CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 32211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] reitera deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con adeguati argomenti giuridici dai Giudici di merito, in particolare: circa il primo motivo di ricorso, la Corte di appello correttamente ha ravvisato il reato di evasione perché l'imputato, sottoposto al regime della detenzione domiciliare, è stato colto fuori dalla propria abitazione prima dell'ora in cui era autorizzato a allontanarsene e in assenza di un apprezzabile motivo a sua giustificazione ; nel dedurre la ricorrenza della diminuente ex art. 385, comma 5, cod. pen., il secondo motivo di ricorso non si confronta con l'argomentazione della sentenza che ha rilevato che l'imputato rientrò nella sua abitazione soltanto soltanto dopo essere stato sollecitato dal padre che lo avvisof dell'accesso dei Carabinieri; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore r Il Presidente