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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 38662/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la correzione, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Cagliari chiedeva la correzione del nome dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile con sentenza 16765 del 2023 rilevando come lo stesso si chiamasse [OSCURATO:PERSONA] "Enrico" Attilio e non [OSCURATO:PERSONA] "Emilio" Attilio

2. Il collegio, rilevato l'errore, ne dispone la correzione.

PQM Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza documento n. 16765\2023 della 2f-sezione penale di questa Corte, indicando in epigrafe che il nome dell'imputato ricorrente è "[OSCURATO:PERSONA]" e non "[OSCURATO:PERSONA]".

Manda alla cancelleria per l'annotazione sull'originale. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2023 SECONDA SEZIONE PINALEL'estensore [OSCURATO:PERSONA] nte 21 SET, 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la correzione, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari chiedeva la correzione del nome dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile con sentenza 16765 del 2023 rilevando come lo stesso si chiamasse [OSCURATO:PERSONA] "Enrico" Attilio e non [OSCURATO:PERSONA] "Emilio" Attilio 2. Il collegio, rilevato l'errore, ne dispone la correzione. PQM Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza documento n. 16765\2023 della 2f-sezione penale di questa Corte, indicando in epigrafe che il nome dell'imputato ricorrente è "[OSCURATO:PERSONA]" e non "[OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per l'annotazione sull'originale. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2023 SECONDA SEZIONE PINALEL'estensore [OSCURATO:PERSONA] nte 21 SET, 2023
Sentenza Cassazione n. 38662/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris