CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 34123/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo sulla mancata applicazione della pena sostitutiva costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito - considerando la genericità della istanza proposta nel corso della trattazione orale - che ha ritenuto ostativa alla detenzione domiciliare la condotta criminosa tenuta nel domicilio e la prognosi negativa correlata ai precedenti a carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2025