CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15170/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13622-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2593/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/09/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13622/2020 Numero sezionale 2879/2022 Numero di raccolta generale 15170/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 17.9.2013, dichiarò l’estinzione del giudizio di appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e degli altri soggetti indicati in epigrafe nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita nel corso del giudizio d’appello; - in particolare, dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, in data 5.3.2019, il difensore della società in bonis aveva notificato all’appellante, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la sentenza dichiarativa di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] del 27.3.2019. - il difensore della [OSCURATO:PERSONA] sas, nella comparsa conclusionale, aveva dato atto della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento; - la Corte d’appello sostenne che, in caso di fallimento, si determinasse l’interruzione del giudizio ex art. 43 L.F., senza che fosse necessaria la dichiarazione dell’evento. - in ogni caso, la notifica da parte del difensore in bonis costituiva certificazione rappresentativa dell’evento interruttivo, munita di fede privilegiata e pertanto idonea a far decorrere i termini per la riassunzione perché contenente esplicito riferimento alla lite pendente, oltre ad essere corredata della copia autentica della sentenza; - poiché nessuna delle parti aveva provveduto alla riassunzione della causa, il procedimento si era estinto ai sensi dell’art.307, commi 3 e 4 c.p.c.; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13622/2020 Numero sezionale 2879/2022 Numero di raccolta generale 15170/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 - per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e gli altri soggetti indicati in epigrafe sulla base di un unico motivo; - non ha svolto attività difensiva il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; - con ordinanza interlocutoria del 21.4.2021, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo, considerato che, con ordinanza del 12/10/2020 n. 21961, la Prima Sezione Civile aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa all’individuazione del momento da cui debba aver corso, per la parte che non sia fallita, il termine per la riassunzione del giudizio nel caso di interruzione ai sensi dell' art. 43 comma 3 l. fall.; Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.300 c.p.c. e dell’art.43 della L.F., per avere la Corte di merito erroneamente dichiarato l’interruzione del giudizio d’appello nonostante la sentenza di fallimento fosse stata dichiarata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, quando la causa era stata trattenuta in decisione; infatti la dichiarazione di fallimento era stata dichiarato in data 27.3.2009 e la sentenza era stata notificata il 10.4.2019, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni del 5.3.2019 sicché l’effetto interruttivo non si sarebbe notificato; - il motivo è inammissibile; - le Sezioni Unite, con sentenza del 07/05/2021, n.12154 hanno affermato che, in caso di apertura del fallimento, l'interruzione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13622/2020 Numero sezionale 2879/2022 Numero di raccolta generale 15170/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario; - nel caso di specie, dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, in data 5.3.2019, il difensore della società in bonis aveva notificato all’appellante, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la sentenza dichiarativa di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] del 27.3.2019; - quanto alla circostanza del verificarsi dell’evento interruttivo dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, va dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di interruzione del processo, la morte o la perdita della capacità della parte costituita in giudizio, qualora sia dichiarata o notificata successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non produce alcun effetto interruttivo, atteso che, nella disciplina introdotta dalla l. n. 353 del 1990, tale ipotesi è equiparabile a quella in cui l’evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio ( Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14472 del 09/06/2017). - in tal senso si era espressa anche la I Sezione Civile con sentenza n. 23042 del 30/10/2009: “nel procedimento davanti F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13622/2020 Numero sezionale 2879/2022 Numero di raccolta generale 15170/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 al tribunale in composizione monocratica, qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 281-quinquies, dev'essere dichiarata l'interruzione del processo, non potendo trovare applicazione l'art. 300, quarto comma, seconda parte, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 46, comma tredicesimo, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l'evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, che, nella disciplina introdotta dalla legge n. 353 del 1990, è equiparata al momento in cui, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica”. - nel caso di specie, la notifica della sentenza di fallimento è avvenuta dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e non dopo la scadenza del termine per le memorie di replica; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 13622/2020 Numero sezionale 2879/2022 Numero di raccolta generale 15170/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 11 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E