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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 agosto 1987

Cassazione n. 11825/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata TARANTO il 31/08/1987 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• RG 35819/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1 n. 7) cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto all'eccessività del trattamento sanzionatorio— non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 1 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata TARANTO il 31/08/1987 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• RG 35819/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1 n. 7) cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto all'eccessività del trattamento sanzionatorio— non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 1 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11825/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris