CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 33207/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, che ha indicato recapito PEC; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3226/20 del 2016 , pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Romail 22/02/2016 e depositata il 2 3 /05/2016 ; udita: la relazione svoltain c.c. dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: rott a mazione cartelle – inammissibilità sopravvenuta del ricorso. -2 - RILEVATO E CONSIDERATO 1. Alla ricorrente venivano notificati gli avvisi di accertamento nn. TK503A306907e TK503A306930, per IRES e IRAP, risp. relativi agli anni di imposta 2007e 20 08 , derivanti da un processo verbale della Guardia di finanza relativo all’acquisto, da parte della società, di un complesso immobiliare in Lecco, per € 5.600 .000, riqualificato come operazione fatturata ma giuridicamente inesistente ai fini delle imposte dirette, con conseguente indeducibilità delle quote di ammortamento competenti a ciascun anno. 2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale concludeva che la s.r.l. non aveva fornito prova del pagamento dei cespiti immobiliari. 3. Anche i Giudici di appello rigettavano le doglianze della contribuente, la quale ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, che tuttavia non verranno qui riepilogati, atteso che, con successiva memoria in data 20 novembre 2025, il patrono di parte ricorrente ha richiesto la declaratoria di cessata materia ed estinzione del giudizio , in ragione dell’adesione alla rottamazione ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, nonché dell’avvenuto integrale pagamento delle relative cartelle esattoriali, allegando istanza, quietanze ed estratto aggiornato del cassetto fiscale. 4. La domanda di cessazione della materia del contendere non può essere accolta, stante l’impossibilità di verificare, dagli atti, l’esatta corrispondenza delle cartelle oggetto di definizione agevolata agli avvisi di accertamento impugnati. 5. Va invece dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo (come dichiara lo stesso ricorrente nella memoria:«non essendovi interesse ad agire da parte della Società»). 6. Le spese processuali possono essere compensate,onde valorizzare lamodalità di definizione deflattiva del contenzioso. 7. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso il carattere sopravvenuto e non originario dellainammissibilità dell’impugnazione. -3 - P.Q.M Dichiara l’inammissibilità del ricorso;compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso