CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06442/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, con la quale è stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannata alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 1). Sul punto, occorre sottolineare che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputata lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Sul punto, va precisato che tale causa di esclusione della punibilità non è applicabile ai reati puniti con una pena superiore nel minimo a due anni, sicché la configurazione del delitto di furto in forma pluriaggravata costituisce condizione ostativa all'applicabilità della stessa; - Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato atteso che il furto, ove sussistano due o più circostanze previste dall'art. 625, primo comma cod. pen., è punito con la reclusione nel massimo non superiore a dieci anni. Pertanto, il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei, non decorsi dalla data del commesso reato (1° ottobre 2015); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.