CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22219/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia [OSCURATO:PERSONA] Roma in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lazion.4980/2023 depositata il 30/08/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 2273/2024Numero sezionale 1813/2026Numero di raccolta generale 22219/2026Data pubblicazione 29/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo in favore della sola parte controricorrente, che ha svolto P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro450,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Andreina Giudicepietro