CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 46197/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni, per la ricorrente, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 13 febbraio 2023 e depositata i 16 febbraio 2023, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'azione esecutiva previa sospensione dell'ingiunzione a demolire emessa dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli in data 9 luglio 2009 (R.E.S.A. n. 13/2009), con riguardo agli ordini di demolizione contenuti nelle sentenze della Corte d'appello di Napoli del 2 giugno 1993 e del 12 dicembre 1995, entrambe divenute irrevocabili. A fondamento della sua decisione, la Corte d'appello, in particolare, ha rilevato che: a) il manufatto destinatario dell'ordine di demolizione era stato iniziato nel 1991, relativamente ad una superficie di 150 mq., ed interessava tre livelli già nell'agosto 1991; b) con riguardo all'attività di edificazione eseguita nel 1991 erano intervenuti i due procedimenti penali per i quali è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, il secondo in conseguenza della violazione dei sigilli apposti nel corso della prima procedura; c) in seguito, l'attività edilizia sull'immobile era proseguita con violazione dei sigilli nel 1993, nel 1997 e nel 2000, per l'ampliamento del manufatto e la realizzazione di diverse unità immobiliari, e vi era stato un nuovo procedimento penale, definito in primo grado nel 2005 con sentenza di condanna, poi riformata in appello, nel 2007, con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e revoca dell'ordine di demolizione disposto dal Tribunale; c) le domande di condono sono state disattese dal Comune di Napoli per essere la costruzione abusiva superiore ai 750 mc. di volume; d) la revoca dell'ordine di demolizione emesso nel 2005 non può incidere sugli ordini di demolizione disposti con le sentenze di condanna irrevocabili. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta validità del titolo esecutivo ed alla ammissibilità dell'azione esecutiva. Si deduce che l'ordinanza impugnata è priva di effettiva motivazione. Si rappresenta che tutte le sentenze emesse, sia le due di condanna divenute irrevocabili, sia quella di estinzione del reato per prescrizione, hanno ad oggetto le medesime opere, precisamente un corpo di fabbrica su tre livelli, e che la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 26 ottobre 2021, non impugnata con ricorso per cassazione, ha annullato l'ingiunzione alla demolizione di cui alla procedura n. 13/2009 R.E.S.A. Si aggiunge che erroneamente l'ordinanza impugnata indica come data di realizzazione dell'immobile anche il 1985, posto che il terreno fu acquistato dall'istante solo nel 1991, e come data di presentazione delle istanze di condono ex lege n. 724 del 1994 il marzo 2005. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 125, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla nullità dell'ordinanza impugnata per omessa risposta alle deduzioni concernenti l'illegittimità della procedura esecutiva per la violazione della disciplina del codice degli appalti. Si deduce che l'ordinanza impugnata ha del tutto omesso di rispondere alle osservazioni, trasmesse telematicamente in data 13 gennaio 2023, in ordine alla illegittimità della procedura esecutiva per la violazione degli artt. 63 e 31 d.lgs. n. 50 del 29016 (c.d. codice degli appalti) relativamente alla individuazione della ditta cui è stato affidato l'incarico di dare attuazione all'ordine di demolizione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nel chiedere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ha osservato che le censure esposte nel primo motivo consistono in una istanza di rivalutazione del merito, mentre le censure formulate nel secondo motivo sono prive di specificità. 4. Il difensore della ricorrente ha presentato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. Nella memoria, si osserva, innanzitutto, che il primo motivo di ricorso censura il travisamento del titolo esecutivo, quanto al suo oggetto. Si ribadisce che la censura trova fondamento nella piena corrispondenza delle opere oggetto delle due sentenze di condanna e della sentenza di non doversi procedere per prescrizione, desumibile dal fatto che tutte e tre le sentenze hanno ad oggetto la realizzazione di «un corpo di fabbrica su tre livelli», e dall'assenza di riferimenti, nella sentenza di non doversi procedere per prescrizione, «all'ampliamento e alla creazione nel manufatto di diverse unità immobiliari». Si conclude che, di conseguenza, l'annullamento dell'ingiunzione a demolire di cui alla procedura n. 13/2009 R.E.S.A., disposto con ordinanza non impugnata della Corte d'appello di Napoli del 26 ottobre 2021, impedisce l'adozione nuovi provvedimenti in tal senso. Si rileva, poi, che la denuncia del vizio di motivazione, contenuta nel secondo motivo del ricorso, è specifica perché fa riferimento all'omessa pronuncia del provvedimento impugnato in ordine alle deduzioni e richieste formulate con i motivi integrativi depositati il 13 gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'ammissibilità dell'azione esecutiva e la validità dei titoli esecutivi con riguardo agli ordini di demolizione disposti nelle sentenze della Corte d'appello di Napoli del 2 giugno 1993 e del 12 dicembre 1995, deducendo che gli stessi hanno ad oggetto un immobile in relazione al quale un successivo ordine di demolizione, di identico contenuto, è stato annullato con decisione non più impugnabile. 2.1. La questione posta nel ricorso, come si evince anche dalle vicende relative ai diversi ordini di demolizione indicati nel ricorso e nell'ordinanza impugnata, attiene ai rapporti tra più ordini di demolizione emessi da distinte sentenze con riguardo ad un unico immobile, in particolare, quando uno di essi venga caducato per l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Invero, nella specie, tutti gli ordini di demolizione che vengono in rilievo, sia i due disposti con le sentenze della Corte d'appello di Napoli del 2 giugno 1993 e del 12 dicembre 1995, divenute irrevocabili, sia quello disposto dal Tribunale di Napoli nel 2005 con sentenza di condanna riformata in appello nel 2007 per intervenuta prescrizione del reato, con conseguente revoca dell'ordine di demolizione disposto in primo grado, hanno ad oggetto il medesimo edificio, perché, come affermato anche nel ricorso, tutte e tre le precisate decisioni si riferiscono alla realizzazione di un unico edificio su tre livelli di 150 mq. Precisamente: a) la decisione di condanna della Corte d'appello del 2 giugno 1993 ha ad oggetto la condotta di realizzazione della struttura, come accertata nell'agosto 1991; b) la decisione di condanna della Corte d'appello del 12 dicembre 1995 ha ad oggetto la condotta di realizzazione degli ampliamenti eseguiti fino al 4 novembre 1991, in violazione dei sigilli apposti con il sequestro; c) la decisione di prescrizione della Corte d'appello del 2007 ha ad oggetto le condotte di prosecuzione dei lavori in data 2 settembre 1993, 2 dicembre 1997, 28 gennaio 2000 e 25 febbraio 2000. In particolare, la terza decisione riguarda la realizzazione, all'interno dell'unitario edificio su tre livelli e avente base su di una superficie di 150 mq., di unità abitabili della consistenza complessiva di 372 mq., così ripartite: a) un appartamento di 60 mq., con antistante solaio di 3 mq. al piano terra; b) due appartamenti di 60 mq., nonché di un monolocale pavimentato al 50 % al secondo livello; c) un appartamento di cinque vani, due accessori ed un ripostiglio al terzo livello. 2.2. Ad avviso del Collegio, un ordine di demolizione pronunciato in una sentenza penale irrevocabile rimane eseguibile anche quando ulteriori ordini di demolizione aventi ad oggetto il medesimo immobile vengano caducati per la declaratoria di prescrizione del reato oggetto di accertamento nel diverso processo. Va rilevato, infatti, sotto il profilo sistematico, che l'ordine di demolizione impartito da una sentenza divenuta irrevocabile costituisce titolo autosufficiente rispetto ad altri ordini di demolizione aventi il medesimo oggetto, ma emessi in conseguenza di altre condotte. Invero, ogni ordine di demolizione pronunciato dal giudice penale ex art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 viene emesso all'esito di un giudizio avente ad oggetto uno specifico fatto sussunto in una delle fattispecie di cui all'art. 44 d.P.R. cit., e si riferisce alle opere realizzate con quella specifica condotta. Ed un ordine di demolizione pronunciato all'esito di un altro processo non può che essere determinato dall'accertamento di distinte condotte, pena la violazione del divieto di bis in idem, e, quindi, non può che riferirsi ad opere ulteriori, siccome prodotte da queste nuove e diverse condotte. Sicché la caducazione di ulteriori ordini di demolizione per ragioni determinate dall'esito dei processi nei quali questi ultimi erano stati emessi non esplica alcuna incidenza in ordine alla efficacia di quello "cristallizzato" in una sentenza di condanna irrevocabile. Sotto il profilo delle conseguenze, poi, una diversa opzione ermeneutica potrebbe costituire un incentivo a commettere condotte di illecita prosecuzione dei lavori abusivi nella speranza di ottenere una causa di estinzione del reato, e così di paralizzare una statuizione altrimenti definitivamente eseguibile. Ancora, identica conclusione appare già enunciata in un precedente, nel quale si afferma che è legittimo l'ordine di demolizione dell'intero manufatto, anche se per alcune opere meramente complementari (nella specie, casseformi armate dirette alla sopraelevazione) era in precedenza intervenuta revoca dell'ordine di demolizione, conseguente a declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 3, n. 38947 del 09/07/2013, Amore, Rv. 256431-01). 2.3. Piuttosto, in sede di esecuzione, come si evince anche dal precedente appena citato, potrebbe essere necessario verificare se le condotte oggetto del processo in relazione al quale è emesso l'ordine di demolizione poi caducato, siccome diverse da quelle giudicate nel processo definito con sentenza di condanna penale irrevocabile, abbiano comportato la realizzazione di opere strutturalmente autonome rispetto a quelle oggetto del provvedimento di abbattimento contenuto in quest'ultima decisione. Ed infatti, se l'ordine di demolizione caducato ha ad oggetto opere strutturalmente autonome da quelle interessate dal provvedimento rimasto fermo, le prime non potranno essere demolite. Se, invece, l'ordine di demolizione caducato ha ad oggetto opere accessorie rispetto a quelle interessate dal provvedimento da eseguire, anche le prime dovranno essere demolite. In questo senso, si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza, secondo la quale l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio oggetto del procedimento che ha dato vita al titolo esecutivo ma anche ogni altro intervento, che, per la sua accessorietà all'opera abusiva, renda ineseguibile l'ordine medesimo, non potendo consentirsi che eventuali ulteriori edificazioni possano, in qualche modo, ostacolare l'integrale attuazione dell'ordine giudiziale (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 41180 del 20/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 3, n. 6049 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Molinari, Rv. 268831-01).2.4. Posto che l'ordine di demolizione disposto con sentenza penale irrevocabile rimane eseguibile anche quando ulteriori provvedimenti di identico contenuto relativi al medesimo immobile vengano caducati per la declaratoria di prescrizione del reato, deve concludersi che gli ordini di demolizione pronunciati nelle sentenze della Corte d'appello di Napoli del 2 giugno 1993 e del 12 dicembre 1995 restano validi ed efficaci. Di conseguenza, l'azione esecutiva fondata su di essi non è preclusa o sospesa solo perché è stato revocato l'ulteriore ordine di demolizione sul medesimo immobile, disposto dal Tribunale di Napoli nel 2005 con sentenza di condanna riformata in appello nel 2007 per intervenuta prescrizione del reato. 3. Manifestamente infondate e prive di specificità sono le censure enunciate nel secondo motivo, che contestano l'omessa risposta dell'ordinanza impugnata alle deduzioni difensive concernenti l'illegittimità della procedura esecutiva per la violazione della disciplina del codice degli appalti relativamente alla individuazione della ditta cui è stato affidato l'incarico di attuare l'ordine di demolizione. Occorre premettere che, in giurisprudenza, è ampiamente consolidato il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982-01, e Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01). E questo principio deve ritenersi applicabile, per l'identità di situazione relativa al profilo della rilevanza e della concludenza della motivazione omessa, anche quando la lacuna argomentativa attenga ad un provvedimento di primo grado impugnabile direttamente mediante ricorso per cassazione. Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, in tema di reati edilizi, il condannato che promuove incidente di esecuzione per la revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo non ha interesse a dedurre vizi del procedimento amministrativo seguito dalla Procura della Repubblica per l'affidamento dei lavori, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza, pur imponendo la rinnovazione della procedura, non farebbe venir meno l'atto impugnato (cfr. Sez. 3, n. 7637 del 07/02/2023, Vicidomini, Rv. 284153-01, nonché Sez. 3, n. 27167 del 25/3/2021, entrambe relative a fattispecie in cui il condannato si era doluto, tra l'altro, dell'omessa nomina del responsabile del procedimento e della violazione di talune disposizioni del codice degli appalti per essere stato affidato l'incarico con trattativa privata e non con gara pubblica). Di conseguenza, nella specie, può ritenersi che l'ordinanza impugnata, pur non avendo risposto alle deduzioni concernenti l'illegittimità della procedura esecutiva per la violazione della disciplina del codice degli appalti relativamente alla individuazione della ditta cui è stato affidato l'incarico di attuare l'ordine di demolizione, non è incorsa in una omissione che ne ha inficiato la decisione, perché l'attuale ricorrente non aveva interesse giuridicamente apprezzabile a prospettare tali questioni. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende dalla somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi addotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ric