CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 settembre 1998
Cassazione n. 18796/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/09/1998 avverso l'ordinanza del 21/11/2025 del TRIBUNALE di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Ancona ha rigettato l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Ancona, pronunciata ex art. 27 cod. proc. pen. il3.11.2025, a conferma del provvedimento genetico del GIP del Tribunale di Macerata con cui si è disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei suoi confronti per diverse contestazioni di furto consumato o tentato in abitazione, aggravate dalle circostanze dell'essere stati commessi i reati da tre o più persone e con violenza sulle cose (capi A, B, C, D); nonchè per il reato di concorso in resistenza a pubblico ufficiale con l'aggravante del nesso teleologico. L'indagato e i suoi complici sono stati seguiti nel corso dell'azione delittuosa - nelle sue fasi iniziali e finali - dai carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Osimo, che li stavano monitorando dai giorni antecedenti ai fatti, anche con servizi di osservazione, perché insospettiti dalla loro presenza fuori contesto nel territorio di Ancona. Il giorno 24 ottobre 2025 i carabinieri hanno accertato, quindi, attraverso diretta osservazione, che il gruppo di cittadini albanesi sottoposto a servizi di pedinamento si era diretto nei pressi delle abitazioni dove sono avvenuti i furti. [OSCURATO:PERSONA] è l'autista del gruppo che ha condotto i tre complici, autori materiali dei furti, nella zona delle abitazioni poi derubate, li ha lasciati ivi e, dopo un periodo di tempo compatibile con la perpetrazione dei reati di furto, accaduti effettivamente in quel frangente di tempo, ha ripreso gli altri, riportandoli nell'appartamento ove poi i carabinieri li aspettavano (avendo potuto osservare l'azione criminosa). L'indagato è stato, quindi, tratto in arresto in quasi flagranza previa perquisizione nell'abitazione, in cui i carabinieri sapevano che i quattro alloggiavano, e hanno trovato indosso a uno dei componenti della banda la refurtiva appena rubata, riconosciuta dalle vittime. I quattro hanno anche opposto resistenza al momento della perquisizione e arresto (tre nell'abitazione, il quarto all'esterno in strada nel tentativo di darsi alla fuga). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, formulando diversi motivi di censura, come di seguito enunciabili. 2.1. Un primo argomento di critica denuncia vizio di omessa motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione al requisito dell'urgenza a provvedere sulla richiesta di misura cautelare da parte del GIP incompetente e violazione dell'art. 27 cod. proc. pen. (si richiama Sez. 2, n. 10862 del 2025). 2Il provvedimento di riesame non ha trattato i motivi relativi all'insufficiente motivazione dell'ordinanza genetica del GIP incompetente quanto al requisito indispensabile dell'urgenza di disporre il presidio cautelare, nè si è occupato degli analoghi vizi motivazionali, sul punto, dell'ordinanza di conferma della misura custodiale da parte del GIP competente ex art. 27 cod. proc. pen. 2.2. Si deduce ancora che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto del fatto che l'arresto del ricorrente non avrebbe dovuto essere convalidato poiché gli indizi sui quali è basato sono inutilizzabili, in quanto perquisizione e arresto che hanno portato alla raccolta di elementi idonei a descrivere il pericolo cautelare sono stati eseguiti dalla polizia giudiziaria a distanza di cinque ore dal momento in cui i reati sono stati commessi, fuori delle ipotesi di quasi flagranza indicate nell'art. 382 cod. proc. pen. 2.3. Un'ulteriore ragione di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: nè la refurtiva né attrezzi da scasso sono stati trovati indosso all'indagato; tali oggetti sono risultati in possesso di uno solo degli altri indagati e nessuna prova vi è del fatto che egli sapesse delle intenzioni dei suoi tre amici di commettere di furti in abitazione, quando li ha lasciati in prossimità delle case. Inoltre, mancherebbe la prova che questi ultimi siano realmente gli autori dei furti. La circostanza che l'indagato li abbia anche ripresi con l'auto una volta commessi i reati non sarebbe determinante. Gli altri indizi ritenuti convergenti nel senso della ricostruzione di un quadro di gravità di elementi a carico suo e degli altri coindagati neppue sono significativi; tra questi, si evidenziano; a) l'irrilevanza dell'essere stati, i componenti del gruppo, monitorati sin dal 21 ottobre 2025 (i furti sono accaduti il 24 ottobre 2025) in circostanze che potevano denotare lo svolgimento di sopralluoghi con l'auto, utili alla commissione in sicurezza dei reati; b) l'irrilevanza della coabitazione. 2.4. Infine, si contesta il vizio di motivazione apparente, e la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nell'evitare il pericolo di reiterazione delle condotte di reato (quello di fuga, come ritiene lo stesso ricorso, è stato escluso dall'ordinanza impugnata, che non lo ha nominato, là dove invece lo facevano le ordinanze dei GIP). Si contesta ancora la conclusione che l'unica cautela idonea a contenere il rischio di reiterazione sia quella più afflittiva della custodia in carcere e non invece quella pur sempre custodiale ma meno grave degli arresti domiciliari. 33. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto con requisitoria scritta l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di critica è fuori fuoco rispetto all'interpretazione esatta del sistema processuale delineato dagli artt. 27 e 291, comma 2, cod. proc. pen., per come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità quanto al requisito dell'urgenza, quale presupposto per l'emissione della misura della custodia in carcere da parte di giudice territorialmente incompetente. Seguendo, infatti, la ricostruzione della sentenza Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092 - 01, deve ricordarsi che la giurisprudenza di legittimità, con le decisioni Sez. U, n. 14 del 20/07/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198217 e Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199393, ha senz'altro riconosciuto il potere del giudice dell'impugnazione cautelare di sindacare la competenza del giudice che ha applicato la misura e di attribuire conseguentemente a quest'ultima la limitata efficacia prevista dall'art. 27 cod. proc. pen. Affermando tale sindacato, le Sezioni Unite hanno chiarito che la competenza, quale limite della giurisdizione, è un presupposto indissociabile dalla funzionale attività del giudice, sicchè il nuovo codice di procedura penale non ha escluso l'operatività di tale principio nell'incidente cautelare, limitandosi invece a coniugarlo con le peculiarità di tale fase e con l'esigenza di tutelare la collettività qualora venga ravvisata l'urgenza dell'intervento cautelare, al fine di scongiurare i pericoli connessi al prevedibile ritardo con il quale il giudice competente potrebbe provvedere. La nozione di "urgenza" declinata, dunque, dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. descrive l'eccezionale legittimazione all'emissione del provvedimento cautelare da parte del giudice incompetente, che, tuttavia, non lo esonera dal doveroso rispetto della competenza e, al tempo stesso, non disperde gli effetti che conseguono all'accertamento della violazione di quell'obbligo, grazie al meccanismo di cui all'art. 27 cod. proc. pen., esplicitamente richiamato Da un lato, dunque, va affermata la necessità del sindacato sulla corretta definizione di competenza anche nel caso di decisione del giudice che, pur essendo incompetente, non lo abbia riconosciuto. Dall'altro, il sindacato riguarda la sussistenza di tutti i presupposti che hanno legittimato l'esercizio del potere cautelare in deroga alla regola generale per cui al giudice che si dichiara incompetente è inibita l'adozione del provvedimento richiestogli. 4Tuttavia, le Sezioni Unite hanno anche chiarito come il sindacato negativo del giudice dell'impugnazione sulla competenza di quello che ha applicato la misura non esiti nell'annullamento del provvedimento di quest'ultimo, giacché il codice non ha previsto alcuna nullità in tal senso, ma ha, invece e per l'appunto, affidato al meccanismo di inefficacia differita configurato nell'art. 27 cod. proc. pen. lasanzione processuale per la violazione delle regole sulla competenza. Meccanismo che proprio il giudice del riesame o quello di legittimità sono chiamati ad attivare in supplenza, imprimendo alla misura quella precaria provvisorietà in grado di garantire un bilanciamento tra il rispetto del principio del giudice naturale e le esigenze di urgente tutela della collettività, come hanno successivamente ribadito anche Sez. U, n. 1 del 24/01/1996, Fazio, Rv. 204164 e Sez. U, n. 12823 del 25/03/2010, Mones, Rv. 246273 (non massimata sul punto). Ecco perché le Sezioni Unite, nella sentenza Giacobbe, hanno affermato il principio di diritto per cui il giudice dell'impugnazione che rilevi l'incompetenza di quello che ha applicato la misura ha l'onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservando il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare lo stesso, ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., ove ravvisi l'urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate. E in motivazione, la Corte ha specificato che il giudice, anche dell'impugnazione, che dichiari la propria incompetenza ex art. 27 cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti al pubblico ministero che ha richiesto la misura, cui spettano le conseguenti determinazioni. Viceversa, nel caso di specie, il giudice dell'ordinanza genetica - non impugnata dal ricorrente - si è dichiarato correttamente incompetente rilevando l'urgenza di dover provvedere e trasmettendo gli atti al pubblico ministero competente, tanto che il giudice dell'esatta competenza ha potuto poi intervenire ex art. 27 cod. proc. pen. Nessun sindacato, dunque, doveva essere espresso dal giudice del riesame cautelare per correggere il tiro del provvedimento genetico emesso dal giudice incompetente, che ha trovato il suo naturale sbocco nel meccanismo, previsto dal citato art. 27, di nuova e autonoma emissione della misura cautelare da parte del giudice competente, previa valutazione della sussistenza dei presupposti applicativi. Le Sezioni Unite, sin dal loro primo intervento sul tema delle misure cautelari disposte dal giudice incompetente (Sez. U, n. 15 del 18/06/1993, Silvano, Rv. 194315), hanno evidenziato come l'equilibrio del sistema normativo si regga proprio sulla prevista precarietà della misura disposta da quel giudice e sulla 5funzionalità della sua provvisoria efficacia all'esclusivo fine di consentire l'intervento dell'effettivo titolare del potere cautelare. Conseguentemente — e si viene così al punto finale che determina l'infondatezza della critica difensiva nel caso sottoposto oggi al Collegio - per la sentenza Sez. U, Silvano, il provvedimento successivo emesso ex art. 27 cod. proc. pen. «non può essere definito di "conferma" o di "reiterazione" di quello precedente», in quanto adottato sulla base di un'autonoma valutazione delle condizioni legittimanti, ancorchè desunte dagli stessi elementi esaminati dal giudice incompetente, senza che la decisione di quest'ultimo possa costituire una qualsivoglia preclusione all'esercizio di tale potere, nemmeno nel caso in cui la stessa abbia nel frattempo perduto efficacia per essersi compiuto il termine previsto dall'art. 27 cod. proc. pen. Il Tribunale del Riesame di Ancona, pertanto, nel caso sottoposto al Collegio, ha correttamente delimitato il proprio ambito cognitivo all'ordinanza del giudice competente (il GIP di Ancona), emessa a seguito del procedimento instauratosi secondo il disposto del più volte citato art. 27 del codice di rito, ritenendola "autonoma" e strutturalmente incapace di essere "portatrice" di vizi derivati da quella genetica emessa dal giudice incompetente. L'opzione è conforme con la ricostruzione degli istituti in gioco poc'anzi proposta e, quindi, il primo motivo di ricorso è infondato. Il sindacato del giudice dell'impugnazione, compreso quello di legittimità, rimane, in caso di impugnativa del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., circoscritto alle ragioni e ai vizi di quest'ultimo e non si estende all'ordinanza genetica emessa dal giudice incompetente ex art. 291, comma 2, cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Secondo la tesi difensiva, l'arresto del ricorrente non avrebbe dovuto essere convalidato, poiché gli indizi sui quali è basato sono inutilizzabili, in quanto perquisizione e arresto che hanno portato alla raccolta di elementi idonei a descrivere il pericolo cautelare sono stati eseguiti dalla polizia giudiziaria a distanza di cinque ore dal momento in cui i reati sono stati commessi e dunque fuori dai casi di "quasi flagranza". In proposito, va osservato che l'arresto non è stato impugnato dal ricorrente e solo in quella sede si sarebbero potuti far valere i vizi dell'assenza dei presupposti della quasi flagranza oggi dedotti. Vizi che non refluiscono sui risultati di acquisizione degli elementi indiziari raccolti a seguito della perquisizione preludio dell'arresto poiché, come noto, l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia 6giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996 - 01). Anche l'abnormità del mezzo di ricerca della prova rende inutilizzabile quanto eventualmente acquisito solo se non si tratti del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (Sez. 5, n. 5261 del 03/12/2024, dep. 2025, D.P. Group s.r.I., Rv. 287856). Nel caso di specie, a seguito della perquisizione domiciliare e personale di tutti gli indagati, è stata trovata parte consistente della refurtiva tratta dai furti appena perpetrati, oltre ad altri oggetti di dubbia provenienza (un orologio, ad esempio, risultato provento di furto commesso il 22.10.2025, pochi giorni prima dei fatti per i quali è processo). Vi è da sottolineare, peraltro, che il motivo di ricorso è generico quanto all'individuazione degli elementi indiziari ritrovati a seguito di perquisizione nelle ore successive ai furti, non facendo ad essi, alla loro tipologia e natura, alcun riferimento e, dunque, non indicandosi la loro rilevanza rispetto al quadro di gravità indiziaria. 4. Il terzo argomento difensivo è inammissibile perché formulato secondo direttrici rivalutative dei fatti, sottratte al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il ricorrente non tiene conto del complessivo quadro indiziario, da cui si desume l'evidente collegamento dei quattro componenti il gruppo criminale, che ha commesso i furti in un unico contesto di tempo e luogo ai danni di abitazioni site nel comune di Montemarciano. La sequenza di azioni osservata dai carabinieri che hanno condotto le indagini, e li hanno seguiti sin dai giorni precedenti ai reati, ha generato una serie di indizi inequivoci dell'attribuibilità a tutti gli indagati delle condotte di concorso in plurimi reati di furto in abitazione. Precisamente, nella giornata al centro del processo, i militari, secondo la puntuale e logica ricostruzione della sentenza di appello, hanno seguito l'auto con i quattro a bordo e hanno notato il loro comportamento sospetto in prossimità delle case, poi risultate gli "obiettivi" delle incursioni; quindi, il palese nesso di collegamento e collaborazione sia quando tre di loro sono stati lasciati sui "bersagli" (in prossimità di zone campestri, dunque senza un'apparente, diversa ragione rispetto a quella di recarsi senza essere visibili nelle abitazioni da derubare), sia quando sono stati ripresi con cautela e circospezione proprio dall'indagato, individuato come autista della banda. 7Il fatto che la refurtiva sia stata ritrova solo indosso a uno dei complici ([OSCURATO:PERSONA]) non incide sulla gravità indiziaria, poiché non la incrina dal punto di vista della ricostruzione e del collegamento degli elementi di fatto e circostanziali appena indicati, tanto più che i quattro indagati risulta che si sono recati insieme nel territorio marchigiano, dove non risiedono, proprio con l'auto dell'indagato, alcuni giorni prima dei furti e hanno coabitato in un appartamento, evidentemente utilizzato come "base" delle loro comuni azioni criminali. Costituisce principio consolidato che, in tema di valutazione della prova indiziaria, alla valutazione attenta dei singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), deve seguire un esame globale degli elementi tale da consentire di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive — come nel caso del ricorrente e del suo motivo di ricorso - di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (tra le molte, cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02) 5. Anche l'ultimo motivo di ricorso è privo di pregio e formulato con modalità che lo conducono ad una valutazione di inammissibilità. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (tra le molte, cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). L'ordinanza impugnata ha adeguatamente spiegato le ragioni in base alle quali l'unica misura adeguata a contenere il pericolo di recidiva è quella della custodia cautelare in carcere, valorizzando in tal senso sia la gravità dei fatti, multipli reati di furto commessi in un unico contesto temporale, sia la reazione violenta dell'indagato all'arresto, al fine di darsi alla fuga e di opporsi ai controlli; si è stigmatizzato, altresì, lo stridente contrasto tra l'apparente inserimento del ricorrente in un contesto familiare e lavorativo lecito e la sua dimostrata capacità criminale, per le modalità con le quali si sono commessi i reati. 8I motivi di critica del ricorrente si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutare i medesimi elementi di fatto già vagliati dal provvedimento impugnato con motivazione logica e priva di iati argomentativi o di contraddittorietà, sottratta, quindi, al sindacato di questa Corte regolatrice. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q P.Q.M