CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 29024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11934-2017 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 991/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 01/02/2017 R.G.N. 81/2015; Oggetto R.G.N.11934/2017 Cron. Rep. Ud.19/09/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 991 del 2016, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Urso nei riguardi dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l’opposizione dello stesso D’Urso avverso l’avviso di addebito che gli era stato notificato , riferito all’omesso pagamento di contributi agricoli per il periodo 2006-2011 quale coltivatore diretto; l’opponente aveva sostenuto l’erroneità delleconclusioni cui era giunto il verbale ispettivodal quale aveva tratto origine l’avviso di addebito, in ordine ai presupposti dell’esercizio dell’attività di coltivatore diretto, posta l’incompatibilità tra tale attività e quella , che realmente sarebbe stata svolta ( come emergente da sentenze passate in giudicato tra le parti) di lavoratore agricolo subordinato della ditta [OSCURATO:PERSONA],affittuaria dei terreni indicati nel medesimo periodo; la Corte d’appello ha rilevato che nessuna preclusione da giudicato sussisteva in quanto si trattava di periodi differenti e non era stato neanche provato il passaggio in giudicato della precedente sentenza; inoltre, le risultanze del verbale ispettivo acquisito d’ufficio non erano state superate dai rilievi dell’appellante; avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Urso sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria. CONSIDERATO che:con il primo motivo, si deduce laviolazione dell’art. 360, nn. 3-4-5, c.p.c., per l’omessa declaratoria di avvenuta decadenza dell’Inps, che avevaprodotto tardivamente il verbale ispettivo sul quale risult ava incentrata la motivazione, con consequenziale nullità della decisione; il giudice del gravame, pur ammettendo che l’omesso tempestivo deposito di documenti determina la decadenza dal diritto di produrli, aveva ritenuto che un siffatto rigoroso sistema di preclusioni trovasse contemperamento ispirato all’esigenza della ricerca della verità materiale e che l a documentazione prodotta dall’Inps fosseindispensabile; tale motivazione, ad avviso del ricorrente,sarebbe solo apparente perché priva di concreta giustificazione e perché anche sul contenuto del documento tardivamente prodotto sarebbe sopravvenuto il giudicato, avendo lo stesso ritenutoil verbale ispettivo irrilevante ai fini della costituzione d’un rapporto autonomo di lavoro; con il secondo motivo di ricorso, pure relativo alla violazione dell’art. 360, nn. 3-4-5, c.p.c., si deduce l’omesso rispetto del principio dell’onere della prova (art.2697 c.c.) a carico dell’Inps, che non avrebbe fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto a riscuotere contributi; con il terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 360, n. 3-4-5, c.p.c., si denuncia i l vizio in procedendo di cui all’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art.2909 c.c. per avere il giudice di merito omesso di prendere atto del giudicato eccepito dalla parte; i primi due motivi sono infondati;la sentenza impugnata non ha affermato che l’onere della prova sui presupposti dell’obbligazione contributiva gravasse sull’opponente, anzi a pagina 3 ), ha esplicitamente affermato che tale onere, gravante sull’INPS, era stato soddisfatto anche attraverso l’attività emersa dal verbale ispettivo; all’acquisizione d’ufficio di tale atto non ostava l’avvenuta decadenza dalla produzione in giudizio; tali affermazioni sono in linea con la giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di esercizio del potere di acquisizione d’ufficio di materiale istruttorio previsto dall’art. 437 c.p.c.; in particolare, la Corte territoriale ha rimarcato che il fatto st orico per la cui prova il verbale ispettivo era necessariofosse stato allegato dall'I.N.P.S. fin dalla memoria di costituzione di primo grado, il che integra il requisito richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte allorquando ritiene che i poteri istruttori possano essere esercitati soltanto "con riferimento a fatti allegati dalle parti" (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20055; Cass. 2 febbraio 2009, n. 2577; in senso analogo, sullo specifico punto, anche Cass. 28 marzo 2018, n. 7694); la richiesta di utilizzazione del documento a fini decisionali è poi palese nell'istanza di acquisizione tardiva per la sua produzione, di cui è menzione nello stesso ricorso per cassazione, il che permette di escludere che non vi sia stato esercizio del corrispondente onere di impulso, nel senso della richiesta di acquisizione al materiale probatorio utilizzabile anche di quel verbale, pur se tardivamente prodotto, e ciò in ottemperanza ad un requisito richiesto da consolidato orientamento (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25374; Cass.5 26 giugno 2006, n. 14731); la specifica indicazione del verbale da parte dell'I.N.P.S., quale atto ricognitivo di specifiche acquisizioni di dichiarazioni e di accertamenti immediatamente eseguiti, secondo id quod plerumque accidit,posto a fondamento dell'esercizio di una pretesa previdenziale di recupero contributivo, se non integra di per sé element o sufficient e alla prova de i presupposti impositivi, individua almeno elementi concorrenti che giustificano l'approfondimento istruttorio officioso sullo specifico punto, secondo la regola appunto che ammette tale possibilità allorquando si manifesti l'esistenza di piste probatorie in una situazione di semiplena, e come tale ancora insufficiente, probatio degli elementi decisivi (Cass. 1° agosto2013, n. 18410); è del resto evidente che il verbale ispettivo è decisivo, rispetto alla sussistenza dei presupposti dell’obbligo, sicché ricorrono anche i presupposti di indispensabilità che, in primo grado non diversamente da quanto richiesto ex art. 437 c.p.c., per il grado di appello, soprassiedono all'esercizio dei poteri istruttori officiosi (Cass. 29 settembre 2016, n. 19305); in tale quadro non ha rilievo il fatto che vi era stata decadenza dell'I.N.P.S. dalla indicazione dei mezzi di prova, in quanto l'acquisizione d'ufficio è permessa ed anzi, nel ricorrere dei relativi presupposti, è doverosa (Cass 25374/2017 cit.) al fine di consentire al processo di avvicinare il più possibile il raggiungimento della verità materiale (Cass. 16 ottobre 2015, n. 21006; Cass. 23 giugno 2015, n. 12902; Cass. 19305/2016 cit.);infine, a fronte della sussistenza dei presupposti di cui sopra, non ha rilievo il fatto che il documento è stato depositato dall'ente previdenziale tardivamente; infatti, è palese che, ricorrendo i presupposti sopra esaminati, il documento avrebbe dovuto essere comunque acquisito, néil deposito di esso ha leso alcuna facoltà del ricorrente, salvo richiesta di termine a difesa onde prendere posizione su di esso, profilo su cui però non vi è questione; in definitiva, la sentenza impugnata ha legittimamente disposto la produzione di quel verbale e quindi giustamente la Corte territoriale ha ritenuto l'utilizzabilità del documento e deciso nel merito anche sulla base di esso; Cassazione civile sez. lav., 17/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 17/10/2018), n.26034; anche il terzo motivo è infondato, posto che la Corte non ha omesso di decidere sulla eccezione di giudicato ma l’ha disattesa per varie ragioni che l’odierno ricorrente non ha neanche adeguatamente criticato posto che non risulta dimostrato che in fatto vi sia totale incompatibilità tra i presupposti concreti (cioè, i tempi e la modalità dell’attività agricola prestata come lavoratore subordinato) ed i presupposti dell’obbligo per cui è causa; neppure incide il fatto che lo stesso ricorrente avesse intrattenuto rapporti di lavoro subordinato con altri lavoratori formalmente assunti dalla propria madre quale titolare della ditta Frasca; infine, non assume rilievo decisivo il fatto che gli anni di contribuzione richiesti nel presente giudizio siano coincidenti con quelli indicati in una delle sentenze precedenti delle quali si invoca l’fficacia di giudicato preclusivo ( T ribunale Salerno n. 3939 del 2013), posto che tale sentenza che si assume essere passata in giudicato, ha riguarda to solo l’illegittimo esercizio dell’azione esecutiva determinato dalla notifica di avviso di addebito in pendenza di impugnazione del verbale di accertamento, ma non ha in alcun modo proceduto all’accertamento nel merito della pretesa contributiva; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo; P.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna i l ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'Inps, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed in euro 30 00,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impor