CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33219/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 dicembre 2025 dalla Cortedi appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputatoavrebbe dichiarato «falsamente le proprie generalità ai poliziotti del commissariatodi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermando di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA]».2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.495 cod. pen.Sostiene che la Corte di appello si sarebbe limitata a «enunciareapoditticamente la sussistenza all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 495cod. pen., omettendo di svolgere un’attenta analisi di tutte le caratteristiche delcaso concreto».In particolare, lamenta il mancato «apprezzamento di un elemento fattualeprovato con certezza nel corso dell'istruttoria dibattimentale: il malore che avevacolpito l'imputato al momento del fatto, tanto da rendere necessario l'accesso inpronto soccorso». Malore – «determinato dalla paura e dalla preoccupazione per isuoi trascorsi» – che, a parere del ricorrente, non potrebbe «non aver inciso sullasfera della rappresentazione e volizione dell'evento». La parte, inoltre, sostieneche sull’elemento soggettivo del reato avrebbe inciso anche il movente dell’azione,costituito «dalla paura di ritorsioni da parte delle forze dell'ordine per l'asseritaparentela con il dittatore rumeno ovvero nel timore delle conseguenze di unanuova condanna in tema di revoca della sospensione condizionale della pena,precedentemente concessa».2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale.Sostiene che la Corte di appello avrebbe fatto «discendere dal ripetutoriferimento ad asserite precedenti condanne il motivo del diniego di provvedimentifavorevoli all'imputato». In particolare, avrebbe basato su tali presunte condanneil diniego delle attenuanti generiche, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. e la «prognosi sfavorevole in ordine all’astensione dal commettere ulterioridelitti».Il ricorrente, però, sostiene che «l’unico precedente di cui si ha notizia»sarebbe «la condanna per decreto penale emesso dal Tribunale di Monza in data9 marzo 2018, irrevocabile dal 16 marzo 2018, per il reato di tentato furto».2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale.Contesta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena,concesso con il decreto penale del Tribunale di Monza in data 9 marzo 2018,irrevocabile dal 16 marzo 2018.Deduce la mancanza dei presupposti per la revoca, atteso che «la condannaprecedente era divenuta irrevocabile in data 16 settembre 2018 e il terminequinquennale era quindi spirato in data 16 settembre 2023, con conseguenteestinzione del reato, ben prima dell'intervenuta nuova condanna».Nel momento in cui il giudice di primo grado aveva pronunciato la sentenzadi condanna, invero, il termine quinquennale sarebbe già decorso con conseguenteestinzione del reato ex art. 167 cod. pen.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.La Corte di appello, in ordine all’elemento soggettivo, ha reso una motivazionecongrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata).In particolare, ha tenuto conto delle deduzioni della difesa e delle dichiarazionidell’imputato, valutandole non idonee ad escludere il dolo del reato, atteso che:l'imputato aveva indicato ai pubblici ufficiali un nome specifico diverso dal proprio,affermando di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], con ciò manifestando un’evidenteconsapevolezza della condotta; era del tutto irrilevante che tale condotta fossestata determinata, secondo quanto sostenuto dall’interessato, dal timore dipossibili ritorsioni riconducibili al suo legame di parentela, reale o presunto, conl’omonimo dittatore rumeno ovvero dall’intento di sottrarsi alle conseguenzederivanti da una nuova condanna; le ragioni che avevano indotto l’imputato arendere le false dichiarazioni potevano costituire il movente dell'azione criminosa,diverso dal dolo del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., costituito dallaconsapevolezza e dalla volontà di fornire generalità difformi da quelle effettive.Va altresì osservato che le stesse ragioni addotte dall’imputato agiustificazione della falsa indicazione delle proprie generalità, e cioè il timore dipossibili ritorsioni connesse al rapporto di parentela con l’omonimo dittatorerumeno e l’intento di evitare le conseguenze di una nuova condanna, lungidall’escludere il dolo, ne confermano la sussistenza, poiché presuppongono unascelta deliberata e consapevole di occultare la propria identità, proprio al fine disottrarsi a tali conseguenze.Sotto altro profilo, va rilevato che le deduzioni del ricorrente in ordine alleragioni della condotta e al presunto malore sono del tutto generiche e meramenteassertive.1.2. Il secondo motivo è infondato.Dal casellario giudiziale in atti, invero, risulta che l’imputato è gravato da treprecedenti condanne: decreto penale del Tribunale di Monza del 9 marzo 2018,irrevocabile dal 16 marzo 2018, per il reato di furto tentato, commesso il 21 agosto2016; sentenza della Corte di appello di Milano del 14 aprile 2021, irrevocabile il30 maggio 2021, per il reato di furto tentato commesso il 1° marzo 2018; sentenzadella Corte di appello di Milano del 5 dicembre 2023, irrevocabile l’8 maggio 2024,per il reato di furto tentato, commesso il 26 marzo 2018.Sotto altro profilo, va rilevato che la Corte di appello ha motivato il diniegodelle attenuanti generiche e la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.anche su altri elementi (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata) e hacorrettamente revocato la precedente sospensione condizionale della pena,avendo l’imputato commesso il nuovo reato entro il quinquennio dalla precedentecondanna.1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente, invero, erra nel prendere in considerazione, ai fini della revocadella sospensione condizionale della pena, il momento della pronuncia della “nuovacondanna”. Questa Corte, invero, ha chiarito che, «in tema di sospensionecondizionale della pena, il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, exart. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., è quello della commissione del reato enon quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta» (Sez. 5, n.17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388; Sez. I, 12847 del 26/02/2025, Ferrara,Rv. 287876).Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente revocato lasospensione condizionale della pena concessa con la pronuncia del 9 marzo 2018,irrevocabile il 16 marzo 2018, avendo l’imputato commesso il reato oggetto delpresente processo il 12 settembre 2019 e, dunque, entro il quinquennio successivoal passaggio in giudicato della precedente condanna.2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 26 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]