CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 24348/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dello [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le memorie difensive e di replica presentate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. - confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale il 14 ottobre 2024 con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di partecipazione al sodalizio criminoso dedito al narcotraffico, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], sub 2) e al reato - fine di coltivazione di piantagioni sub 41), mentre annullava l'ordinanza nella parte in cui ne aveva riconosciuto il ruolo di partecipe all'associazione 'ndraghetista operante sul territorio di Filogaso e di Maiorato ( 'ndrina Cracolici ). 2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso, deducendo: -violazione di legge e vizi vari di motivazione in relazione alla gravità indiziaria sia con riferimento al ruolo di partecipe nell'ambito del sodalizio Cracolici sia in relazione all'attività di coltivazione della piantagione di cannabis. I Giudici del merito non avrebbero congruamente valutato che il ricorrente era stato assunto alle dipendenze del Cracolici, con un regolare contratto di lavoro, e che era stato retribuito per l'attività di preparazione del terreno per impiantare la serra. Per tale motivo, il David nulla poteva sapere in ordine alla "illiceità" della coltivazione, anche perché la ditta presso cui era stato assunto era stata regolarmente autorizzata alla coltivazione delle piante di cannabis light e dunque - almeno apparentemente - svolgeva attività lecita. [OSCURATO:PERSONA], infatti, eseguiva solo attività materiali ed era all'oscuro delle sottostanti dinamiche organizzative e gestionali; -violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale reso compiuta motivazione in ordine alla sussistenza della contestata circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa; -violazione di legge e vizio di motivazione per avere i Giudici di merito ritenuto, in modo del assertivo, sussistenti le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione nel reato e del pericolo di inquinamento probatorio. 3. Il procedimento si è svolto in forma cartolare in assenza di istanza delle parti. [OSCURATO:PERSONA] e il difensore hanno inoltrato conclusioni scritte, richiamate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. E' manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. 0.2,3„I Giudici della cautela - dopo aver adeguatamente ricostruito il contesto fattuale, la genesi e l'operatività dell'associazione dedita al narcotraffico , riferibile a [OSCURATO:PERSONA], nonché le relative vicende e la commissione di plurimi reati-fine ascrivibili al programma associativo- si soffermano ( cfr pagg. 18 e ss del provvedimento impugnato) sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ravvisando gravi indizi di colpevolezza quanto all'appartenenza al sodalizio e Abuolo svolto al suo internofessenzialmente sulla scorta delle conversazioni oggetto di captazione telefonica. Conversazioni che - secondo la congrua e non illogica valutazione dei Giudici del merito - erano evocative dell' organico inserimento del David nella struttura associativa, rispetto alla cui esistenza ed operatività sul territorio la difesa non muove censure, e ciò in ragione del rapporto altamente fiduciario intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della piena consapevolezza in capo al David della illiceità dell'attività che veniva svolta all'interno della serra, del fatto che la coltivazione della piantagione si inserisse un più ampio contesto organizzativo e della manifestata disponibilità del David a fornire il proprio stabile contributo nell'attuazione programma criminoso. Evocative di tale consapevole disponibilità erano, per i Giudici della cautela, le conversazioni richiamate e trascritte per la parte di interesse nel corpo del provvedimento impugnato, tra le quali venivano segnalate - per la chiarezza ed eloquenza del contenuto - due conversazioni: la prima, intercorsa tra Cracolici e David, nel corso della quale gli interlocutori discutevano del "THC" del prodotto e del possibile valore di mercato; la seconda in cui si dava atto della partecipazione del David, unitamente agli altri soldali, ad una serie di incontri, propedeutici alla cessione dello stupefacente perché si effettuava una specie di "provino", per saggiare la qualità della sostanza da collocare sul mercato ( pagg. 19 e ss) . Si è poi adeguatamente precisato - in perfetta aderenza al dato intercettativo - come l'azienda fosse solo formalmente in regola, dal momento che le autorizzazioni per la coltivazione di cannabis light e la stipula di contratti di lavoro erano una copertura dei traffici illeciti gestiti dall'associazione, come peraltro riscontrato anche dai sequestri delle piantagioni di marijuana e dello stupefacente. 2.2. Al cospetto di tale percorso argomentativo, la censura in cui si sostanzia il ricorso possiede un'impronta di segno marcatamente rivalutativo. Il ricorrente, per un verso, sollecita una (ri)lettura del compendio indiziario e, per altro verso, parcellizza un quadro indiziario chiarissimo, focalizzando l'attenzione sul dato meramente formale e pertanto neutro dell'avvenuta stipula di un regolare contratto di lavoro alle dipendenze di un'azienda autorizzata alla coltivazione di cannabis light , ma omettendo, tuttavia, di confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato — che nella dettagliata disamina del dato captativo (offre uno spaccato chiaro delle modalità operative del sodalizio e del ruolo che al suo interno consapevolmente rivestiva anche l'attuale ricorrente. E', pertanto, ineccepibile la valutazione in ordine alla gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. 3. E', invece, inammissibile per carenza di interesse la doglianza relativa alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen.: il titolo del reato e la sanzione prevista per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 cit. avrebbero comunque consentito la misura custodiale di massimo rigore e reso operativa la doppia presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. 4. Il terzo motivo relativo alle esigenze cautelari, con le precisazioni che verranno svolte, è infondato e va rigettato Il Tribunale del riesame ha ravvisato i pericula libertatis nel pericolo di reiterazione del reato e nel pericolo di inquinamento probatorio. 4.1. In relazione al pericolo di recidivanza, è il caso di precisare come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente affermato che «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» ( così Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; cfr anche Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 3, n. 3913 del 04/11/2024, Garofoli). 4.2. In tale prospettiva ermeneutica, cui il Collegio intende dare continuità, il riferimento del Tribunale alla gravità dei fatti - essendosi al cospetto di un sodalizio criminoso radicato sul territorio e in grado di contare su stabili canali di approvvigionamento della droga tanto da essere riuscito a gestire gli affari illeciti nonostante i massivi interventi delle Forze dell'ordine- nonché al rapporto altamente fiduciario che il David aveva intessuto con personalità di spiccata caratura criminale, tra cui [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti aveva manifestato ampia disponibilità ad operare - appare tutt'altro che improprio e illogico. Va poi anche sottolineato come il difensore non abbia allegato significativi e convincenti elementi di segno contrario tali da vincere la doppia presunzione relativa di legge ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che assiste l'addebito associativo. 4.3. Diversamente è fondata la doglianza relativa al pericolo di inquinamento probatorio. Assertiva e per tale motivo non condivisibile è la motivazione dei Giudici della cautela che hanno inferito un tale pericolo da "prassi" degli indagati di intervenire nei processi per alterare le prove e/o per "schermare all'esterno la illiceità del proprio operato", nonché, più nello specifico, da una vicenda di falsa testimonianza nella quale pare fosse stata coinvolta la coniuge del David, ristretta per tale ragione agli arresti domiciliari (cfr pag. 21 del provvedimento impugnato) 4.4. Nondimeno, la fallacia del percorso motivazionale in relazione a tale specifico punto non riverbera alcun effetto sulla tenuta della misura per la concorrente sussistenza del pericolo di recidivanza. Tanto in ragione dell'affermato principio, secondo cui - in relazione alle misure coercitive- «le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato previste dall'art. 274 cod. proc. pen. non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l'adozione del provvedimento» (così Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, Rafanelli, Rv. 278944). 5. Al rigetto del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna al pagamento del ricorrente delle spese del procedimento. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per