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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 28823/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23460/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA], n. 201, è elettivamente domiciliato. –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati per legge. -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 13383/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 8/11/2023, depositata il 10/11/2023 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emesso dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che aveva respinto la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento RG 3466/2020 in quanto non aveva prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifico riguardo alla mancata indicazione degli eventuali redditi conseguiti dai componenti del nucleo familiare.

In giudizio non si costituirono né il Ministero dell'Economia e delle Finanze, né il Ministero della Giustizia.

Con sentenza n. 13383/2023, depositata il 10/11/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettò il ricorso, sul presupposto che l'istante si fosse limitato ad autodichiarare un reddito nei limiti di legge (€ 11.493,82), senza però indicare quale fosse il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione propria e degli altri componenti del nucleo familiare e senza specificare se avesse o no considerato eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.

2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Si difendono con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76-79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici rigettato il ricorso valorizzando la genericità della dichiarazione resa, nonché la mancata specificazione del reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi e la sussistenza o meno di eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.

Ad avviso del ricorrente, l’art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, pur prevedendo l'allegazione di specifica dichiarazione, da parte dell'istante, in ordine al reddito proprio e dei familiari conviventi, non imponeva di precisare le varie componenti del reddito complessivo, ma soltanto la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del proprio reddito complessivo determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76, onde consentire gli eventuali controlli da parte degli uffici finanziari di competenza, così come l’art. 76, comma 3, non onerava l'istante dell’indicazione della natura del reddito percepito, ma solo dell'indicazione del complessivo reddito percepito.

2. Preliminarmente, occorre osservare come questa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 9344 del 8/4/2024, abbia chiesto la rimessione alle Sezioni unite della questione, analoga a quella di specie, relativa alla necessità di individuare il rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, ossia se esso possa ravvisarsi nel ricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta dell’uno o dell’altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riserva dell’organo decidente.

Ritiene allora il Collegio che sia opportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa che si pronuncino sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23460/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA], n. 201, è elettivamente domiciliato. –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati per legge. -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 13383/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 8/11/2023, depositata il 10/11/2023 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emesso dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che aveva respinto la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento RG 3466/2020 in quanto non aveva prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifico riguardo alla mancata indicazione degli eventuali redditi conseguiti dai componenti del nucleo familiare. In giudizio non si costituirono né il Ministero dell'Economia e delle Finanze, né il Ministero della Giustizia. Con sentenza n. 13383/2023, depositata il 10/11/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettò il ricorso, sul presupposto che l'istante si fosse limitato ad autodichiarare un reddito nei limiti di legge (€ 11.493,82), senza però indicare quale fosse il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione propria e degli altri componenti del nucleo familiare e senza specificare se avesse o no considerato eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. 2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Si difendono con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76-79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici rigettato il ricorso valorizzando la genericità della dichiarazione resa, nonché la mancata specificazione del reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi e la sussistenza o meno di eventuali redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Ad avviso del ricorrente, l’art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, pur prevedendo l'allegazione di specifica dichiarazione, da parte dell'istante, in ordine al reddito proprio e dei familiari conviventi, non imponeva di precisare le varie componenti del reddito complessivo, ma soltanto la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del proprio reddito complessivo determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76, onde consentire gli eventuali controlli da parte degli uffici finanziari di competenza, così come l’art. 76, comma 3, non onerava l'istante dell’indicazione della natura del reddito percepito, ma solo dell'indicazione del complessivo reddito percepito. 2. Preliminarmente, occorre osservare come questa Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 9344 del 8/4/2024, abbia chiesto la rimessione alle Sezioni unite della questione, analoga a quella di specie, relativa alla necessità di individuare il rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, ossia se esso possa ravvisarsi nel ricorso ex art. 99 ovvero nell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, in quest’ultimo caso ex art. 111 Cost., derivando dalla scelta dell’uno o dell’altro il diverso termine decadenziale rispettivamente di 20 ovvero 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento ovvero dalla sua comunicazione ove assunto in seguito allo scioglimento della riserva dell’organo decidente. Ritiene allora il Collegio che sia opportuno rinviare a nuovo ruolo, in attesa che si pronuncino sulla questione le Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia
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