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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 20681/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catania del 03/11/2020 che, in riforma di quella del Tribunale di Ragusa e pronunciando ai soli effetti civili, ha affermato la responsabilità civile dei ricorrenti in ordine al delitto di cui all'art.393 cod. pen.

Al riguardo, deducono la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione (anche sotto il profilo del travisamento della prova), sul rilievo che la Corte di merito, travisando il contenuto delle prove dichiarative emerse nel corso del primo giudizio, tra le quali, in particolare, quella della stessa p.o., aveva erroneamente ritenuto l'esistenza, tra le parti in causa, di una precedente contesa, in realtà da escludersi.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 12/04/2022, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

3. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con memoria in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con allegata nota spese), nell'evidenziare l'infondatezza dei motivi dedotti dai ricorrenti, ha concluso per il rigetto dei ricorsi o, in subordine, per la riqualificazione del fatto di cui al capo a) della rubrica nel delitto di cui all'art. 612 cod. pen., con vittoria di spese.

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto per le ragioni di seguito precisate.

Risulta, infatti, come nel caso in esame risulti essere stata disattesa la norma dettata dall'art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen.

Nel caso di specie, la Corte di appello di Catania ha, infatti, proceduto a riformare la sentenza assolutoria di primo grado, condannando ai soli effetti civili gli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 393 cod. pen., senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sulla base di una valutazione della prova dichiarativa difforme nei suoi risultati rispetto a quella del giudice di primo grado.

Si tratta di una violazione rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (in termini Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661; Sez. 4, n. 46164 del 9- 17/12/2021; Sez. 5, n. 3224 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278140).5.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., che provvederà anche sulle spese relative al presente grado di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Motivazione semplificata.

Roma, li 13/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] „piero [OSCURATO:PERSONA]Agosti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catania del 03/11/2020 che, in riforma di quella del Tribunale di Ragusa e pronunciando ai soli effetti civili, ha affermato la responsabilità civile dei ricorrenti in ordine al delitto di cui all'art.393 cod. pen. Al riguardo, deducono la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione (anche sotto il profilo del travisamento della prova), sul rilievo che la Corte di merito, travisando il contenuto delle prove dichiarative emerse nel corso del primo giudizio, tra le quali, in particolare, quella della stessa p.o., aveva erroneamente ritenuto l'esistenza, tra le parti in causa, di una precedente contesa, in realtà da escludersi. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 12/04/2022, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 3. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con memoria in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (con allegata nota spese), nell'evidenziare l'infondatezza dei motivi dedotti dai ricorrenti, ha concluso per il rigetto dei ricorsi o, in subordine, per la riqualificazione del fatto di cui al capo a) della rubrica nel delitto di cui all'art. 612 cod. pen., con vittoria di spese. 4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto per le ragioni di seguito precisate. Risulta, infatti, come nel caso in esame risulti essere stata disattesa la norma dettata dall'art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen. Nel caso di specie, la Corte di appello di Catania ha, infatti, proceduto a riformare la sentenza assolutoria di primo grado, condannando ai soli effetti civili gli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 393 cod. pen., senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sulla base di una valutazione della prova dichiarativa difforme nei suoi risultati rispetto a quella del giudice di primo grado. Si tratta di una violazione rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (in termini Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661; Sez. 4, n. 46164 del 9- 17/12/2021; Sez. 5, n. 3224 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278140).5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., che provvederà anche sulle spese relative al presente grado di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Motivazione semplificata. Roma, li 13/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] „piero [OSCURATO:PERSONA]Agosti
Sentenza Cassazione n. 20681/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris