CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 37211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedote nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sul criterio di imputazione soggettiva, avendo escluso, in ragione delle concrete modalità dei fatti, la sussistenza delle circostanze di fatto allegate dall'imputato che gli avrebbero impedito di avvedersi del controllo della polizia. Insuscettibili di censura - perché logicamente motivato - l'esercizio dei poteri discrezionali dei giudici di merito sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, che si discosta ben poco dal minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere r ore [OSCURATO:PERSONA]