CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 03545/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
À PRECEDENTI - ORDINANZA INTERLOCUTORIA Ad. 20/01/2026 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6463/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1754/2020, depositata il 5/8/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. (società consolidante che aveva optato per il regime della tassazione di gruppo) propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso IRES (per complessivi € 481.521,00, relativi agli anni d’imposta 2010 e 2011), fondato sul riporto ex art. 172, comma 7, TUIR, delle perdite fiscali maturate nel 2008 dalla società spagnola [OSCURATO:PERSONA] S.L., la quale era stata successivamente incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., società consolidata facente parte del gruppo. 2. La domanda fu rigettata in primo e in secondo grado, in ragione del fatto che la consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. aveva fatto istanza di accertamento con adesione per gli anni 2009 e 2010. Secondo i giudici di secondo grado, “con il perfezionamento della procedura di accertamento con adesione è, infatti, preclusa ogni forma di impugnazione (D.lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3 e art. 3, comma 4), poiché [con] la definizione con adesione, da parte della consolidata, [era] stato rettificato l’imponibile, che costituisce il presupposto della determinazione dell’imposta di gruppo e, quindi, a nulla rileva che le somme oggetto di rimborso non fossero state considerate negli accertamenti con adesione” (pag. 5 della sentenza in questa sede impugnata). 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. La parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 172, comma 7, TUIR; dell’art. 7, lett. b, d.m. 9 giugno 2004 e dell’art. 53 Cost., per non avere considerato che “le perdite fiscali ed i crediti di imposta di [OSCURATO:PERSONA] S.L. erano del tutto estranei agli accertamenti con adesione per gli anni 2009 e 2010” (pag. 12 del ricorso), riguardando l’anno 2008 e non essendo state utilizzate da [OSCURATO:SOCIETA]. per gli anni oggetto di accertamento con adesione, bensì da [OSCURATO:SOCIETA] per il consolidato del 2011. Né il mancato riporto delle perdite nel quadro RS della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] ne poteva precludere il riporto, una volta che ne fosse incontestatamente documentata l’esistenza. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 49 e 54 TFUE, dal momento che, in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 21 febbraio 2013 (in causa C 123/11), la CTR, “precludendo ad [OSCURATO:SOCIETA] di riportare le perdite fiscali derivanti dall’operazione di fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] S.L. in [OSCURATO:SOCIETA]., ha pertanto posto in essere un’evidente violazione degli artt. 49 e 54 TFUE, dato che in virtù delle disposizioni nazionali applicabili alla fattispecie – in particolare l’art. 72 TUIR – [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe senz’altro avuto diritto al riporto di tali perdite ove l’operazione di fusione per incorporazione avesse riguardato solo società italiane” (pag. 21 del ricorso). 3. Il collegio ritiene che rivesta rilevanza nomofilattica la questione involta dal primo motivo di ricorso, relativa al regime fiscale dell’utilizzazione, in seno al bilancio consolidato, delle perdite e dei crediti rivenienti alla società consolidata dalla fusione per incorporazione con altra società straniera, nell’ipotesi in cui, per annualità successive a quella dell’emersione di tali crediti e perdite, la medesima consolidata abbia dato corso ad un accertamento con adesione. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché sia trattata