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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 gennaio 1973

Cassazione n. 25376/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2/1/1973; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avola il 22/10/1976; avverso il decreto emesso 1'8/6/2022 dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore dei terzi interessati, rilevando la mancanza della necessaria procura speciale ex art. 122 cod.proc.pen.

Specificava il giudice dell'impugnazione che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi sempre qualificato quale difensore di fiducia del proposto e dei terzi interessati, non aveva documentato tale qualità, tant'è che nel giudizio di primo grado veniva sempre indicato quale difensore d'ufficio del solo proposto, [OSCURATO:PERSONA], mentre i terzi interessati non risultavano assistiti da alcun difensore essendo rimasti assenti.

2. Avverso il suddetto decreto, i terzi interessati ricorrenti propongono un unico motivo di doglianza, con il quale deducono violazione di legge processuale, evidenziando l'esistenza di idonea procura speciale in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], allegata alla memoria difensiva depositata all'udienza del 21/11/2018.

Si precisa che tali procure sono state rilasciate ai sensi dell'art. 122 cod.proc.pen. e attribuivano mandato al difensore per tutti i gradi del giudizio.

CONSIDERATO DIRITTO

1. Il ricorso è fondato

2. Dall'esame degli atti, cui la Corte ha accesso in considerazione della natura processuale del motivo di ricorso, risulta depositata la procura ex art. 100 cod.proc.pen., in allegato alla memoria difensiva prodotta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 21/11/2018, nella quale si specifica che la procura era rilasciata anche ai sensi dell'art. 122 cod.proc.pen. e che valeva per le fasi successive di impugnazione.

Per consolidata giurisprudenza la procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. non si differenzia per funzione, contenuto e tantomeno per formule sacramentali dalla nomina ex art. 96 cod. proc. pen. del difensore dell'imputato, con conseguente necessità di interpretare il contenuto dell'atto alla luce della chiara manifestazione di volontà del terzo interessato (in motivazione, Sez.U, n.47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894).

In questo senso si è espressa anche Sez.. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417, affermando che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali La procura in questione riguarda il procedimento e non singoli atti come si desume dal testo dell'art. 100 citato: dal comrna 3, il quale prevede che la procura speciale «si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espres4s.a v-olontà diversa», affermazione che non avrebbe senso se riferita ad una procura per singoli specifici atti e che per contro, proprio prevedendo che la procura possa essere espressamente ampliata agli altri gradi del giudizio, dimostra che si tratta di una procura che vale per il procedimento e non per singoli atti (Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tanda, Pv. 235403).

Più recentemente, si è ribadito che la procura di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez.6, n. 2132 dell'11/1/2022, Ruffo, Rv. 282668).

Nel caso di specie, la procura depositata in atti presentava tutti i requisiti formali richiesti dall'art. 100 cod.proc.pen. e, inoltre, era espressamente riferita anche ai successivi gradi di giudizio, sicchè deve ritenersi l'erronea dichiarazione di inammissibilità pronunciata sull'asserita carenza di procura.

3. Sulla base delle osservazioni sopra svolte, il decreto impugnato - con riguardo alla sola posizione dei terzi interessati odierni ricorrenti - deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio.

La natura di decreto del provvedimento annullato non impone il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto richiede che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (Sez. 5, n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna, Rv. 231015).

P.Q.M, Annulla il decreto impugnato, limitatamente all'appello preposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e rinvia per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2/1/1973; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], nata ad Avola il 22/10/1976; avverso il decreto emesso 1'8/6/2022 dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, il decreto impugnato e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore dei terzi interessati, rilevando la mancanza della necessaria procura speciale ex art. 122 cod.proc.pen. Specificava il giudice dell'impugnazione che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pur essendosi sempre qualificato quale difensore di fiducia del proposto e dei terzi interessati, non aveva documentato tale qualità, tant'è che nel giudizio di primo grado veniva sempre indicato quale difensore d'ufficio del solo proposto, [OSCURATO:PERSONA], mentre i terzi interessati non risultavano assistiti da alcun difensore essendo rimasti assenti. 2. Avverso il suddetto decreto, i terzi interessati ricorrenti propongono un unico motivo di doglianza, con il quale deducono violazione di legge processuale, evidenziando l'esistenza di idonea procura speciale in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], allegata alla memoria difensiva depositata all'udienza del 21/11/2018. Si precisa che tali procure sono state rilasciate ai sensi dell'art. 122 cod.proc.pen. e attribuivano mandato al difensore per tutti i gradi del giudizio. CONSIDERATO DIRITTO 1. Il ricorso è fondato 2. Dall'esame degli atti, cui la Corte ha accesso in considerazione della natura processuale del motivo di ricorso, risulta depositata la procura ex art. 100 cod.proc.pen., in allegato alla memoria difensiva prodotta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 21/11/2018, nella quale si specifica che la procura era rilasciata anche ai sensi dell'art. 122 cod.proc.pen. e che valeva per le fasi successive di impugnazione. Per consolidata giurisprudenza la procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. non si differenzia per funzione, contenuto e tantomeno per formule sacramentali dalla nomina ex art. 96 cod. proc. pen. del difensore dell'imputato, con conseguente necessità di interpretare il contenuto dell'atto alla luce della chiara manifestazione di volontà del terzo interessato (in motivazione, Sez.U, n.47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894). In questo senso si è espressa anche Sez.. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417, affermando che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali La procura in questione riguarda il procedimento e non singoli atti come si desume dal testo dell'art. 100 citato: dal comrna 3, il quale prevede che la procura speciale «si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espres4s.a v-olontà diversa», affermazione che non avrebbe senso se riferita ad una procura per singoli specifici atti e che per contro, proprio prevedendo che la procura possa essere espressamente ampliata agli altri gradi del giudizio, dimostra che si tratta di una procura che vale per il procedimento e non per singoli atti (Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tanda, Pv. 235403). Più recentemente, si è ribadito che la procura di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez.6, n. 2132 dell'11/1/2022, Ruffo, Rv. 282668). Nel caso di specie, la procura depositata in atti presentava tutti i requisiti formali richiesti dall'art. 100 cod.proc.pen. e, inoltre, era espressamente riferita anche ai successivi gradi di giudizio, sicchè deve ritenersi l'erronea dichiarazione di inammissibilità pronunciata sull'asserita carenza di procura. 3. Sulla base delle osservazioni sopra svolte, il decreto impugnato - con riguardo alla sola posizione dei terzi interessati odierni ricorrenti - deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio. La natura di decreto del provvedimento annullato non impone il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto richiede che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (Sez. 5, n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna, Rv. 231015). P.Q.M, Annulla il decreto impugnato, limitatamente all'appello preposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e rinvia per il
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