CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 20 settembre 2016 del Tribunale di Pesaro che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due reati di furto aggravato, dei quali uno in abitazione, condannandolo alla pena di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale si duole dell'omessa motivazione sulle doglianze formulate con l'atto di appello in ordine al riconoscimento dell'imputato quale autore dei furti da parte del teste Sandroni, appartenente alla polizia giudiziaria, che per la conoscenza su tale punto si era riferito ad altro teste della polizia giudiziaria, che non era stato escusso; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la fonte diretta di quanto riferito dal teste Sandroni è rimasta sconosciuta in quanto nessuna delle parti ha chiesto al teste Sandroni di dichiarare la sua identità e nemmeno ne ha chiesto l'esame e le dichiarazioni de relata sono utilizzabili ove nessuna delle parti si sia avvalsa del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento, essendo l'ipotesi di inutilizzabilità circoscritta, per legge, solo al caso in cui il giudice abbia omesso la citazione dei testimoni diretti, nonostante l'espressa richiesta di parte (Sez. 6, n. 28029 del 03/06/2009, Vinci, Rv. 244415; Sez. 4, n. 35913 del 17/01/2012, Ruggieri, Rv. 254071); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d