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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 07122/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10041/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della SUPREMA CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa da sé medesima e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso il decreto n. 1106/2023 della Corte d’Appello di Messina depositato il 15 novembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. La Corte d’appello di Messina, in composizione monocratica, dichiarò inammissibile la domanda d’equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio civile avanzata da [OSCURATO:PERSONA], per non essere stato esperito il rimedio preventivo di cui all’art. 1 ter l. n. 89/2001, condannando l’istante al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della casa delle ammende.

2. In sede collegiale la medesima Corte rigettò il reclamo in opposizione proposto dalla Oddo, che condannò al rimborso delle spese legali in favore del Ministero della Giustizia.

3. [OSCURATO:PERSONA], spendendo la qualità di avvocato, avanza ricorso sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

7. Con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, viene denunciata violazione degli artt. 112 e 161 cod. proc. civ., nonché dell’art. 6, § 1 e 13 carta EDU, degli artt. 111, co. 2 e 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 6, § 1 e 13 carta EDU.

Questo l’argomento coltivato con la doglianza: il Giudice del merito ha errato a reputare che il rito semplificato di cognizione possa costituire effettivo rimedio preventivo ed efficacemente sollecitatorio ; pertanto, la mancata richiesta d’un tal rito non avrebbe potuto condurre alla declaratoria d’inammissibilità; lo stesso, infatti, prima che si fosse consumato il triennio di ragionevole durata, non avrebbe potuto concretamente contrarre la durata del processo, atteso che la natura della vertenza, che avrebbe imposto al giudice l’esperimento di c.t.u., non si confaceva all’anzidetto rito e, in caso di richiesta in tal senso, il giudice avrebbe dovuto verificarne la compatibilità con le esigenze istruttorie; infine, si sarebbe dovuto tenere conto dei lunghi rinvii esercitati dal giudice che hanno dato luogo ad una irragionevole durata del giudizio . 7.

1. Il complesso censorio è infondato.

L’art. 2, co. 1, l. n. 89/2001 dispone: È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta da soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’art. 1 ter .

A sua volta, quest’ultima norma individua tra i rimedi preventivi la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato a norma dell’articolo 183 bis del codice di procedura civile, entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2 bis .

Assodato che la ricorrente non tentò siffatto rimedio preventivo, posto dalla legge a condizione d’inammissibilità, sono irrilevanti gli asserti secondo i quali la complessità dell’istruttoria non avrebbe consentito la conversione del rito.

La dedotta inefficacia sollecitatoria del rito semplificato costituisce, infine, mero apodittico asserto in contrasto con la legge, che trova specifica smentita, al contrario di quel che sostiene la ricorrente, nelle pronunce della Corte costituzionale.

Questa, infatti, nel giudicare in contrasto con la Costituzione l’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge (pregiudiziale istanza di accelerazione nei giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione), stante che lo strumento sarebbe privo di effettiva attitudine acceleratoria, ha espressamente contrapposto ad esso i casi scrutinati dalle sentenze n. 107 del 2023 e n. 121 del 2020, con riferimento ai rimedi preventivi introdotti dai commi 1 e 3 dell’art. 1-ter , fra i quali evidentemente l’istanza di mutamento del rito ordinario in quello semplificato.

In dichiarata sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU, la giurisprudenza costituzionale è ormai costante nell’affermare che i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti a evitare che i procedimenti giudiziari si protraggano eccessivamente nel tempo (sentenze n. 107 del 2023, n. 175 del 2021 e n. 88 del 2018).

Occorre, tuttavia, che ne consegua un rimedio effettivo, ciò che accade soltanto laddove venga realmente resa più sollecita la decisione da parte del giudice competente (in tal senso, di recente, Corte europea dei diritti dell’uomo, quinta sezione, sentenza 30 aprile 2020, Keaney contro [OSCURATO:PERSONA], e prima sezione, sentenza 28 aprile 2022, Verrascina ed altri contro Italia) (così, Corte cost. n. 142/23).

Il punto, però, è che non spetta alla parte apprezzare i margini di accoglibilità della mozione sollecitatoria ( legittimamente ) prevista dalla legge, per poi concludere, sostituendo la propria valutazione a quella del giudice, che il rimedio preventivo non avrebbe sortito esito, e che, dunque, non valeva neppure esperirlo.

Al contrario, esso costituisce oggetto di un onere che grava sulla parte in virtù di legge e non di prognosi concreta.

Infatti, nulla vieta che il giudice, nell’ottica della leale collaborazione con le parti e consentendolo il ruolo istruttorio , riesca ad organizz are il calendario del processo ex art. 81-bis disp. att. c.p.c. in maniera da rispettare il termine di durata ragionevole.

8. Con il terzo motivo viene denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., addebitandosi all’impugnato decreto di non essersi pronunciato sulla richiesta di annullare o revocare la condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. 8.

1. Il motivo è inammissibile.

L’impugnato decreto non riferisce di critica censoria afferente alla condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende ; e la ricorrente, in difetto d el requisito di specificità del ricorso, non riporta il contenuto di quel che asserisce aver sostenuto con l’asserito terzo motivo di appello .

9. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., avendo la Corte di Messina condannato l’esponente a rimborsare le spese in favore del Ministero della Giustizia rimasto contumace. 9.

1. La doglianza è fondata.

Non è controverso che il Ministero della Giustizia non ebbe a svolgere difese davanti alla Corte locale (cfr. sul punto lo stesso controricorso).

Da ciò consegue che la disposta condanna risulta illegittima per l’evidente ragione che la controparte, proprio perché rimasta intimata, non ebbe a sopportare il costo della difesa.

10. In ragione di quanto esposto il decreto deve essere cassato a riguardo di quest’ultimo motivo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito eliminando la condanna alle spese disposta dalla Corte d’appello di Messina in favore del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 384, co. 2, cod. proc. civ.

11. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

P.Q.M. accoglie il quarto motivo del ricorso e respinge gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione all’accolto motivo e, decidendo nel merito, elimina la condanna alle spese disposta dalla Corte d’appello di Messina in favore del Ministero della Giustizia; condanna il controricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10041/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della SUPREMA CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa da sé medesima e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso il decreto n. 1106/2023 della Corte d’Appello di Messina depositato il 15 novembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La Corte d’appello di Messina, in composizione monocratica, dichiarò inammissibile la domanda d’equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio civile avanzata da [OSCURATO:PERSONA], per non essere stato esperito il rimedio preventivo di cui all’art. 1 ter l. n. 89/2001, condannando l’istante al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della casa delle ammende. 2. In sede collegiale la medesima Corte rigettò il reclamo in opposizione proposto dalla Oddo, che condannò al rimborso delle spese legali in favore del Ministero della Giustizia. 3. [OSCURATO:PERSONA], spendendo la qualità di avvocato, avanza ricorso sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria. Il Ministero della giustizia resiste con controricorso. 7. Con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, viene denunciata violazione degli artt. 112 e 161 cod. proc. civ., nonché dell’art. 6, § 1 e 13 carta EDU, degli artt. 111, co. 2 e 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 6, § 1 e 13 carta EDU. Questo l’argomento coltivato con la doglianza: il Giudice del merito ha errato a reputare che il rito semplificato di cognizione possa costituire effettivo rimedio preventivo ed efficacemente sollecitatorio ; pertanto, la mancata richiesta d’un tal rito non avrebbe potuto condurre alla declaratoria d’inammissibilità; lo stesso, infatti, prima che si fosse consumato il triennio di ragionevole durata, non avrebbe potuto concretamente contrarre la durata del processo, atteso che la natura della vertenza, che avrebbe imposto al giudice l’esperimento di c.t.u., non si confaceva all’anzidetto rito e, in caso di richiesta in tal senso, il giudice avrebbe dovuto verificarne la compatibilità con le esigenze istruttorie; infine, si sarebbe dovuto tenere conto dei lunghi rinvii esercitati dal giudice che hanno dato luogo ad una irragionevole durata del giudizio . 7. 1. Il complesso censorio è infondato. L’art. 2, co. 1, l. n. 89/2001 dispone: È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta da soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’art. 1 ter . A sua volta, quest’ultima norma individua tra i rimedi preventivi la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato a norma dell’articolo 183 bis del codice di procedura civile, entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2 bis . Assodato che la ricorrente non tentò siffatto rimedio preventivo, posto dalla legge a condizione d’inammissibilità, sono irrilevanti gli asserti secondo i quali la complessità dell’istruttoria non avrebbe consentito la conversione del rito. La dedotta inefficacia sollecitatoria del rito semplificato costituisce, infine, mero apodittico asserto in contrasto con la legge, che trova specifica smentita, al contrario di quel che sostiene la ricorrente, nelle pronunce della Corte costituzionale. Questa, infatti, nel giudicare in contrasto con la Costituzione l’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge (pregiudiziale istanza di accelerazione nei giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione), stante che lo strumento sarebbe privo di effettiva attitudine acceleratoria, ha espressamente contrapposto ad esso i casi scrutinati dalle sentenze n. 107 del 2023 e n. 121 del 2020, con riferimento ai rimedi preventivi introdotti dai commi 1 e 3 dell’art. 1-ter , fra i quali evidentemente l’istanza di mutamento del rito ordinario in quello semplificato. In dichiarata sintonia con la giurisprudenza della Corte EDU, la giurisprudenza costituzionale è ormai costante nell’affermare che i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti a evitare che i procedimenti giudiziari si protraggano eccessivamente nel tempo (sentenze n. 107 del 2023, n. 175 del 2021 e n. 88 del 2018). Occorre, tuttavia, che ne consegua un rimedio effettivo, ciò che accade soltanto laddove venga realmente resa più sollecita la decisione da parte del giudice competente (in tal senso, di recente, Corte europea dei diritti dell’uomo, quinta sezione, sentenza 30 aprile 2020, Keaney contro [OSCURATO:PERSONA], e prima sezione, sentenza 28 aprile 2022, Verrascina ed altri contro Italia) (così, Corte cost. n. 142/23). Il punto, però, è che non spetta alla parte apprezzare i margini di accoglibilità della mozione sollecitatoria ( legittimamente ) prevista dalla legge, per poi concludere, sostituendo la propria valutazione a quella del giudice, che il rimedio preventivo non avrebbe sortito esito, e che, dunque, non valeva neppure esperirlo. Al contrario, esso costituisce oggetto di un onere che grava sulla parte in virtù di legge e non di prognosi concreta. Infatti, nulla vieta che il giudice, nell’ottica della leale collaborazione con le parti e consentendolo il ruolo istruttorio , riesca ad organizz are il calendario del processo ex art. 81-bis disp. att. c.p.c. in maniera da rispettare il termine di durata ragionevole. 8. Con il terzo motivo viene denunciata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., addebitandosi all’impugnato decreto di non essersi pronunciato sulla richiesta di annullare o revocare la condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. 8. 1. Il motivo è inammissibile. L’impugnato decreto non riferisce di critica censoria afferente alla condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende ; e la ricorrente, in difetto d el requisito di specificità del ricorso, non riporta il contenuto di quel che asserisce aver sostenuto con l’asserito terzo motivo di appello . 9. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., avendo la Corte di Messina condannato l’esponente a rimborsare le spese in favore del Ministero della Giustizia rimasto contumace. 9. 1. La doglianza è fondata. Non è controverso che il Ministero della Giustizia non ebbe a svolgere difese davanti alla Corte locale (cfr. sul punto lo stesso controricorso). Da ciò consegue che la disposta condanna risulta illegittima per l’evidente ragione che la controparte, proprio perché rimasta intimata, non ebbe a sopportare il costo della difesa. 10. In ragione di quanto esposto il decreto deve essere cassato a riguardo di quest’ultimo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito eliminando la condanna alle spese disposta dalla Corte d’appello di Messina in favore del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 384, co. 2, cod. proc. civ. 11. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. P.Q.M. accoglie il quarto motivo del ricorso e respinge gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione all’accolto motivo e, decidendo nel merito, elimina la condanna alle spese disposta dalla Corte d’appello di Messina in favore del Ministero della Giustizia; condanna il controricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00
Decreto Cassazione n. 07122/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris