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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29462/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Avellino aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata ex art. 54 0.P., accogliendola per cinque semestri, con riduzione di 225 giorni di detenzione, e negandola per il semestre iniziale e quello finale, periodi in cui si erano verificate le violazioni (nel primo caso lesioni gravi in danno di un detenuto, nel secondo caso assunzione di sostanza stupefacente) che avevano costituito motivo del rigetto; Ritenuto che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione della legge penale in ordine al diniego del beneficio della liberazione anticipata relativo a due semestri, nonché in ordine alla mancata valutazione circa l'incidenza delle condotte contestate sulla negativa asserita adesione all'opera trattamentale; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Avellino aveva respinto l'istanza di liberazione anticipata ex art. 54 0.P., accogliendola per cinque semestri, con riduzione di 225 giorni di detenzione, e negandola per il semestre iniziale e quello finale, periodi in cui si erano verificate le violazioni (nel primo caso lesioni gravi in danno di un detenuto, nel secondo caso assunzione di sostanza stupefacente) che avevano costituito motivo del rigetto; Ritenuto che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione della legge penale in ordine al diniego del beneficio della liberazione anticipata relativo a due semestri, nonché in ordine alla mancata valutazione circa l'incidenza delle condotte contestate sulla negativa asserita adesione all'opera trattamentale; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29462/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris