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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 21211/2025

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PDFBox: AULA 'A' 3506 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13725-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 13691/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/05/2025 R.G.N. 13725/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che Oggetto R.G.N. 13725/2022 Cron.

Rep.

Ud. 09/07/2025 Numero registro generale 13725/2022 Numero sezionale 3506/2025 Numero di raccolta generale 21211/2025 Data pubblicazione 24/07/2025 Con ordinanza n. 13691 del 22 maggio 2025, questa Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva respinto le domande dalla stessa proposte aventi ad oggetto il pagamento di ferie non godute; nella parte finale della motivazione, a pag. 14, si legge: “ La corte deciderà, in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:”, a tale frase segue il P.Q.M ulteriore enunciazione.

CONSIDERATO che La frase su indicata, nella parte in cui dispone l’applicazione del “seguente principio di diritto”, non seguita da altra affermazione, può ingenerare dubbi circa la completezza della decisione, laddove i principi che la Corte del merito dovrà applicare in sede di rinvio sono già compiutamente enunciati nel corpo della ordinanza; trattandosi di errore materiale, è comunque opportuna la sua correzione d’ufficio, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. nel senso che la parte finale della motivazione dell’ordinanza n. 13691 del 2025, a pag. 14, lì dove è scritto “ La Corte deciderà, in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:” deve leggersi e intendersi “La Corte deciderà, in ordine alle spese di lite, applicando il suesteso principio di diritto”.

La Corte dispone correggersi la parte finale della motivazione dell’ordinanza n. 13691 del 2025, a pag. 14, nel senso che lì dove è scritto “La Corte deciderà, in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:” deve leggersi e Numero registro generale 13725/2022 Numero sezionale 3506/2025 Numero di raccolta generale 21211/2025 Data pubblicazione 24/07/2025 intendersi “la Corte deciderà, in ordine alle spese di lite, applicando il suesteso principio di diritto”.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso nella Adunanza camerale del 9 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13725/2022 Numero sezionale 3506/2025 Numero di raccolta generale 21211/2025 Data pubblicazione 24/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'A' 3506 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13725-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 13691/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/05/2025 R.G.N. 13725/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Oggetto R.G.N. 13725/2022 Cron. Rep. Ud. 09/07/2025 Numero registro generale 13725/2022 Numero sezionale 3506/2025 Numero di raccolta generale 21211/2025 Data pubblicazione 24/07/2025 Con ordinanza n. 13691 del 22 maggio 2025, questa Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva respinto le domande dalla stessa proposte aventi ad oggetto il pagamento di ferie non godute; nella parte finale della motivazione, a pag. 14, si legge: “ La corte deciderà, in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:”, a tale frase segue il P.Q.M ulteriore enunciazione. CONSIDERATO che La frase su indicata, nella parte in cui dispone l’applicazione del “seguente principio di diritto”, non seguita da altra affermazione, può ingenerare dubbi circa la completezza della decisione, laddove i principi che la Corte del merito dovrà applicare in sede di rinvio sono già compiutamente enunciati nel corpo della ordinanza; trattandosi di errore materiale, è comunque opportuna la sua correzione d’ufficio, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. nel senso che la parte finale della motivazione dell’ordinanza n. 13691 del 2025, a pag. 14, lì dove è scritto “ La Corte deciderà, in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:” deve leggersi e intendersi “La Corte deciderà, in ordine alle spese di lite, applicando il suesteso principio di diritto”. La Corte dispone correggersi la parte finale della motivazione dell’ordinanza n. 13691 del 2025, a pag. 14, nel senso che lì dove è scritto “La Corte deciderà, in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:” deve leggersi e Numero registro generale 13725/2022 Numero sezionale 3506/2025 Numero di raccolta generale 21211/2025 Data pubblicazione 24/07/2025 intendersi “la Corte deciderà, in ordine alle spese di lite, applicando il suesteso principio di diritto”. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso nella Adunanza camerale del 9 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13725/2022 Numero sezionale 3506/2025 Numero di raccolta generale 21211/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
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