CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15444/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3669 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA], residente in Grosseto, via del Caolino, n. 8 -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 12 giugno 2012, n. 90; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 24 marzo 2022. Fatti di causa La parte contribuente si oppose ad un provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo ex art. 12 L. n. 289 del 2021 in relazione a cartella esattoriale afferente tributi dovuti per l'anno 1995. In data 16 maggio 2003 venne eseguito il versamento al concessionario pari al 25% del debito. Nella successiva data del 21 luglio 2003 il contribuente ricevette la notifica di una cartella di pagamento comprensiva dell'intero carico fiscale a ruolo. In seguito, il versamento anzidetto fu riconosciuto solo quale acconto sulla cartella di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto accolse il ricorso della parte contribuente. Il successivo appello erariale e stato respinto. L'Agenzia delle Entrate ha affidato il proprio ricorso ad un unico motivo. Si è costituita [OSCURATO:PERSONA], contestando la fondatezza della censura. Ragioni della decisione Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza della CTR della Toscana, in tema di condono "clemenziale", ex art. 12 della L. n. 289 del 2002, facendo questione dell'applicabilità del medesimo in ragione dell'intervenuto versamento, da parte del contribuente, dell'importo richiesto nella percentuale del 25% del debito fiscale, in anticipo sull'entrata in vigore dell'art. 1 comma 2 lett. c) del d.l. n. 143/03, che ha inserito nell'art. 12 della legge n. 289 cit. il comma 2-ter, prevedente la possibilità di definire anche i carichi di ruolo affidati ai concessionari dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, perimetro temporale entro il quale rientra quello oggetto di causa. Il motivo è infondato ed esige il rigetto. Rilevano come pacifiche le seguenti circostanze, oggetto di accertamento da parte del giudice d'appello: la cartella di pagamento, notificata il 21 luglio 2003, non è stata impugnata sicché le iscrizioni a ruolo devono considerarsi definitive; il ruolo è stato consegnato all'agente per la riscossione in data 10 maggio 2001; li pagamento nella misura del 25% del debito è stato eseguito il 16 maggio 2003.L'Agenzia delle entrate emetteva diniego di condono, in quanto il pagamento riferito alla cartella, era avvenuto prima del 12 agosto 2003, data di entrata in vigore del d.l. 143/2003, che aveva prorogato la definizione dei carichi pendenti anche per quelli affidati ai concessionari dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001. Osserva il Collegio che l'art. 12, comma 1, L. n. 289/2002 (definizione dei carichi di ruolo pregressi) prevede che "Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento; a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo; b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. 2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento". Con il d.l. 143/2003, convertito in L 1 agosto 2003, n. 212, e poi modificato prima dall'art. 34 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 e poi dall'art. 23-decies del d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, è stato inserito all'art. 12 L. n. 289/2002 il comma 2-ter, che ha previsto l'estensione della possibilità di definire i carichi pendenti anche ai ruoli affidati ai concessionari dal 10 gennaio 2003 al 30 giugno 2003. In particolare, l'art. 12, comma 2-ter, ha previsto che "Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 10 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2004, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo". È orientamento consolidato quello per cui era ben possibile per i contribuenti definire i carichi di ruolo affidati ai concessionari dal 10 gennaio 2003 al 30 giugno 2003, effettuando il pagamento della prima rata anche prima del 12 agosto 2003, e quindi nel maggio 2003, come è avvenuto anche nel caso in esame (Cass., sez. 6-5, 10 aprile 2019, n. 10119; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2182; Cass., 28 dicembre 2017, n. 31073). Infatti, la legge 1 agosto 2003, n. 212, di conversione del d.l. n. 143/2003, nel secondo comma dell'art. 1 ha stabilito che "sono utili i versamenti effettuati tra il 17 aprile ed il 25 giugno 2003, ai fini della definizioni di cui alla legge n. 289 del 2002. art. 11, comma 4, artt. 12, 15e 16 e art. 17, comma 1". Pertanto, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina di cui alla L. 29 dicembre 2002, n. 289 opera anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del d.l. 24 giugno 2003, n. 143 (convertito in L. 1 agosto 2003, n. 212), avvenuta il 12 agosto 2003. Infatti, il d.l. n. 143/2003, art. 1 , comma 2, e il D.M. 8 aprile 2004, art.1, comma 2, lettera g), che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quelli che alla data di entrata in vigore del predetto d.l. 143/2003, non avevano effettuato versamenti "utili" per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all'art. 12 della legge n. 289 del 2002, vanno interpretati nel senso che per versamenti "utili" (tali da escludere l'accessibilità ai benefici di cui alla proroga) devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in "unica soluzione". Nella fattispecie, in esame, infatti, risulta pacificamente che il versamento è stato eseguito in unica soluzione il 16 maggio 2003. Peraltro, per questa Corte (Cass., sez. 5, 396/2015; Cass., sez. 5, n. 2101/2015; Cass., sez. 5, 11224/2016; Cass., sez. 5, 1637/2016; Cass., sez. 5, n. 3443/2017) la disciplina di cui all'art. 12, comma 2 ter, L. 289/2002 non si differenzia in nulla, salvo che per l'estensione del beneficio ai ruoli consegnati al concessionario nel periodo di imposta dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, dalla disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, della stessa legge. Pertanto, va confermato il principio giurisprudenziale per cui, in tema di condono fiscale, ai sensi degli artt. 12, comma 2 -ter della L. 27 dicembre 2002, n. 289, e della L. 1 agosto 2003, n. 212, la definizione dei carichi di ruolo pregressi effettuata in un'unica soluzione o mediante il versamento dell'80% del dovuto (accompagnato dalla dichiarazione di esercizio della facoltà di definizione agevolata), nel periodo compreso tra il 17 aprile ed il 25 giugno 2003, ha efficacia ai fini dell'art. 12 cit. anche con riferimento ai ruoli consegnati al concessionario nel periodo tra il primo gennaio ed il 30 giugno 2001 (Cass., sez. 5, 11 dicembre 2020, n. 28267,Cass., sez. 5, 5 febbraio 2015, n, 2101). Nella fattispecie in esame, il ruolo riguardava l'anno 1995 ed è stato affidato ai concessionari il 10 maggio 2001, nel periodo tra il 10 gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003. In ultima analisi il ricorso va rigettato e le spese vanno dichiarate irripetibili. Per questi motivi Rigetta il ricorso