CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza con cui il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta dl giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto ex art. 595, c.p., rubrica ascrittogli, assolveva il Longo con la formula perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili disposte nei suoi confronti. 2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, lamentando violazione di legge in ordine alla ritenuta esclusione della configurabilità del delitto di cui all'art. 595, c.p. 3. In via preliminare va disattesa la richiesta dell'imputato volta a far valere l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile, posto che, in questa sede, anche se non viene affermato espressamente nel corpo dell'atto di impugnazione, appare evidente che il Santachiara agisce per far valere la responsabilità del Longo unicamente agli effetti civili, posto che, nel procedimento innanzi al giudice di pace, l'unica possibilità per la parte civile di ricorrere per cassazione agli affetti penali è quella prevista nel caso in cui il procedimento, a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame, come rilevato dallo stesso imputato, sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato ex art. 21, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 48696 del 19/09/2014, Rv. 261283). Nella fattispecie che ci occupa, dunque, il potere della parte civile di proporre impugnazione è in re ipsa limitato ai soli effetti civili, trovando il suo fondamento nell'art. 576, c.p.p., stante il rinvio operato dall'art. 2 del d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 74 alle norme del codice di procedura penale per tutto quanto non diversamente previsto dal decreto stesso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 18252 del 07/01/2016, Rv. 267143). Sotto diverso profilo appare contraddittorio il secondo argomento speso dall'imputato, con riferimento all'assenza nel ricorso della parte civile dei requisiti previsti dall'art. 21, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, richiamato dall'art. 38, del medesimo decreto legislativo, trattandosi di disposizioni non applicabili al caso in esame, in quanto, come affermato dallo stesso imputato, il procedimento de quo non è sorto sulla base del ricorso diretto della persona offesa al giudice di pace. 4. Ciò posto il ricorso va rigettato. 5. Al riguardo occorre ribadire che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è necessario che l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri ed agisca rappresentandosi e volendo tale evento. Tale requisito deve presumersi qualora l'espressione offensiva sia contenuta in un documento che, per sua natura, sia destinato ad essere visionato da più persone. Come, ad esempio, nella fattispecie relativa a frasi offensive inserite in un vaglia postale, che per necessità operative del servizio postale, non resta riservato tra il mittente ed il destinatario. (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 34178 del 10/02/2015, Rv. 264982; Sez. 5, n. 522 del 26/05/2016, Rv. 269016). Oppure, come chiarito da altro condivisibile arresto, nel caso di colui che invii una lettera denigratoria al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere "ex lege" portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 23222 del 06/04/2011, Rv. 250458). Se ciò è vero come è vero, non può non rilevarsi la fondatezza della decisione assunta dal giudice di appello, che ha escluso, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone dalla circostanza che la lettera contenente le espressioni offensive della reputazione del Santachiara è stata indirizzata dal Longo formalmente al solo [OSCURATO:PERSONA], con il quale l'imputato aveva dato vita a un rapporto di amicizia e di confidenza, nell'ambito delle trattative volte all'acquisizione dell'azienda agricola del Longo da parte della famiglia Bassoli, trattative, il cui fallimento l'imputato aveva addebitato al Santachiara, consulente della famiglia Bassoli. Nessun elemento, infatti, autorizza a ritenere che il Longo, nel momento in cui ha spedito la lettera presso l'indirizzo della famiglia Bassoli, dove viveva il suo amico, indicando, tuttavia, come unico destinatario [OSCURATO:PERSONA], abbia agito con modalità tali da rendere il contenuto della lettera sicuramente a conoscenza di altre persone, e, in particolare, ai genitori e allo stesso Santachiara, oltre al suo amico, rappresentandosi e volendo tale evento. Né lo strumento epistolare utilizzato per esternare il suo giudizio fortemente negativo sulla professionalità del Santachiara era per sua natura destinato alla divulgazione nei confronti dei terzi. Ciò appare evidente, del resto, ove si tenga conto che, come evidenziato dal tribunale, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che la comunicazione del contenuto della lettera ai genitori e al Santachiara fu il frutto di una sua autonoma scelta. La tesi del ricorrente, fondata sul presupposto che la ricostruzione complessiva dei rapporti tra il Longo, la famiglia Bassoli e il Santachiara, come ricostruiti dallo stesso giudice di pace nell'ambito delle trattative di cui si è detto, e lo stesso contenuto della missiva, contraddistinto, ad avviso della parte civile, da un'implicita sollecitazione del mittente al destinatario di renderla nota ai genitori, resta confinata nella sfera delle semplici supposizioni, non essendo riscontrata da alcun elemento concreto. Lo stesso riferimento alla "implicita sollecitazione" operato dal ricorrente, d'altra parte, si pone al di fuori della ricostruzione giurisprudenziale della fattispecie, che, come si è visto, richiede che la comunicazione, quando avviene con una sola persona, sia posta in essere con modalità tali da renderla sicuramente conoscibile da terzi. Né può tacersi che i rilievi difensivi si pongono ai confini della inammissibilità, in quanto parzialmente versati in fatto e volti a rappresentare vizi motivazionali non deducibili trattandosi di sentenza di appello pronunciata per un reato di competenza del giudice di pace. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 541, co. 2, c.p.p., essendone stata fatta richiesta dall'imputato e in assenza di giustificati motivi per la compensazione totale o parziale, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da quest'ultimo, che si liquidano in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dall'imputato,