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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2022

ECLI:EU:T:2022:152
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0113_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 marzo 2022 –

[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO ([OSCURATO:PERSONA])

(Causa T‑113/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 18)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 19-21)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione – Marchio costituito da un vocabolo o da un neologismo risultante da una combinazione di elementi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 26)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 30, 60-65)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 1, e 94, § 1, prima frase) (v. punto 43)

6. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punti 72-74) Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 dicembre 2020 (procedimento R 727/2020-5) è annullata nella parte in cui nega la registrazione come marchio dell’Unione europea del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] per i «software per lo sviluppo di siti web» e per i «programmi registrati del sistema di gestione per computers», rientranti nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e per i servizi di «creazione e [di] manutenzione di siti web per terzi», di «trasferimento di dati o di documenti da supporto di dati fisici a supporto di dati elettronici», di «monitoraggio di sistemi informatici tramite accesso remoto per garantire il buon funzionamento», di «consulenza per la progettazione di siti web», di «digitalizzazione di documenti», di «duplicazione di programmi informatici», di «controllo di qualità», di «recupero di dati in banche dati informatiche» e di «esami o [di] ricerche in relazione a macchinari, [ad] apparecchiature e [a] strumenti», appartenenti alla classe

42. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 128 del 12.4.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0113_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 marzo 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO ([OSCURATO:PERSONA]) (Causa T‑113/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 18) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 19-21) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione – Marchio costituito da un vocabolo o da un neologismo risultante da una combinazione di elementi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punto 26) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)] (v. punti 30, 60-65) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 1, e 94, § 1, prima frase) (v. punto 43) 6. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punti 72-74) Dispositivo 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 dicembre 2020 (procedimento R 727/2020-5) è annullata nella parte in cui nega la registrazione come marchio dell’Unione europea del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] per i «software per lo sviluppo di siti web» e per i «programmi registrati del sistema di gestione per computers», rientranti nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e per i servizi di «creazione e [di] manutenzione di siti web per terzi», di «trasferimento di dati o di documenti da supporto di dati fisici a supporto di dati elettronici», di «monitoraggio di sistemi informatici tramite accesso remoto per garantire il buon funzionamento», di «consulenza per la progettazione di siti web», di «digitalizzazione di documenti», di «duplicazione di programmi informatici», di «controllo di qualità», di «recupero di dati in banche dati informatiche» e di «esami o [di] ricerche in relazione a macchinari, [ad] apparecchiature e [a] strumenti», appartenenti alla classe 42. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. ( 1 ) GU C 128 del 12.4.2021 .
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