CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026
Cassazione n. 35027/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di Caltanissettaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta harigettato l’istanza proposta ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen. di sospensionedell’esecuzione dell’ordinanza del 23 marzo 2026 con cui lo stesso giudice, infunzione di giudice dell’esecuzione, aveva disposto la revoca della penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata a [OSCURATO:PERSONA] e dispostol’esecuzione della pena residua di mesi nove di reclusione;Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato;Rilevato che avverso l’ordinanza pronunciata ex art. 666, comma 7, cod.proc. pen. con il quale il giudice rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzionenon è prevista alcun mezzo di impugnazione e questa è proponibile solo nei casiespressamente previsti dalla legge;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]