CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2025
Cassazione n. 15243/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3932/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 18839 del 4/7/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/4/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione, ex artt. 391 - bise 395, n.4, c.p.c., dell’ordinanza di questa Corte n. 18839 del 4/7/2023, che aveva dichiarato inammissibili le impugnazioni per cassazione della stessa Mocerino e di [OSCURATO:PERSONA]; −resistevano con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; −non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; −le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del 16 /4 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] − preliminarmente, si può prescindere dalla verifica della regolarità delle notifiche agli intimati e dell’integrità contraddittorio in base ai principî affer- mati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione della palese inammissibilità del ricorso; − non occorre illustrare le censure, perché il ricorso è manifestamente inammissibile; − infatti, nelle 46 pagine dell ’ atto introduttivo la ricorrente omette in totodi considerare che la prima e principale ratio decidendi di Cass. Sez. 3, 4/7/2023, n. 18839, è costituita dall’inammissibilità exart. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; − con la menzionata decisione, infatti, erano dichiarati inammissibili sia il ricorso principale della Mocerino, sia il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]- briele Porto: «Entrambi i ricorsi si espongono ad un preliminare ed assor- bente rilievo di inammissibilità,per palese inosservanza del requisito di con- tenuto-forma prescritto dall’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.. Risulta, infatti, in entrambi, del tutto carente l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cas- sazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata»; − il ricorso per revocazione non attinge in alcun modo la predetta ratio e già questo è sufficiente per dichiarare inammissibile l’iniziativa della Mo- cerino; − a ciò si aggiunge che nessuno dei motivi formulati (primo motivo: «errore sulla qualità della prestazione professionale dell’arch. Mocerino e sulla esatta qualificazione del ruolo dei professionisti coinvolti nella vicenda ed in particolare del ruolo del direttore dei lavori architettonici»; secondo motivo: «errore di fatto sull’attribuzione di responsabilità all’arch. Mocerino della mancata produzione dei fascicoli dei gradi precedenti») riguarda un errore percettivo o di fatto del Collegio(secondo la consolidata elaborazione della giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla quale, tra le ultime, v. Cass. Sez. U., 19/07/2024, n. 20013, ove ulteriori e ampi richiami), sicché l’impiego del rimedio della revocazione si risolve in un evidente abuso dello strumento processuale; − proprio quest ’ ultima considerazione giustifica la condanna della ricor- rente –per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. – a pagare a ciascuna delle controparti la somma, stimata equa, di Euro 5.000; − l ’ abuso del rimedio della revocazione – perpetrato mediante un ricorso pletorico, totalmente eccentrico rispetto alla decisione impugnata e incu- rante dei presupposti normativi ex artt. 391- bis e 395, n.4, c.p.c. – giusti- fica altresì la condanna della ricorrente , a norma dell ’ art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma pari a Euro 5.000,00; la citata disposizione, infatti, consente di adottare un provvedimentosanzionatorio di una condotta che nuoce a interessi pubbli- cistici e, segnatamente, alla giurisdizione ( risorsa statuale limitata ) e che finisce con influire, stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, bene protetto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della CEDU (in proposito, v.Cass. Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228); − consegue altresì alla decisione la condanna della ricorrente alla rifu- sione delle spese del giudizio di legittimità sostenute da ciascun controri- corrente, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi e in favore dei difensori antistatari che ne hanno fatto istanza ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata nel dispositivoin relazione alla diversa attività difensiva svi- luppata in questa sede; − va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA], le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della medesima controricorrente, della somma di Euro 5.000,00 a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente [OSCURATO:PERSONA], con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA], le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché al pagamento, in favore del medesimo controricorrente, della somma di Euro 5.000,00 a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle am- mende, della somma di Euro 5.000,00 a norma dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-b