CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05020/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16371-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16371/2018 Cron. Rep. Ud.19/12/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 288/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 21/11/2017 R.G.N. 26/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 21 novembre 2017, la Corte di Appello di Ancona confermava entrambe le decisioni, non definitiva e definitiva, rese dal Tribunale di Ancona e accoglieva in parte la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] Umberto I, G.M. Lancisi e G. Salesi, riconoscendo solo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] essere intercorso un rapporto di lavoro subordinato in conseguenza della nullità dei contratti di collaborazione stipulati tra le parti per lo svolgimento di mansioni di dirigente biologo, con conseguente diritto alle differenze retributive maturate; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto provata la natura subordinata del rapporto soltanto dalla predetta data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per essere, con riferimento ai rapporti anteriori al 30.6.1998, passata in giudicato, in mancanza di impugnazione in sede di gravame, la pronunzia del primo giudice circa il difetto di giurisdizione e per essere, con riferimento ai rapporti di collaborazione intercorsi tra il 1998 ed il 2008, generiche le allegazioni e le prove con riguardo,in particolare, all’orario di lavoro osservato, che non consente di ritenere lo stabile incardinamento dell’istante nell’azienda ospedaliera; - che per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Azienda ospedaliera affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; - che l’Azienda ospedaliera ricorrente ha poi presentato memoria. CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Azienda ospedaliera ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, l. n. 183/2010, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di rigetto resa dalla Corte territoriale circa l’eccezione di decadenza dall’impugnazione del contratto entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, riferibile, a detta dell’Azienda ospedaliera ricorrente, anche ai contratti di prestazione d’opera e di collaborazione continuativa e coordinata in relazioneai quali è contestata la qualificazione del rapporto; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’Azienda ospedaliera ricorrente imputa alla Corte territoriale, da un lato, il travisamento della domanda introduttiva proposta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],negando che fosse volta alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, e non solo alla condanna dell’Azienda ospedaliera al pagamento delle differenze retributive maturate; dall’altro, di aver e pronunziato eccedendo i limiti della domanda con l’accertare, in difetto di specifico petitum, la nullità dei contratti di collaborazione intercorsi tra le parti; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2697 e 2727 c.c. 7 e 36 d.lgs. n. 165/2001 e 409 e 414 c.p.c., l’Azienda ospedaliera ricorrente lamenta l’incongruità dell’iter logico- giuridico seguito dalla Corte territoriale nell’apprezzamento della ricorrenza nella specie della subordinazione, non avendo verificato la sussistenza di un vincolo di controllo costante ed intenso,tale da eccedere il mero coordinamento; - che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione, ancora ai fini del giudizio in ordine alla qualificazione subordinata del rapporto, di ulteriori indici sintomatici della subordinazione quali l’assenza di direttive aziendali, il carattere non esclusivo del rapporto, il mancato assoggettamento al potere disciplinare, il mancato riconoscimento di istituti contrattuali propri del dirigente medico di ruolo; - che con il quinto motivo l’Azienda ospedaliera ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. sostenendo la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di prescrizione dei crediti azionati dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], stante l’insussistenza di condizioni di soggezione ostative all’esercizio del proprio diritto a far valere la pretesa circa la natura subordinata del rapporto e, perciò, idonee ad escludere il decorso della prescrizione in corso di rapporto; - che, in relazione alla censura da ultimo prospettata, involgente la questione dell’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dei crediti azionati, censura che si assume fondata alla luce dell’orientamento accolto da Cass. n. 35676/2021 secondo cui quel termine deve farsi decorrere dalla data di scadenza di ciascun rapporto a termine intercorso tra le parti, il Collegio ritiene opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo per essere la questione suddetta, alla data di svolgimento dell’adunanza camerale, ancora sub iudice innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte cui è stata rimessa con ordinanza n. 6051 del 28.2.2023.