CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SSINA il 12/02/1969 avverso la sentenza del 20/03/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115 del 2002, per avere, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 18 giugno 2021, dichiarato un reddito complessivo pari a euro 0,00, contrariamente al vero, risultando invece un reddito del nucleo familiare accertato per l'anno 2019 pari a euro 16.534,43 e risultando, altresì, redditi percepiti .nell'anno 2020 per euro 15.026,96. La pena veniva determinata in anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa, con concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, sostenendo che la sentenza avrebbe operato una conferma apparente della decisione di primo grado, senza misurarsi con i rilievi difensivi concernenti la diversità tra i redditi del 2019, a cui sarebbe stato necessario far riferimento, e quelli del 2020; lamenta inoltre l'assenza degli elementi costitutivi del reato contestato, contestando l'accertamento in termini di mero sospetto e l'assenza dell'elemento psicologico. Con il secondo motivo lamenta l'illegalità o, comunque, l'eccessività del trattamento sanzionatorio, osservando che la pena sarebbe stata determinata in misura sproporzionata, senza adeguata considerazione delle condizioni personali e della modestia del fatto, omettendo di riconoscere le attenuanti generiche e tutti i benefici di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha esaminato il nucleo essenziale delle doglianze difensive e ha confermato la responsabilità dell'imputato valorizzando, con motivazione immune da fratture logiche manifeste, la presentazione dell'istanza nel giugno 2021, il contenuto oggettivamente non veritiero della dichiarazione e la presenza di redditi rilevanti, puntualmente riferiti all'anno 2019 e comunque accompagnati da ulteriori risultanze reddituali del 2020. La sentenza impugnata ha chiarito che l'elemento soggettivo non poteva essere escluso dalla prospettata incertezza dell'imputato, poiché la dichiarazione resa attestava l'assenza di redditi, e non già un dubbio criterio di imputazione temporale, mentre la successiva revoca dell'ammissione non incide sulla falsità originaria della dichiarazione né sulla consapevolezza della sua difformità dal vero. Le doglianze, pertanto, non si confrontano in modo puntuale con le ragioni della decisione e restano al di sotto dell'onere di specificità richiesto dall'impugnazione. 2Deve richiamarsi, al riguardo, il principio secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, secondo quanto affermato da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01. Quanto al trattamento sanzionatorio, la censura è. del pari inammissibile. Invero, in giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche ove il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., come affermato da Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197, Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi, Rv. 256464, e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288. Nel caso in esame, la quantificazione è inferiore al medio edittale, avvicinandosi al minimo, e la Corte di appello ha dato atto del riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione, rilevando altresì l'assenza di elementi positivi e la particolare intensità del dolo, con riferimento al diniego delle generiche. Il motivo si risolve in una critica meramente oppositiva che non si confronta con la decisione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] O i OTT 2026 L'ASS.[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa A Ciertzente