CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 27611/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanzaimpugnata;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18/05/2026 il Tribunale di Salerno, decidendosull'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell'interessedell'indagato, ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudiceper le indagini preliminari del medesimo Ufficio giudiziario aveva applicato aXXXXXXXXXXXXXX la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cuiagli artt. 612bis cod. pen. (capo 1), 582, 585 cod. pen. (capo b), 628 cod. pen.(capo c).2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'indagato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale, aisensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., si eccepisce la nullità dell'ordinanzaimpugnata per omessa notificazione al difensore dell’avviso di fissazionedell’udienza camerale innanzi al Tribunale del riesame celebrata il 18/05/2026.3. Il 30/06/2026 il difensore ha depositato conclusioni scritte insistendo perl'accoglimento del ricorso.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso fondato.Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Cortepuò accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art.606 lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro) –risulta che l'avviso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fissata dal Tribunale per latrattazione dell'istanza di riesame proposta nell'interesse del XXXXX è statonotificato dalla Cancelleria al difensore di fiducia dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lagreca, a mezzo PEC ad un indirizzo di posta errato/non valido ed il sistema haquindi attestato la mancata consegna del messaggio al destinatario. Non risultaperaltro dagli atti disponibili che, preso atto della mancata consegna della PEC,l'A.G. procedente abbia disposto il rinnovo della notificazione al difensore ad altroindirizzo o tramite la polizia giudiziaria. Tale omissione integra una violazione deldiritto di difesa e determina una nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178lett. c) cod. proc. pen., dell'udienza camerale tenuta in assenza del difensore econseguentemente dell'ordinanza emessa all'esito della stessa. Peraltro,all'udienza di trattazione del riesame del 18/05/2026 il difensore dell'indagatonon è comparso (come risulta dal verbale di udienza) sicché la nullità non puòneppure dirsi sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen.2. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, contrasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per la trattazione dell'istanza diriesame previa regolare instaurazione del contraddittorio.Per la natura dei fatti oggetto presente giudizio si ritiene di disporrel’oscuramento dei dati identificativi delle parti in caso di diffusione del presenteprovvedimento P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alTribunale di Salerno per l'ulteriore corso.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.