CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 30903/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 3 ottobre 2023, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Pescara, pronunciata in data 16 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello, è fondato poiché il termine massimo di prescrizione risulta effettivamente decorso prima della data della pronuncia della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente