CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 23272/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, le modalità del fatto. In particolare, la gravità del fatto è stata ritenuta in base agli strumenti per la coltivazione ed al notevole quantitativo rinvenuto, superiore a 2 kg, di per sé incompatibile con il fatto di lieve entità, alle dosi ricavabili. La tesi difensiva è stata esplicitamente affrontata e rigettata con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici: il ricorso si confronta solo con una parte della motivazione della sentenza e non con quella che ha escluso l'uso rilevante di hashish a fini terapeutici proprio per l'assunzione di farmaci a base di cannabinoidi. 1.1. Il motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, essendo stata irrogata una pena base inferiore alla media edittale e prossima al minimo (2 anni e 3 mesi di reclusione ed C 4.500 di multa), con la riduzione massima per le circostanze attenuanti generiche. In tal caso, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e, così come per gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena. Inoltre, nel motivo si fa riferimento «alla recidiva contestata ed alla determinazione della pena a titolo di continuazione»; la recidiva non risulta contestata - anzi è stata concessa la sospensione condizionale della pena - e non è stato applicato alcun aumento per la continuazione. Il motivo sul punto pone argomentazioni estranee al contenuto della sentenza. 1.2. La memoria depositata non modifica la valutazione sull'inammissibilità del ricorso, essendo per lo più incentrata sulla coltivazione domestica, non sussistente nel caso in esame. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ,9,meraro [OSCURATO:PERSONA] DE