Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45614/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia ha in parte riformato - riducendo la pena - la sentenza del Tribunale di Vicenza che, in data 03/12/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di rapina impropria aggravata in concorso; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse dello Helt è assolutamente generico non riuscendo ad evidenziare alcun profilo di illogicità o violazione di legge suscettibile di essere vagliato in questa sede; tra i requisiti del ricorso per cassazione, com'è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze cosa che, nel caso di specie, non ha fatto; osservato che il motivo articolato nell'interesse della Pasquale lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dalla stessa, ma risulta formulato in termini che non sono consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui la condotta risulta essere correttamente qualificata, atteso che ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria consumata anche il divincolarsi costituisce violenza, in quanto implica l'impiego di un'energia fisica al fine di vincere la resistenza opposta dalla persona alla fuga del ladro, restando irrilevanti il grado di resistenza e l'intensità della violenza Cfr. in tal senso Cass. Pen. Sez. 2, n. 9029 del 18/04/1984); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/11/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia ha in parte riformato - riducendo la pena - la sentenza del Tribunale di Vicenza che, in data 03/12/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di rapina impropria aggravata in concorso; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse dello Helt è assolutamente generico non riuscendo ad evidenziare alcun profilo di illogicità o violazione di legge suscettibile di essere vagliato in questa sede; tra i requisiti del ricorso per cassazione, com'è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze cosa che, nel caso di specie, non ha fatto; osservato che il motivo articolato nell'interesse della Pasquale lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dalla stessa, ma risulta formulato in termini che non sono consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui la condotta risulta essere correttamente qualificata, atteso che ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria consumata anche il divincolarsi costituisce violenza, in quanto implica l'impiego di un'energia fisica al fine di vincere la resistenza opposta dalla persona alla fuga del ladro, restando irrilevanti il grado di resistenza e l'intensità della violenza Cfr. in tal senso Cass. Pen. Sez. 2, n. 9029 del 18/04/1984); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/11/2022
Sentenza Cassazione n. 45614/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris