CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 40860/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ento a carico di: M . G avverso la sentenza del 14/05/2025 del GIP TRIBUNALE di ASTI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia dell'imputato M. G . , chiede la conferma della sentenza impugnata e l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.Ritenuto in fatto 1.11 G.U.P. del Tribunale di Asti, in sede di definizione del processo con rito abbreviato, assolveva I M.G. I dal delitto di cui all'art. 610, di cui era imputato per aver costretto la persona offesa, con la prospettazione di minacce di "guai", a trasmettergli fotografie di natura intima. 2. Ricorre contro l'assoluzione il Procuratore generale di Torino, con atto articolato in tre motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione per mancata valutazione dei contenuti delle chat e del contesto dell'azione sul punto della coartazione della volontà. La sentenza impugnata non terrebbe infatti conto che, dalla chat, emergerebbero chiaramente la confusione, il timore, e la sensazione di impotenza e dipendenza dall'imputato ingenerati da quest'ultimo nella persona offesa. Quest'ultima, infatti, non capirebbe come una propria foto intima possa essere finita su una chat, dato che lei non la avrebbe caricata; non saprebbe chi e come possa averla caricata, trovandosi a fronteggiare un'intrusione nella propria intimità fuori dalla sua capacità di controllo; si troverebbe a temere un hackeraggio e la diffusione incontrollata sul web di quanto caricato sulla chat; non avrebbe strumenti per intervenire in prima persona. Emergerebbe inoltre come l'imputato faccia in modo che la persona offesa lo veda come l'unica persona capace di toglierla dai guai, e come la isoli da altri ipotetici aiuti. Il primo giudice inoltre non considererebbe il contesto dell'azione, avvenuta nei confronti di una ragazza giovane, che saprebbe bene cosa significhi la circolazione sui social di una propria foto intima, e che con la pubblicazione si troverebbe irrimediabilmente esposta -salvo il salvifico intervento dell'imputato- non solo allo stigma ma anche al pericolo di interferenze intrusive nella propria sfera intima. L'età della persona offesa ne determinerebbe poi una particolare esposizione. Dalla consulenza tecnica svolta sul PC sequestrato all'imputato emergerebbe poi come questi avrebbe tentato tale macchinazione con più ragazze, al fine di trovare quella ancora non sufficientemente strutturata da dirgli dì no, quale la persona offesa, molto giovane ma non minorenne e priva di genitori presenti. Alla luce di questo contesto sarebbe dunque evidente come la persona offesa abbia inviato le foto per paura di un attacco reale e concreto, e che non avrebbe avuto strumenti per fermarlo. La ragazza non avrebbe dunque avuto, umanamente, la possibilità di affrontare tutto ciò e di rifiutare di mandare le foto, e con questo contesto non si sarebbe confrontato il primo [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo motivo, rubricato come lb, denuncia violazione di legge in relazione all'art. 610 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti ritenuto che nel caso di specie difetti la coartazione, 2mentre ricorrerebbe il caso dell'induzione in errore mediante minaccia di un male immaginario. Tuttavia, per quanto nel caso di specie ricorrano sia l'errore, elemento distintivo della truffa, sia il timore, tratto in comune tra 610 cod. pen. e l'ipotesi di truffa mediante minaccia di un timore, tale ultima ipotesi avrebbe caratteri ben diversi da quelli rilevati. La giurisprudenza di legittimità ha infatti, nel tracciare gli elementi distintivi tra l'estorsione e la truffa mediante minaccia di un timore immaginario, rilevato che "si configura estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri". L'ipotesi di coartazione ricorrente nel caso di specie sarebbe così non sussumibile nel reato di truffa, essendo stato prospettato alla persona offesa un male prospettato come certo, realizzabile ed ineluttabile, salvo accoglienza delle richieste dell'imputato, ed anzi persino come già in parte prodottosi (avendo fornito alla persona offesa la falsa prova della pubblicazione di tali foto intime su chat terze), con la previsione in termini di certezza di una crescita esponenziale della sua distruttività, stante la potenziale diffusione indiscriminata e inarrestabile delle immagini su chat terze. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge per aver, il giudice, erroneamente inquadrato la fattispecie, da riqualificarsi nel più grave reato di cui all'art. 609-bis cod. pen.. Il primo [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe infatti arrestato all'aspetto relativo all'interferenza dell'azione dell'imputato nella formazione delle volontà della vittima, concludendo che non sarebbe stata raggiunta una vera e propria coartazione ma solo un "condizionamento" della volontà, attuato mediante "induzione in errore [...] così da falsarne il contegno". Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato non avendo allargato l'indagine sulla rilevanza penale dell'accertata induzione in relazione ad altre fattispecie astratte tenendo conto del contenuto sessuale delle immagini inviate dalla vittima all'imputato. Nel caso di specie, tenendo conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità citati dal ricorrente, risulterebbe evidente che la persona offesa sarebbe stata vittima di violenza sessuale, e tale qualificazione sarebbe da affermarsi sia che si ritenga che l'interferenza dell'imputato nella formazione della volontà abbia realizzato una vera coartazione, sia che si ravvisi -come il primo [OSCURATO:PERSONA] - un'induzione. L'ulteriore elemento della inferiorità psichica, infatti, come si rinverrebbe nell'evoluzione giurisprudenziale, non sarebbe da ravvisarsi solo in ricorrenza di una fragilità strutturale, ma anche in caso di stato di fragilità transeunte, anche qualora determinato da credenze personali. Nel caso di specie, la persona offesa si sarebbe trovata in una situazione di inferiorità psichica sia contingente (a causa della macchinazione dell'imputato) sia strutturale (a causa di fattori noti a quest'ultimo, quale la giovanissima età, l'incompetenza informatica, la mancanza dei genitori e di una rete parentale di sostegno, la mancanza di informazioni sufficienti a tutelarsi da sola, lo stato di terrore causato dalla macchinazione che alimenta il giustificato terrore della diffusione sul web). 3.11 difensore dell'imputato ha inoltrato memoria difensiva, con cui ha chiesto respingersi il ricorso del pubblico ministero. 3Considerato in diritto I primi due motivi di ricorso, nei limiti che si preciseranno, sono fondati. 1.11 primo giudice (pag.3) ha ricostruito l'azione dell'imputato come un insieme di insidiosi raggiri, infide induzioni e coartazioni psichiche, che hanno costretto la vittima, contro la sua volontà, a compiere atti sessualmente espliciti sulla persona. Più precisamente, dopo aver persuaso la B. - con il "supporto" della "finta cugina" -_delle proprie capacità di intervenire, sul piano informatico, per eliminare l'illecita diffusione sul web delle di lei immagini compromettenti, egli le ha richiesto un "corrispettivo "rincarato" per la messa a disposizione delle proprie prestazioni, anche perché potenzialmente illecite e più rischiose, poiché comportanti un'introduzione abusiva nei sistemi informatici delle forze di pubblica sicurezza; l'ha convinta a realizzare nuovi video e fotografie "espliciti", dunque di palese contenuto erotico, come "controprestazione" per salvarle "la vita" ed evitarle "il carcere" ("[..] ti devi fidare, sto impedendo che vai in galera sappilo, quindi sta a te scegliere se andarci o no"); la persona offesa ha dunque valutato che quanto richiesto costituisse "un prezzo ragionevole" da pagare per risolvere il problema ed ha deciso di "accontentarlo". E bene, come correttamente evidenziato dall'ufficio impugnante, tale comportamento - così come illustrato nella parte motiva della sentenza - presenta una decisiva componente di coartazione psicologica, rilevante innanzitutto secondo il paradigma dell'art. 610 cod. pen.,perché ai fini della configurabilità del delitto dì violenza privata, nella nozione di minaccia rientra qualsiasi comportamento ed atteggiamento intimidatorio dell'agente idoneo ad eliminare o ridurre sensibilmente nel soggetto passivo la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria indipendente volontà (sez. 5, n. 8291 del 21/05/1986, Castagnino, Rv. 173586). In tali casi si parla invero di "costrizione relativa", dal momento che la vittima è spinta a compiere un'azione accompagnata da un consenso, ma quest'ultimo è consapevolmente inquinato, è, cioè, coscientemente viziato dalla prospettazione alternativa di un possibile "male ingiusto" che si intende evitare. La vicenda in esame non può essere riduttivamente circoscritta ad una ipotesi di "induzione", tipico effetto di un contegno avvolgente o subdolo, perché in un caso siffatto la manifestazione della volontà della parte lesa è totale e di piena accondiscendenza, benchè condizionata dall'altrui atteggiamento decettivo. 1.1.Del resto, è noto e risalente principio di diritto che la minaccia penalmente rilevante deve essere concretamente idonea ad incutere timore, può assumere anche un carattere indeterminato e non deve necessariamente presentarsi come realizzabile in rerum natura (in questo senso, sez. 5, n. 22581 del 02/02/2022, Spiniello, che ha richiamato, ex plurimis, sez. 5 del 2.3.1989, n. 9082, Rv. 181716; sez. 1 del 28.5.1987, n. 11525, Rv. 176995; sez. 5 del 23.1.2012, n. 11621; v. anche sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124; sez.2, n. 1074 del 21/10/1988, Masci, Rv.183145). 4Non è utile a contrastare le osservazioni così declinate la differenziazione di regola tracciata, in giurisprudenza, tra il reato di estorsione e quello di truffa aggravata da un pericolo immaginario, perché il relativo discrimine non ha riguardo alle caratteristiche proprie del "male" prefigurato, quanto piuttosto alla indicata "dipendenza", o meno, di quest'ultimo dal futuro comportamento dell'agente e, nel caso in scrutinio, il M.G. si è proposto in veste di autentico protagonista del destino della vittima, facendole credere di essere in grado di evitarle il carcere, ricorrendo anche ad un ardito, abusivo accesso ai sistemi informatici in dotazione alle forze di polizia. Tale prospettazione ha prodotto un effetto coercitivo, e non meramente manipolativo, della scelta della vittima di inviargli il materiale per lei compromettente. 1.2.E si colloca, nel contesto della medesima riflessione, rammentare che può integrare il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., nella forma cd. "per costrizione", disciplinata dal primo comma, qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, ivi compresa l'intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a compiere o subire gli atti sessuali. Il concetto di intimidazione psicologica rimanda, logicamente, al peculiare contesto spazio temporale nel quale si svolge l'azione e impone di avere riguardo alle contingenze specifiche che, oltre a comprimere la capacità di reazione del soggetto passivo, ne limitino in concreto l'espressione di volontà; e non influisce sulla sussistenza del reato l'eventuale espressione manifesta del consenso della vittima allorquando è dimostrato che la sua volontà sia stata coartata dal timore delle conseguenze ben più pregiudizievoli che ai suoi occhi sarebbero potute scaturt dal rifiuto esplicito all'atto sessuale impostole, quale forma di violenza indiretta (ex plurinnis,sez.3, n. 3224 del 23/10/2020, Reyna, n.nn.; sez. 3, n. 52835 del 19/06/2018, Rv. 274417; sez. 3, n. 49597 del 09/03/2016; sez. 3, n. 39865 del 17/02/2015, Rv. 264788; sez. 3, n. 29725 del 23/05/2013, Rv. 256823). Si tratta di indicazioni ermeneutiche a cui si allineano quelle elaborate dalla costante giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che la fattispecie criminosa di violenza sessuale è integrata, pur in assenza di un contatto fisico diretto con la vittima, quando gli "atti sessuali", quali definiti dall'art. 609 bis cod. pen., coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale (sez.3, n. 11958 del 22/12/2010, C., Rv. 249746); e, pertanto, essa si perfeziona anche attraverso comportamenti tenuti "a distanza", ad esempio mediante una comunicazione telematica, con l'induzione della vittima a compiere su sé stessa atti sessuali di autoerotismo (sez.3, n. 41951 del 05/07/2019, P., Rv. 277053, che richiama sez.3, n. 25822 del 09/05/2013, T., Rv.257039). Valuterà il giudice del rinvio la corretta qualificazione giuridica del fatto, alla luce delle coordinate interpretative così tracciate. Tale delibazione, tuttavia, dovrà comunque vagliare la conciliabilità di un'eventuale riqualificazione in peius del reato contestato con i principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, di cui agli artt. 111 Cost. e 6 comma 3, lett. 5a) e b) della CEDU, in considerazione, in particolare, che si verte nell'ambito di un giudizio abbreviato c.d. semplice, per sua natura ancorato allo stato degli atti e a prova contratta. 2. Il terzo motivo di ricorso si palesa invece ab origine inammissibile, perché volto a sollecitare la Corte di Cassazione ad un'improponibile incursione nelle circostanze del fatto e nella rivisitazione del materiale probatorio, con particolare riferimento ad una pretesa condizione "di inferiorità fisica o psichica" della persona offesa, che il corredo della motivazione della sentenza impugnata non consente di cogliere e che, peraltro, rischia di estendere la regiudicanda all'analisi di un fatto diverso, incompatibile con i contorni dell'accusa contestata. 3. Nei termini specificati, la decisione impugnata deve essere dunque annullata, con rinvio al Tribunale di Asti, trattandosi di provvedimento inappellabile ai sensi dell'art. 593 comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 114 del 2024. 4. La natura dei reati impone in caso di diffusione della sentenza l'omissione delle generalità e degli altri identificativi. P.Q.M. Annulla la sente P.Q.MIl conskgliere estensore Il Presidente kÀ-[OSCURATO:PERSONA] 60)5-9' CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] 1 9 D 025 6 [OSCURATO:PERSONA] Carm anzu