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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 1986

Cassazione n. 38027/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/03/2021 del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/.gite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] d-e, 4C.

Aii.e449 cit, 4e,ce, otz e di i tue 244 144 i '41-4i: de 2 Arrh-[OSCURATO:PERSONA]/Kr- (7Q [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata in data

18.3. - 25.3.2021 il Tribunale di Catania, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza, emessa in data 15.2.2021, con cui il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagati dei reati di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, fatti commessi il 7.8.2020.

Nel pomeriggio del 7.8.2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto cure mediche presentandosi al pronto soccorso dell'ospedale di Catania; riscontrato "Trauma da colpo di pistola alla gamba destra, con presenza di foro di entrata alla regione laterale e foro di uscita dalla regione mediale dell'arto", Monaco veniva assunto a sommarie informazioni testimoniali sul fatto che aveva causato il trauma, affermando di essere stato ferito mentre circolava, come passeggero, a bordo di motoveicolo, ma di non aver notato alcuno che avesse sparato.

Tramite intercettazioni ambientali nei locali della Questura venivano captate conversazioni, intercorse tra il Monaco e [OSCURATO:PERSONA] e altre persone, significative del coinvolgimento nel fatto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], soggetti con i quali Monaco aveva avuto un precedente contrasto.

Altre intercettazioni, disposte sulle utenze in uso a Ferlito e [OSCURATO:PERSONA], davano conto delle cautele messe in atto dai due per sfuggire alle indagini e a eventuali ritorsioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] tabulati del traffico telefonico delle utenze in uso a Ferlito e [OSCURATO:PERSONA] si accertava la loro presenza, al momento del fatto, in luogo prossimo a quello di consumazione del reato.

Veniva ritenuta sussistente l'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione del reato, desumibile dal contesto, collegato a traffico di stupefacenti, del fatto e al negativo profilo soggettivo dell'indagato.

Pericolo di intensità tale da poter essere fronteggiato solo con la massima misura custodiale.

Il Tribunale ha condiviso il giudizio sulla gravità indiziaria, osservando, quanto al pericolo di recidiva, che il fatto era di particolare gravità tenuto conto che era stato commesso in pieno giorno e in contesto urbano, e per movente collegato ad ambiti di criminalità organizzata.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sul pericolo di recidiva e sulla necessità della massima misura custodiale.

La gravità del titolo del reato di per sé non può giustificare il giudizio sulle esigenze cautelari e i precedenti, che si riducono ad unica condanna per un fatto commesso 17 anni fa, non sono significativi, mentre, illogicamente, non era valorizzato il tempo trascorso tra fatto e misura, tempo che non è breve (6 mesi) e esente da rimarchi, prova diretta dell'assenza del pericolo di recidiva.

Quanto alla scelta della misura il Tribunale non aveva considerato la regolare condotta tenuta dopo il fatto, dato significativo della sicura adeguatezza di una misura meno afflittiva.

3. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 decreto legge n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.

1. L'unico motivo di ricorso denuncia carenza motivazionale del giudizio sulla sussistenza del pericolo di recidiva e del giudizio in ordine alla necessità di disporre la misura della custodia in carcere.

Su tali punti l'ordinanza impugnata ha valorizzato, da una parte, l'elevata capacità a delinquere dell'indagato, desumibile dall'aver già riportato condanna per rapina aggravata, dalle particolari modalità del fatto, commesso in città e in pieno giorno, e dal contesto ricollegabile a dinamiche di criminalità organizzata, e, dall'altra, la gravità del fatto, sì che risulta proporzionata la misura scelta, e l'intensità della capacità a delinquere, tale da non consentire un giudizio di capacità, in capo all'indagato, di auto controllo.

Il ricorso fonda la censura motivazionale sulla risalenza nel tempo dell'unico precedente e sulla mancata considerazione del tempo trascorso dal fatto, ritenuto prova diretta dell'assenza di pericolo di recidiva e della capacità dell'indagato di adeguare e contenere la propria condotta.

Il motivo ha contenuto di merito.

L'ordinanza impugnata ha espressamente considerato il tempo trascorso dal fatto (sei mesi), rilevando che la regolare condotta tenuta non era significativa, vuoi per l'oggettiva brevità del periodo vuoi perché l'indagato era consapevole di essere oggetto di investigazioni. in quanto sospettato del delitto.

Quanto al rilievo della condanna già riportata, il Tribunale ha espressamente precisato che, nel giudizio sulla capacità a delinquere, si tratta di un dato da non trascurare, ma comunque meno significativo delle modalità del fatto nel rivelare la pericolosità dell'indagato.

A fronte della riportata motivazione il ricorso ha riproposto l'argomento, così esprimendo dissenso rispetto al giudizio formulato, ma non una critica alla struttura della motivazione, nei limiti del sindacato consentito nel giudizio di legittimità.

2. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/.gite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] d-e, 4C. Aii.e449 cit, 4e,ce, otz e di i tue 244 144 i '41-4i: de 2 Arrh-[OSCURATO:PERSONA]/Kr- (7Q [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 18.3. - 25.3.2021 il Tribunale di Catania, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza, emessa in data 15.2.2021, con cui il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagati dei reati di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, fatti commessi il 7.8.2020. Nel pomeriggio del 7.8.2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto cure mediche presentandosi al pronto soccorso dell'ospedale di Catania; riscontrato "Trauma da colpo di pistola alla gamba destra, con presenza di foro di entrata alla regione laterale e foro di uscita dalla regione mediale dell'arto", Monaco veniva assunto a sommarie informazioni testimoniali sul fatto che aveva causato il trauma, affermando di essere stato ferito mentre circolava, come passeggero, a bordo di motoveicolo, ma di non aver notato alcuno che avesse sparato. Tramite intercettazioni ambientali nei locali della Questura venivano captate conversazioni, intercorse tra il Monaco e [OSCURATO:PERSONA] e altre persone, significative del coinvolgimento nel fatto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], soggetti con i quali Monaco aveva avuto un precedente contrasto. Altre intercettazioni, disposte sulle utenze in uso a Ferlito e [OSCURATO:PERSONA], davano conto delle cautele messe in atto dai due per sfuggire alle indagini e a eventuali ritorsioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] tabulati del traffico telefonico delle utenze in uso a Ferlito e [OSCURATO:PERSONA] si accertava la loro presenza, al momento del fatto, in luogo prossimo a quello di consumazione del reato. Veniva ritenuta sussistente l'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione del reato, desumibile dal contesto, collegato a traffico di stupefacenti, del fatto e al negativo profilo soggettivo dell'indagato. Pericolo di intensità tale da poter essere fronteggiato solo con la massima misura custodiale. Il Tribunale ha condiviso il giudizio sulla gravità indiziaria, osservando, quanto al pericolo di recidiva, che il fatto era di particolare gravità tenuto conto che era stato commesso in pieno giorno e in contesto urbano, e per movente collegato ad ambiti di criminalità organizzata.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sul pericolo di recidiva e sulla necessità della massima misura custodiale. La gravità del titolo del reato di per sé non può giustificare il giudizio sulle esigenze cautelari e i precedenti, che si riducono ad unica condanna per un fatto commesso 17 anni fa, non sono significativi, mentre, illogicamente, non era valorizzato il tempo trascorso tra fatto e misura, tempo che non è breve (6 mesi) e esente da rimarchi, prova diretta dell'assenza del pericolo di recidiva. Quanto alla scelta della misura il Tribunale non aveva considerato la regolare condotta tenuta dopo il fatto, dato significativo della sicura adeguatezza di una misura meno afflittiva. 3. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 decreto legge n. 137 del 2020, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. 1. L'unico motivo di ricorso denuncia carenza motivazionale del giudizio sulla sussistenza del pericolo di recidiva e del giudizio in ordine alla necessità di disporre la misura della custodia in carcere. Su tali punti l'ordinanza impugnata ha valorizzato, da una parte, l'elevata capacità a delinquere dell'indagato, desumibile dall'aver già riportato condanna per rapina aggravata, dalle particolari modalità del fatto, commesso in città e in pieno giorno, e dal contesto ricollegabile a dinamiche di criminalità organizzata, e, dall'altra, la gravità del fatto, sì che risulta proporzionata la misura scelta, e l'intensità della capacità a delinquere, tale da non consentire un giudizio di capacità, in capo all'indagato, di auto controllo. Il ricorso fonda la censura motivazionale sulla risalenza nel tempo dell'unico precedente e sulla mancata considerazione del tempo trascorso dal fatto, ritenuto prova diretta dell'assenza di pericolo di recidiva e della capacità dell'indagato di adeguare e contenere la propria condotta. Il motivo ha contenuto di merito. L'ordinanza impugnata ha espressamente considerato il tempo trascorso dal fatto (sei mesi), rilevando che la regolare condotta tenuta non era significativa, vuoi per l'oggettiva brevità del periodo vuoi perché l'indagato era consapevole di essere oggetto di investigazioni. in quanto sospettato del delitto. Quanto al rilievo della condanna già riportata, il Tribunale ha espressamente precisato che, nel giudizio sulla capacità a delinquere, si tratta di un dato da non trascurare, ma comunque meno significativo delle modalità del fatto nel rivelare la pericolosità dell'indagato. A fronte della riportata motivazione il ricorso ha riproposto l'argomento, così esprimendo dissenso rispetto al giudizio formulato, ma non una critica alla struttura della motivazione, nei limiti del sindacato consentito nel giudizio di legittimità. 2. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
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