CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 49503/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette, altresì, le note d'udienza presentate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è replicato alle argomentazioni del Procuratore generale e si è concluso per l'annullamento della sentenza. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara di condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per due furti, in concorso anche con un terzo soggetto, ALESSANDRIA Vittorio, deceduto, posti in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ai danni di due Autogrill, aventi a oggetto generi alimentari ivi esposti per un valore rispettivamente di euro 3.174,75 ed euro 463,20, riconosciute a entrambi le circostanze attenuanti generiche equivalenti sull'aggravante e la recidiva contestata ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. La Corte territoriale, in ragione del devolutum segnato dai rispettivi motivi del gravame, data per ammessa l'affermazione di penale responsabilità, non oggetto di specifiche censure, ha disatteso, intanto, per quanto qui d'interesse in relazione ai motivi di ricorso, la censura del [OSCURATO:PERSONA] concernente la dosimetria della pena, ritenendo precluso dalla legge l'invocato, più favorevole bilanciamento delle generiche con la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., ostandovi il divieto di cui all'art. 69, ult. comma, cod. pen., confermando, ad ogni buon conto, la maggior pericolosità del soggetto, alla stregua dei plurimi precedenti per delitti contro il patrimonio, indicativi di un ininterrotto curriculum criminoso ultratrentennale. Quanto al discostannento dal minimo, ne ha intanto evidenziato la misura contenuta, valorizzando a sostegno il valore della refurtiva e gli stessi precedenti del [OSCURATO:PERSONA], la non giovane età non avendogli impedito di reiterare condotte analoghe a quelle alle quali egli è risultato dedito da moltissimi anni, l'aumento della continuazione essendo stato parimenti del tutto modesto, in rapporto ai parametri della gravità del reato e della intensità del dolo, non avendo il giudice peraltro considerato lo sbarramento minimo di cui all'art. 81 ult. comma cod. pen., stante la contestazione di una recidiva qualificata. Con riferimento, invece, alle doglianze veicolate con i motivi del gravame proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha, intanto, ritenuto dimostrati gli elementi costitutivi dell'elemento circostanziale anche in relazione al capo b) della rubrica, alla luce di quanto direttamente accertato dagli operanti intervenuti nell'area di sosta dell'autogrill di Novara e data la stretta consequenzialità delle due condotte; ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'imputata avesse, nel corso dell'interrogatorio, ammesso solo la propria responsabilità, ai fini di escludere che al primo atto predatorio avessero partecipato le stesse persone che avevano commesso il secondo, considerato che la refurtiva oggetto del primo furto era ancora nella disponibilità dei tre soggetti che avevano agito in stretta consequenzialità. Quanto, poi, alla condizione di procedibilità, la Corte ha richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità in materia, dando atto che le querele erano state presentate da soggetti che ricoprivano una posizione legittimante, quali detentori qualificati dei beni sottratti.2. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorsi con separato atto e proprio difensore. 2.1. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale quanto alla dosimetria della pena, sia con riferimento all'individuazione di quella base che si è ritenuto potersi attestare al minimo edittale; che avuto riguardo alla prevalenza delle generiche, con estensione massima all'esito del relativo giudizio di comparazione e alla riduzione dell'aumento per la continuazione. 2.2. La difesa della [OSCURATO:PERSONA], invece, ha formulato due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per applicare l'aggravante del numero delle persone, dagli atti non emergendo alcun elemento a riprova dell'azione dei tre soggetti ritenuti in imputazione, avendo i verbalizzanti dato conto unicamente di avere in più occasioni avvistato i predetti, ma non anche di averli visti in azione in concorso tra di loro. In altri termini, secondo la difesa, l'affermazione della sussistenza dell'elemento fondamentale per contestare l'aggravante in questione, cioè la partecipazione attiva e rilevante di un numero di persone superiore a due, sarebbe stata affidata a una mera, opinabile congettura. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento alla sussistenza della condizione di procedibilità (querela) non sotto il profilo della astratta legittimazione dei sottoscrittori degli atti (i direttori dei due Autogrill), come avrebbe erroneamente ritenuto la Corte territoriale, bensì sotto il diverso profilo della mancata manifestazione della volontà, da parte di costoro, di agire nell'interesse e a nome delle società danneggiate. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note scritte in replica alle conclusioni del Procuratore generale, chiedendo l'annullamento della sentenza. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il motivo formulato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, giudizio che discende direttamente dal diritto vivente, rilevandosi che la generica contestazione reiterata in ricorso in ordine alla dosimetria della pena si traduce, intanto, nella prospettazione di assunti contrari alla legge (vedi art. 69, ult. comma, cod. pen., a mente del quale il giudizio di comparazione non può esitare nella prevalenza delle generiche sulla contestata recidiva qualificata). La norma così interpretata, peraltro, è già stata ritenuta coerente con i parametri di cui agli artt. 3, 25 e 27 Cost., nonostante le numerose riscritture da parte del giudice delle leggi, proprio perché tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (sez. 6, n. 16487 del 23/3/2017, Giordano, Rv. 269522-01). La discrezionalità del giudice in ordine alla concreta individuazione della pena, poi, è stata esercitata in maniera corretta, poiché dalla sentenza emerge il relativo percorso giustificativo, agganciato ad elementi di sicura rilevanza, siccome rientranti nei parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen. Rispetto a tale incedere argomentativo, non consta in ricorso un'effettiva critica, ma unicamente la contestazione, in chiave dialettica, delle rassegnate conclusioni (sul punto specifico, sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; sez. 6 n. 13449 del 12/02/2014, Rv. 259456; quanto al contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, quest'ultima sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). In ogni caso, si ricorda, quanto alla dosimetria della pena e al relativo onere motivazionale del giudice, che è solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale a richiedere una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (sez. 5, n. 35100 del 27/6/2019, Torre, Rv. 276932; sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153); mentre, con riferimento specifico alla individuazione del medio edittale, si è già chiarito che esso va calcolato non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 3. Anche i motivi formulati nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. Quanto all'aggravante del numero delle persone, infatti, il ragionamento condotto dai giudici territoriali implica un accertamento in punto di fatto, rispetto al quale la critica difensiva incorre nelle stesse censure di inammissibilità che attingono il motivo formulato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. La giustificazione offerta in ordine al concorso dei tre soggetti in entrambe le azioni predatorie, infatti, è stata agganciata a dati rimasti accertati nel processo e non a congetture o impressioni personali degli operanti, avendo i giudici territoriali valorizzato la stretta consequenzialità dei due furti, posti in essere ai danni di due diversi autogrill e il ritrovamento, nel possesso dei tre soggetti, della refurtiva inerente al primo episodio.Infine, quanto alla doglianza che attacca la idoneità della querela a configurare la necessaria condizione di procedibilità dei reati contestati, deve intanto ribadirsi la legittimazione del possessore e del detentore qualificato, alla luce dei principi correttamente richiamati dai giudici territoriali (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255975-01; sez. 5, n. 3736 del 4/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342-01, in cui si è affermato che, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice), poiché costui é titolare di una posizione rispetto alla cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (sez. 4, n. 8094 del 29/1/2014, Pisani, Rv. 259289-01; sez. 5, n. 11968 del 30/1/2018, Pirícò, Rv. 272696-01). Peraltro, devesi rilevare che il profilo esposto nel ricorso (mancata manifestazione della volontà di agire per conto e nell'interesse della società da parte dei dipendenti), non era stato veicolato con il gravame di merito, avendo in quella sede la parte dedotto soltanto il difetto di procura speciale, unica censura rispetto alla quale è sorto un obbligo motivazionale in capo al giudice dell'appello e alla quale la Corte di merito ha dato congrua risposta, con la conseguenza che, sotto tale specifico profilo, il motivo non è neppure deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., esso introducendo una violazione di legge non dedotta in appello. 4. Alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deci