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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29964/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo e il terzo motivo sono generici, confutativi e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla eccezione processuale relativa alla omessa notifica delle conclusioni del Procuratore Generale e alla configurabilità del reato in ragione della mancata sottoscrizione del verbale di affidamento del bene sequestrato, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3, 4 e 5), dovendosi, al riguardo, sottolineare che il reato in esame può essere commesso, oltre che dal custode del bene, dal proprietario dello stesso, al quale non sia stato affidato in custodia, ma che, come nel caso in esame, sia consapevole del vincolo apposto (cfr. art. 334, ultimo comma, cod. pen.); il secondo motivo è stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione e, comunque, è manifestamente infondato, risultando dal fascicolo processuale, cui questa Corte ha potuto accedere in ragione della questione dedotta, che il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro amministrativo; ritenuto che all'inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dic P.Q.MSeziono VII - AGO 2026 fuNLioNARto IAD simoneua [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo e il terzo motivo sono generici, confutativi e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla eccezione processuale relativa alla omessa notifica delle conclusioni del Procuratore Generale e alla configurabilità del reato in ragione della mancata sottoscrizione del verbale di affidamento del bene sequestrato, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3, 4 e 5), dovendosi, al riguardo, sottolineare che il reato in esame può essere commesso, oltre che dal custode del bene, dal proprietario dello stesso, al quale non sia stato affidato in custodia, ma che, come nel caso in esame, sia consapevole del vincolo apposto (cfr. art. 334, ultimo comma, cod. pen.); il secondo motivo è stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione e, comunque, è manifestamente infondato, risultando dal fascicolo processuale, cui questa Corte ha potuto accedere in ragione della questione dedotta, che il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro amministrativo; ritenuto che all'inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dic P.Q.MSeziono VII - AGO 2026 fuNLioNARto IAD simoneua [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29964/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris