CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 46535/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di anni due di reclusione e C 1.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di hashish del peso di grammi 92,2 856 dosi medi singole e per la coltivazione all'interno di due serre in un casolare abbandonata di n. 9 piante di marijuana. [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, per violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'erronea applicazione della legge penale in presenza di coltivazione domestica, priva di rilevanza penale, e in relazione alla finalità di spaccio con riferimento alla detenzione dell'hashish. 3. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi meramente ripetitivi di quelli già devoluti e disattesi dal giudice territoriale anche diretti ad una diversa rivalutazione del fatto in chiave alternativa, non consentite in questa sede. Infatti, alla Corte di Cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) c.p.p., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Messina ed altro, Rv. 235716). 4. Sotto il primo profilo la sentenza impugnata, in continuità con quella del Tribunale, ha evidenziato come per le modalità della coltivazione (in due serre dotate di impianto di illuminazione e idrico) queste non poteva essere ricondotta nell'alveo della c.d. coltivazione domestica essendosi concretizzata ben altra situazione di una mera messa a dimora di piantine in vasetti, motivazione che è aderente al dato probatorio (alcune piantine erano alte cm 37) ed è conforme ai principi da ultimo affermati dalle Sezioni Unite Caruso. [OSCURATO:PERSONA], nel ribadire i principi già espressi dalle [OSCURATO:PERSONA] alla stregua della quale costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti spettando al giudice solo verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile (Cass. Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920 e 239921; Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata) hanno stabilito che "il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore" (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624). La sentenza impugnata, sulla scorta dell'accertamento in punto di fatto non qui rivisitabile, ha escluso una coltivazione domestica e l'ha congruamente argomentato. 5. Anche l'ulteriore censura è inammissibile. Nuovamente il ricorrente ripropone la valutazione atomistica degli elementi indiziari sulla scorta dei quali i giudici del merito hanno ritenuto dimostrata la destinazione a terzi dell'hashish detenuto nello zaino. La valutazione unitaria degli elementi (peso ponderale, bilancino, coltelli con lame intrise di droga e denaro) sono stati correttamente ritenuti dimostrativi della finalità di cessione con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità manifesta. 6. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]