CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01008/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 8 aprile 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due episodi di furto aggravato e, ritenuto il vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge in ordine alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento, è inammissibile per la sua estrema genericità, prospettando deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/