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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 agosto 1967

Cassazione n. 42626/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/8/1967 avverso la ordinanza del 17/5/2021 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe Il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in data 9/10/2020 con la quale è stata sostituita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei delitti di cui all'art. 74, commi 1,2,3, e 5, 73 e 80 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (capo 1) 73, commi ibis e 6 e 80 D.P.R. n. 309/90 (capo 5) e 73, commi ibis e 6 d.P.R. n. 309/90 (capo 7) - la misura cautelare degli arresti domiciliari a quella della custodia in carcere applicata con ordinanza del 20.8.2018, ha riformato l'ordinanza applicando la misura della custodia in carcere.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione degli artt. 275, comma 3, 127, comma 7, e 125 comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione che ha affrontato il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari non oggetto del gravame e basando la inadeguatezza della misura domiciliare su mere congetture che hanno persino escluso la incidenza dell'allontanamento del ricorrente per sottoporsi a custodia domiciliare in Milano, ove non è radicato il contesto associativo.

3. Con memoria difensiva e proposizione di motivi nuovi si ribadisce la esclusione del profilo della sussistenza delle esigenze cautelari i richiamando le emergenze a carico del ricorrente (condanna e precedenti)censurando l'omessa considerazione di elementi rilevanti quali la esclusione della aggravante della transanazionalità, la concessione delle attenuanti generiche, la esclusione della recidiva, la risalenza e pochezza dei precedenti.

Inoltre, risulta contraddittoria la ordinanza rispetto al mancato affievolimento delle esigenze cautelari allorquando fa riferimento a dichiarazioni di recenti collaboratori di giustizia che non hanno fatto - invece - riferimento alla recente o perdurante partecipazione del ricorrente al clan, peraltro non esclusa dal primo Giudice.

Infine, non è considerata l'esigenza perequativa espressa dallo stesso Giudice e generico il riferimento alla estrema spregiudicatezza del ricorrente come pure l'inidoneità del domicilio milanese.

4. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto generica censura in fatto alle ragioni che hanno giustificato la decisione impugnata resa /che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha escluso l'intervento di fatti idonei alla sostituzione della misura (affermandoche le allegazioni difensive poste a base della istanza di sostituzione della misura carceraria (segnatamente riguardanti il tempo decorso, la distanza del luogo di detenzione domiciliare e la sostituzione della misura ad altri coimputati) e recepite dal primo Giudice essaat!se ininfluenti ai fini perseguiti non costituendo fatto nuovo idoneo a ritenere affievolite le esigenze cautelari, il cui spessore è correttamente considerato dal provvedimento impugnato ai fini del giudizio di adeguatezza della misura cautelare, vigendo al riguardo la presunzione relativa di adeguatezza di quella carceraria in relazione al reato associativo - tra gli altri - per il quale è intervenuta condanna, ritenendo che la gravità della condotta dell'appellato ,la sua personalità (gravata da precedenti penali anche specifici) dimostrano che il ricorrente è soggetto incline al delitto e sul quale nessun effetto deterrente hanno avuto le precedenti vicende giudiziarie.

In particolare, quanto al decorso del tempo di detenzione, il Tribunale si è attenuto al principio secondo il quale in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al fine di verificare l'attenuazione delle esigenze cautelari in sede di richiesta di sostituzione della misura custodiale in atto, il mero decorso del tempo dall'instaurazione del vincolo non è di per sé rilevante ma può essere considerato unitamente ad altri elementi specifici, idonei a verificarne l'incidenza sull'intensità del pericolo di recidiva del prevenuto, sempre che risulti l'irreversibile recisione dei legami di quest'ultimo con l'associazione criminosa di appartenenza (Sez. 4, n. 34786 del 08/04/2014, Morabito, Rv. 260293), affermando la non apprezzabilità del tempo trascorso ed il mancato superamento della presunzione cautelare in ragione della perdurante operatività del sodalizio al quale il ricorrente era stabilmente inserito rivestendo una posizione apicale, rispetto al quale alcunchè risultava essere stato allegato in ordine all'allontanamento dal contesto associativo.

Quanto alla sostituzione della misura per altri coimputati, il Tribunale ha correttamente osservato l'autonomia delle relative posizioni in funzione del contributo concretamente prestato alla realizzazione dei delitti, anche su profili attinenti la personalità del singolo, di tal chè del tutto giustificata può essere l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto reato, tenuto conto della specifica posizione del Castoro i attinto dal reato associativo per il quale vige l'insuperata presunzione relativa, in conformità all'orientamento secondo il quale in tema di revoca delle misure cautelarí, non può costituire "elemento nuovo" idoneo a superare il giudicato cautelare la sopravvenuta diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di un diverso soggetto coindagato dello stesso reato (Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056).

Quanto alla adizione del rito alternativo, specificamente valorizzato dal primo Giudice, ha correttamente negato qualsiasi valenza al fine proposto /riguardando la scelta del rito la ricaduta in termini sanzionatori.Quanto ancora, alla prospettata domiciliazione del ricorrente in Milano, incensurabile è il giudizio espresso dal Tribunale in relazione alla inidoneità di tale domicilio rispetto alla personalità trasgressiva del ricorrente desunta non solo dalla gravità del suo coinvolgimento nei fatti per i quali è intervenuta condanna in primo grado alla pena di anni 10 e mesi 2 di reclusionel ma anche dalla sua persistenza nel percorso criminoso nonostante le precedenti condanne.

Quanto, infine, agli ulteriori elementi di fatto indicati nei motivi aggiunti, non solo è inibita in questa sede la valutazione, ma essi non risultano essere stati posti a base della istanza difensiva di sostituzione della misura e, quindi, devoluti in sede di gravame.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 19/10/2021.

Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/8/1967 avverso la ordinanza del 17/5/2021 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe Il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in data 9/10/2020 con la quale è stata sostituita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei delitti di cui all'art. 74, commi 1,2,3, e 5, 73 e 80 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (capo 1) 73, commi ibis e 6 e 80 D.P.R. n. 309/90 (capo 5) e 73, commi ibis e 6 d.P.R. n. 309/90 (capo 7) - la misura cautelare degli arresti domiciliari a quella della custodia in carcere applicata con ordinanza del 20.8.2018, ha riformato l'ordinanza applicando la misura della custodia in carcere. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione degli artt. 275, comma 3, 127, comma 7, e 125 comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione che ha affrontato il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari non oggetto del gravame e basando la inadeguatezza della misura domiciliare su mere congetture che hanno persino escluso la incidenza dell'allontanamento del ricorrente per sottoporsi a custodia domiciliare in Milano, ove non è radicato il contesto associativo. 3. Con memoria difensiva e proposizione di motivi nuovi si ribadisce la esclusione del profilo della sussistenza delle esigenze cautelari i richiamando le emergenze a carico del ricorrente (condanna e precedenti)censurando l'omessa considerazione di elementi rilevanti quali la esclusione della aggravante della transanazionalità, la concessione delle attenuanti generiche, la esclusione della recidiva, la risalenza e pochezza dei precedenti. Inoltre, risulta contraddittoria la ordinanza rispetto al mancato affievolimento delle esigenze cautelari allorquando fa riferimento a dichiarazioni di recenti collaboratori di giustizia che non hanno fatto - invece - riferimento alla recente o perdurante partecipazione del ricorrente al clan, peraltro non esclusa dal primo Giudice. Infine, non è considerata l'esigenza perequativa espressa dallo stesso Giudice e generico il riferimento alla estrema spregiudicatezza del ricorrente come pure l'inidoneità del domicilio milanese. 4. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto generica censura in fatto alle ragioni che hanno giustificato la decisione impugnata resa /che, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha escluso l'intervento di fatti idonei alla sostituzione della misura (affermandoche le allegazioni difensive poste a base della istanza di sostituzione della misura carceraria (segnatamente riguardanti il tempo decorso, la distanza del luogo di detenzione domiciliare e la sostituzione della misura ad altri coimputati) e recepite dal primo Giudice essaat!se ininfluenti ai fini perseguiti non costituendo fatto nuovo idoneo a ritenere affievolite le esigenze cautelari, il cui spessore è correttamente considerato dal provvedimento impugnato ai fini del giudizio di adeguatezza della misura cautelare, vigendo al riguardo la presunzione relativa di adeguatezza di quella carceraria in relazione al reato associativo - tra gli altri - per il quale è intervenuta condanna, ritenendo che la gravità della condotta dell'appellato ,la sua personalità (gravata da precedenti penali anche specifici) dimostrano che il ricorrente è soggetto incline al delitto e sul quale nessun effetto deterrente hanno avuto le precedenti vicende giudiziarie. In particolare, quanto al decorso del tempo di detenzione, il Tribunale si è attenuto al principio secondo il quale in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al fine di verificare l'attenuazione delle esigenze cautelari in sede di richiesta di sostituzione della misura custodiale in atto, il mero decorso del tempo dall'instaurazione del vincolo non è di per sé rilevante ma può essere considerato unitamente ad altri elementi specifici, idonei a verificarne l'incidenza sull'intensità del pericolo di recidiva del prevenuto, sempre che risulti l'irreversibile recisione dei legami di quest'ultimo con l'associazione criminosa di appartenenza (Sez. 4, n. 34786 del 08/04/2014, Morabito, Rv. 260293), affermando la non apprezzabilità del tempo trascorso ed il mancato superamento della presunzione cautelare in ragione della perdurante operatività del sodalizio al quale il ricorrente era stabilmente inserito rivestendo una posizione apicale, rispetto al quale alcunchè risultava essere stato allegato in ordine all'allontanamento dal contesto associativo. Quanto alla sostituzione della misura per altri coimputati, il Tribunale ha correttamente osservato l'autonomia delle relative posizioni in funzione del contributo concretamente prestato alla realizzazione dei delitti, anche su profili attinenti la personalità del singolo, di tal chè del tutto giustificata può essere l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto reato, tenuto conto della specifica posizione del Castoro i attinto dal reato associativo per il quale vige l'insuperata presunzione relativa, in conformità all'orientamento secondo il quale in tema di revoca delle misure cautelarí, non può costituire "elemento nuovo" idoneo a superare il giudicato cautelare la sopravvenuta diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di un diverso soggetto coindagato dello stesso reato (Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056). Quanto alla adizione del rito alternativo, specificamente valorizzato dal primo Giudice, ha correttamente negato qualsiasi valenza al fine proposto /riguardando la scelta del rito la ricaduta in termini sanzionatori.Quanto ancora, alla prospettata domiciliazione del ricorrente in Milano, incensurabile è il giudizio espresso dal Tribunale in relazione alla inidoneità di tale domicilio rispetto alla personalità trasgressiva del ricorrente desunta non solo dalla gravità del suo coinvolgimento nei fatti per i quali è intervenuta condanna in primo grado alla pena di anni 10 e mesi 2 di reclusionel ma anche dalla sua persistenza nel percorso criminoso nonostante le precedenti condanne. Quanto, infine, agli ulteriori elementi di fatto indicati nei motivi aggiunti, non solo è inibita in questa sede la valutazione, ma essi non risultano essere stati posti a base della istanza difensiva di sostituzione della misura e, quindi, devoluti in sede di gravame. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 19/10/2021. Il C
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