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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 20541/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso 16992-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 197, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - ricorrenti - 2022 contro 1579 MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA]' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1478/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/01/2016 R.G.N. 1147/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

R‘g 11.16992/20/6 RIOno Gabiieild e db.,/ cl 'ro ih.o'(Tno E Tdien.:-,:a 1h14 mgio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato !a domanda proposta dalle attuali ricorrenti, nei confronti del Ministero dell'Interno, volta al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge a favore dei familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso, in relazione all'omicidio del loro congiunto [OSCURATO:PERSONA].

2. Per la Corte di merito difettava, nella specie, il fatto costitutivo del diritto vantato, vale a dire l'estraneità della vittima, al tempo dell'evento, ad ambienti e rapporti delinquenziali e, nella specie, al cortesto mafioso.

3. Alla stregua del compendio documentale, in particolare la sentenza della Corte di Assise di Trapani a carico degli autori dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si evinceva il dato fattuale attestante il radicato rapporto di fiducia con ii boss [OSCURATO:PERSONA] fondato su presupposti non esclusivamente basati sul mero vincolo di sangue; le condizioni di vita e professionali (quale responsabile dell'esattoria comunale di Marsala, facente capo ai noti esponenti mafiosi, Antonino e [OSCURATO:PERSONA] legati da stabili vincoli di affari con [OSCURATO:PERSONA]), le pregresse esperienze giudiziarie e altri stretti rapporti con esponenti mafiosi di primissimo rilievo, erano tutti elementi, per la Corte di merito, univocamente orientati a certificare la sostanziale ccntiguità di [OSCURATO:PERSONA] ad ambienti mafiosi o quantomeno ad ingenerare il forte sospetto della sua non estraneità al contesto criminoso nel quale era maturato i! delitto, circostanze entrambe ostative al conseguimento, da parte degli eredL deiie beneficio economico rivendicato,

4. Infine; per la Corte di merito, neanche valevano ad escludere il pregiudiziale vincolo di contiguità le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, nella già richiamata sentenza della Corte di Assise, posto che si poteva essere fiancheggiatori di un'associazione mafiosa anche senza esser-e uorrTh d'ono:',2 e in ogni caso l'avere ricevuto in casa un boss mafioso non era certo ndice di estraneità all'organizzazione criminosa.

Rg n.16992720116 [OSCURATO:PERSONA] estensore 5 Avverso tale sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso, il Ministero dell'Interno, illustrati con memorie. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con i due motivi di ricorso, le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1, 4 legge n. 302 del 1990 e l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, lamentando che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che il congiunto, vittima della criminalità organizzata, non fosse estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali.

7. Il ricorso è da rigettare.

8. Come già chiarito da questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 31136 del 2019, ;a ratio della legge 20 ottobre 1990, n. 302 corrisponde alla ragionevole scelta legislativa di riservare uno speciale trattamento, di tipo assistenziale, alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata, in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai predetti fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi, di tipo eccezionale, fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni.

9. La legge - entrata in vigore il 26 ottobre 1990 (giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) - proprio per le sue peculiari finalità prevedeva Velar-dizione dei benefici ivi previsti anche alle vittime e ai superstiti di eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore e successivamente alla data dei 1° gennaio 1969.

10. Tale regime retroattivo, nel testo originario dell'art. 12 della legge, era limitato a; soli delitti di terrorismo, mentre per i delitti di criminalità organizzata i benefici trovavano applicazione per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa (vedi, per tutte: T.A.

R. Sicilia, Palermo, Sez.

I, 22 luglio 1999, n. 1549; T.A.R.

Puglia, Bari, Sez.

I, 2 dicembre 1995 n. 1173).

11. Soltanto con !e modifiche introdotte alla legge n. 302 cit. dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 il regime retroattivo - volto a comprendere anche eventi 'verificatisi dal 1 0 gennaio 1969 in poi - è stato esteso anche alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari.Rg n.16992/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore

12. Ne deriva che solo grazie alle modifiche introdotte nel 1998, nell'ambito applicativo della legge n. 302 è divenuto astrattamente ricomprendibile anche l'evento criminoso posto alla base della presente vicenda, pacificamente verificatosi nel territorio di Marsala il 2 giugno 1983.

13. Tanto premessa, l'art. 9-bis della legge n.302 del 1990, recante disciplina delle condizioni per la fruizione dei benefici, stabilisce che: «le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari».

14. Il sopravvenuto art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del d.l. 2 ottobre 2008„ n. 151 (convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186) - nel testo modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 - ha introdottc„ per i legami di parentela o familiari, una presunzione assoluta di non estraneità all'ambiente criminale, muovendo quindi dal presupposto della sicura inclusione di tali soggetti tra i destinatari della legge, con un'ottica ancor più rigorista.

15. Tali ultime disposizioni costituiscono significative manifestazioni dell'impianto normativa espressione della volontà del legislatore, fin dalla originaria versione della legge n. 302 cit., di considerare in modo rigoroso, sia per le vittime sia per i loro familiari e i superstiti (come individuati), la necessaria presenza della condizione di totale estraneità alla criminalità organizzata, riferita in modo ampio ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali e/o familiari) delinquenziali, salva la possibilità, per l'interessato; di provare l'accidentalità del proprio coinvolgimento nei suddetti ambiti o anche la propria dissociazione da essi (nel regime anteriore alle ultime innovazioni).

16. È chiaro, quindi, che il legislatore, nel momento in cui ha ritenuto di estendere la possibilità di ottenere i benefici a soggetti ulteriori rispetto alle vittime, non può che averli ricompresi tra i destinatari della relativa disciplina, ai pari dei diretti interessati, con tutto ciò che ne consegue anche con riferimento ai rigorosi requisiti richiesti.

Rg n.15992/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore

17. É evidente che, come rilevato da Cass. n. 31136 del 2019, sarebbe contrario ai principi fondamentali della Costituzione - a partire da quello di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost. - e del tutto inconcepibile in uno Stato di diritto manifestare solidarietà, con l'elargizione di speciali provvidenze assistenziali, nei confronti di soggetti non del tutto estranei agli ambienti delinquenziali (mafiosi o terroristici); e ancor più incomprensibile sarebbe escludere il requisito dell'estraneità per i familiari e gli eventuali aventi causa superstiti, pacificamente richiesto, invece, per !e vittime.

18. Infatti, una simile interpretazione, eludendo la chiara intenzione del legislatore, potrebbe portare all'indiretta attribuzione degli strumenti di solidarietà previsti per le vittime di atti criminosi in favore degli autori di tali atti o di persone ad essi collegate da una qualche forma di contiguità.

19. La dimostrazione della dissociazione rispetto alla suddetta realtà e l'abiura della mentalità criminale è particolarmente necessaria - e difficile - laddove per ragioni familiari !a frequentazione dell'ambiente criminale mafioso (per quanto qui interessa) risulti naturalmente molto assidua.

20. Peraltro, alle 'persone cui si applica la disciplina antecedente a quella più restrittiva del 2008-2009 era data la possibilità di dimostrare - nonostante lo stretto legame di parentela con affiliati alla criminalità organizzata - di aver reciso ogni rapporto con la mafia e il suo contesto di disvalori.

21. La Corte d'appello sottolinea che, nella specie, sono numerosi, e descritti nello storico gli elementi univocamente orientati verso la sostanziale contiguità ad ambienti mafiosi ovvero ad ingenerare il forte sospetto della non estraneità ai contesto criminoso in cui è maturato il delitto.

22. Nei ricorso, sui punto, si sostiene che il legislatore non avrebbe inteso estromettere dal beneficio chiunque abbia avuto rapporti occasionali con malviventi che nulla abbiano avuto a che fare con l'azione delittuosa e, in altri termini, si denuncia un errore interpretativo per essere la Corte di merito partita dai presupposto che una qualsiasi frequentazione con alcuni malviventi cessa giustificare il diniego dello status di vittima di mafia senza valorizzare quegli elementi dimostrativi della ragione Ra n.16992/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] per il vincolo di sangue con [OSCURATO:PERSONA], bersaglio indiretto da colpire.

23. Ma per quanto detto, e in continuità con da giurisprudenza di questa Corte, l'assunto/ oltre a non misurarsi con i molteplici argomenti svolti dalla Corte territoriale, non è meritevole di condivisione perché in contrasto con la ratio e ia lettera della legge per l'accesso al Fondo di rotazione per !a solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, alla stregua della quale non è sufficiente che il beneficiario sia incensurato o non sia affiliato ad una cosca mafiosa ma richiede che vi sia la completa estraneità agli ambienti delinquenziali mafiosi, intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso laddove per vincoli, e ragioni familiari, la frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente assidua.

24. In mancanza della prova di completa estraneità o accidentale coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero della dissociazione o estraniazione dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali, correttamente !a Corte di merito ha escluso il diritto ad ottenere i benefici pretesi.

25. Con riferimento al secondo motivo di ricorso ed alle relative doglianze per pretesi vizi rnotivazionali, va rilevato che non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità suila motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n, 4; coci.proc.civ. e danno luogo a nullità della sentenza, di mancanza deHa motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisclizionale, di motivazione apparente„ di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa o incomprensibile, ai difuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (ex multi-sì Cass., sez. un. , 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054 e numerose successive conformi).Rg n.16992./2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore

26. Nella specie, le pretese omissioni argomentative si sostanziano in un inammissibile sindacato avverso le statuizioni della Corte territoriale poste alla base dell'accertamento della insussistenza dei requisiti di legge richiesti per la concessione dei benefici, senza che venga peraltro specificato come e in che modo vi sia stato un mancato esame di fatti che si sarebbe riverberato, con esito avverso alla prospettazione della parte, in una decisione viziata per il profilo motivazionale, in quanto in violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.27. li ricorso va ; pertanto; rigettato.

28. Segue coerente !a condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in e.uro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi delVart.13, comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti orocessuaii per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell'ulteriore importo, a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 16992-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 197, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - ricorrenti - 2022 contro 1579 MINISTERO DELL'INTERNO - [OSCURATO:PERSONA]' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1478/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/01/2016 R.G.N. 1147/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R‘g 11.16992/20/6 RIOno Gabiieild e db.,/ cl 'ro ih.o'(Tno E Tdien.:-,:a 1h14 mgio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato !a domanda proposta dalle attuali ricorrenti, nei confronti del Ministero dell'Interno, volta al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge a favore dei familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso, in relazione all'omicidio del loro congiunto [OSCURATO:PERSONA]. 2. Per la Corte di merito difettava, nella specie, il fatto costitutivo del diritto vantato, vale a dire l'estraneità della vittima, al tempo dell'evento, ad ambienti e rapporti delinquenziali e, nella specie, al cortesto mafioso. 3. Alla stregua del compendio documentale, in particolare la sentenza della Corte di Assise di Trapani a carico degli autori dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si evinceva il dato fattuale attestante il radicato rapporto di fiducia con ii boss [OSCURATO:PERSONA] fondato su presupposti non esclusivamente basati sul mero vincolo di sangue; le condizioni di vita e professionali (quale responsabile dell'esattoria comunale di Marsala, facente capo ai noti esponenti mafiosi, Antonino e [OSCURATO:PERSONA] legati da stabili vincoli di affari con [OSCURATO:PERSONA]), le pregresse esperienze giudiziarie e altri stretti rapporti con esponenti mafiosi di primissimo rilievo, erano tutti elementi, per la Corte di merito, univocamente orientati a certificare la sostanziale ccntiguità di [OSCURATO:PERSONA] ad ambienti mafiosi o quantomeno ad ingenerare il forte sospetto della sua non estraneità al contesto criminoso nel quale era maturato i! delitto, circostanze entrambe ostative al conseguimento, da parte degli eredL deiie beneficio economico rivendicato, 4. Infine; per la Corte di merito, neanche valevano ad escludere il pregiudiziale vincolo di contiguità le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, nella già richiamata sentenza della Corte di Assise, posto che si poteva essere fiancheggiatori di un'associazione mafiosa anche senza esser-e uorrTh d'ono:',2 e in ogni caso l'avere ricevuto in casa un boss mafioso non era certo ndice di estraneità all'organizzazione criminosa. Rg n.16992720116 [OSCURATO:PERSONA] estensore 5 Avverso tale sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso, il Ministero dell'Interno, illustrati con memorie. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con i due motivi di ricorso, le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1, 4 legge n. 302 del 1990 e l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, lamentando che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che il congiunto, vittima della criminalità organizzata, non fosse estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali. 7. Il ricorso è da rigettare. 8. Come già chiarito da questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 31136 del 2019, ;a ratio della legge 20 ottobre 1990, n. 302 corrisponde alla ragionevole scelta legislativa di riservare uno speciale trattamento, di tipo assistenziale, alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata, in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai predetti fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi, di tipo eccezionale, fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni. 9. La legge - entrata in vigore il 26 ottobre 1990 (giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) - proprio per le sue peculiari finalità prevedeva Velar-dizione dei benefici ivi previsti anche alle vittime e ai superstiti di eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore e successivamente alla data dei 1° gennaio 1969. 10. Tale regime retroattivo, nel testo originario dell'art. 12 della legge, era limitato a; soli delitti di terrorismo, mentre per i delitti di criminalità organizzata i benefici trovavano applicazione per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa (vedi, per tutte: T.A. R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 22 luglio 1999, n. 1549; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2 dicembre 1995 n. 1173). 11. Soltanto con !e modifiche introdotte alla legge n. 302 cit. dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 il regime retroattivo - volto a comprendere anche eventi 'verificatisi dal 1 0 gennaio 1969 in poi - è stato esteso anche alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari.Rg n.16992/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore 12. Ne deriva che solo grazie alle modifiche introdotte nel 1998, nell'ambito applicativo della legge n. 302 è divenuto astrattamente ricomprendibile anche l'evento criminoso posto alla base della presente vicenda, pacificamente verificatosi nel territorio di Marsala il 2 giugno 1983. 13. Tanto premessa, l'art. 9-bis della legge n.302 del 1990, recante disciplina delle condizioni per la fruizione dei benefici, stabilisce che: «le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari». 14. Il sopravvenuto art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del d.l. 2 ottobre 2008„ n. 151 (convertito dalla legge 28 novembre 2008, n. 186) - nel testo modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 - ha introdottc„ per i legami di parentela o familiari, una presunzione assoluta di non estraneità all'ambiente criminale, muovendo quindi dal presupposto della sicura inclusione di tali soggetti tra i destinatari della legge, con un'ottica ancor più rigorista. 15. Tali ultime disposizioni costituiscono significative manifestazioni dell'impianto normativa espressione della volontà del legislatore, fin dalla originaria versione della legge n. 302 cit., di considerare in modo rigoroso, sia per le vittime sia per i loro familiari e i superstiti (come individuati), la necessaria presenza della condizione di totale estraneità alla criminalità organizzata, riferita in modo ampio ad ambienti (sociali e/o familiari) e rapporti (sociali e/o familiari) delinquenziali, salva la possibilità, per l'interessato; di provare l'accidentalità del proprio coinvolgimento nei suddetti ambiti o anche la propria dissociazione da essi (nel regime anteriore alle ultime innovazioni). 16. È chiaro, quindi, che il legislatore, nel momento in cui ha ritenuto di estendere la possibilità di ottenere i benefici a soggetti ulteriori rispetto alle vittime, non può che averli ricompresi tra i destinatari della relativa disciplina, ai pari dei diretti interessati, con tutto ciò che ne consegue anche con riferimento ai rigorosi requisiti richiesti. Rg n.15992/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore 17. É evidente che, come rilevato da Cass. n. 31136 del 2019, sarebbe contrario ai principi fondamentali della Costituzione - a partire da quello di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost. - e del tutto inconcepibile in uno Stato di diritto manifestare solidarietà, con l'elargizione di speciali provvidenze assistenziali, nei confronti di soggetti non del tutto estranei agli ambienti delinquenziali (mafiosi o terroristici); e ancor più incomprensibile sarebbe escludere il requisito dell'estraneità per i familiari e gli eventuali aventi causa superstiti, pacificamente richiesto, invece, per !e vittime. 18. Infatti, una simile interpretazione, eludendo la chiara intenzione del legislatore, potrebbe portare all'indiretta attribuzione degli strumenti di solidarietà previsti per le vittime di atti criminosi in favore degli autori di tali atti o di persone ad essi collegate da una qualche forma di contiguità. 19. La dimostrazione della dissociazione rispetto alla suddetta realtà e l'abiura della mentalità criminale è particolarmente necessaria - e difficile - laddove per ragioni familiari !a frequentazione dell'ambiente criminale mafioso (per quanto qui interessa) risulti naturalmente molto assidua. 20. Peraltro, alle 'persone cui si applica la disciplina antecedente a quella più restrittiva del 2008-2009 era data la possibilità di dimostrare - nonostante lo stretto legame di parentela con affiliati alla criminalità organizzata - di aver reciso ogni rapporto con la mafia e il suo contesto di disvalori. 21. La Corte d'appello sottolinea che, nella specie, sono numerosi, e descritti nello storico gli elementi univocamente orientati verso la sostanziale contiguità ad ambienti mafiosi ovvero ad ingenerare il forte sospetto della non estraneità ai contesto criminoso in cui è maturato il delitto. 22. Nei ricorso, sui punto, si sostiene che il legislatore non avrebbe inteso estromettere dal beneficio chiunque abbia avuto rapporti occasionali con malviventi che nulla abbiano avuto a che fare con l'azione delittuosa e, in altri termini, si denuncia un errore interpretativo per essere la Corte di merito partita dai presupposto che una qualsiasi frequentazione con alcuni malviventi cessa giustificare il diniego dello status di vittima di mafia senza valorizzare quegli elementi dimostrativi della ragione Ra n.16992/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] per il vincolo di sangue con [OSCURATO:PERSONA], bersaglio indiretto da colpire. 23. Ma per quanto detto, e in continuità con da giurisprudenza di questa Corte, l'assunto/ oltre a non misurarsi con i molteplici argomenti svolti dalla Corte territoriale, non è meritevole di condivisione perché in contrasto con la ratio e ia lettera della legge per l'accesso al Fondo di rotazione per !a solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, alla stregua della quale non è sufficiente che il beneficiario sia incensurato o non sia affiliato ad una cosca mafiosa ma richiede che vi sia la completa estraneità agli ambienti delinquenziali mafiosi, intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso laddove per vincoli, e ragioni familiari, la frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente assidua. 24. In mancanza della prova di completa estraneità o accidentale coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero della dissociazione o estraniazione dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali, correttamente !a Corte di merito ha escluso il diritto ad ottenere i benefici pretesi. 25. Con riferimento al secondo motivo di ricorso ed alle relative doglianze per pretesi vizi rnotivazionali, va rilevato che non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità suila motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n, 4; coci.proc.civ. e danno luogo a nullità della sentenza, di mancanza deHa motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisclizionale, di motivazione apparente„ di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa o incomprensibile, ai difuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (ex multi-sì Cass., sez. un. , 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054 e numerose successive conformi).Rg n.16992./2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore 26. Nella specie, le pretese omissioni argomentative si sostanziano in un inammissibile sindacato avverso le statuizioni della Corte territoriale poste alla base dell'accertamento della insussistenza dei requisiti di legge richiesti per la concessione dei benefici, senza che venga peraltro specificato come e in che modo vi sia stato un mancato esame di fatti che si sarebbe riverberato, con esito avverso alla prospettazione della parte, in una decisione viziata per il profilo motivazionale, in quanto in violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.27. li ricorso va ; pertanto; rigettato. 28. Segue coerente !a condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in e.uro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi delVart.13, comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti orocessuaii per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell'ulteriore importo, a titolo d
Sentenza Cassazione n. 20541/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris