CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20732/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 novembre 2025, il GIP del Tribunale di Latina ha rigettato l'istanza di revoca dell'obbligo di comparizione, disposto con ordinanza del Questore di Latina in data 22 luglio 2024, con cui si prevedeva l'obbligo di comparire presso gli uffici di polizia quindici minuti dopo l'inizio del primo tempo e quindici minuti dopo l'inizio del secondo tempo di qualsiasi incontro della squadra US [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, e dell'art. 125 cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omessa motivazione in ordine alle ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di revoca dell'obbligo di comparizione. La difesa rileva come, pur avendo il giudice accolto in passato ben quattro volte le istanze di sospensione dell'obbligo di comparizione - avendo tenuto conto dell'impossibilità per il ricorrente di adempiere, per via dell'attività lavorativa da questi svolta in esecuzione di un contratto a tempo determinato, la cui prestazione, consistente in attività di sorveglianza, non risultava predeterminabile nei tempi, e veniva svolta, inoltre, a 700 km dal luogo in cui avrebbe dovuto ottemperare all'obbligo di firma, [OSCURATO:PERSONA], essendosi il ricorrente trasferito in Venezia-Marghera - successivamente abbia invece ritenuto di non accogliere l'istanza di revoca pur in assenza di un mutamento della situazione di fatto e, anzi, di una stabilizzazione di questa, visto che il contratto del ricorrente era divenuto a tempo indeterminato e l'impossibilità di predeterminare i tempi della prestazione lavorativa era conseguentemente divenuta una situazione non più temporanea ma permanente. 2.2. Con un secondo motivo, parzialmente ripetitivo del primo, si lamenta la violazione dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, e dell'art. 125 cod. proc. pen., sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, laddove, nel rigettare l'istanza di revoca, non su sarebbe tenuto conto dell'impossibilità del ricorrente di assistere agli incontri, pur svolgendo questi la menzionata attività lavorativa ad oltre 700 km dal luogo degli incontri. 2.3. Con un terzo motivo si contesta ancora la violazione dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, e dell'art. 125 cod. proc. pen., in ordine alla necessità adeguatezza e proporzionalità della misura, non avendo il Gip esposto in che modo tale misura rappresenti l'unico strumento idoneo ad assicurare, ad un tempo, le esigenze di controllo e il minor sacrificio imposto al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I tre motivi, che si prestano ad una trattazione unitaria, lamentando sostanzialmente l'inadeguatezza della motivazione in ordine alla scelta della misura a fronte della situazione lavorativa del ricorrente, sono tutti generici per la stessa ragione. 21.2. Merita ricordare che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (ex plurimis, Sez. 3, n. 1771 del 04/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280285 - 01; Sez. 3, n. 23514 del 08/07/2020, Bozzi, Rv. 279823 - 01). Rimane salva, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 6, la possibilità di modificare o revocare la misura, qualora siano venute meno o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Incombe pertanto sul Gip, adito in sede di revoca o modifica della misura, l'onere di motivare in ordine alla persistenza di tali requisiti, spiegando le ragioni per le quali la valutazione circa la persistenza di essi deve ritenersi attuale al momento della richiesta, mentre incombe sulla difesa l'onere di smentire quella valutazione con riferimento alla concreta situazione successiva all'emissione del DASPO. 2. Nell'ordinanza impugnata, il Gip del Tribunale di Latina ha rigettato l'istanza di revoca dell'obbligo di comparizione, motivando le ragioni per le quali i presupposti considerati in sede di convalida dovevano ritenersi ancora sussistenti al momento della richiesta della revoca. In particolare, ha tenuto conto del previo rigetto di analoga istanza altre tre volte - con i provvedimenti del 22 novembre 2024, 18 febbraio 2025, 17 settembre 2025 - e della mancanza di elementi sopravvenuti, tali da indurre a mutare la valutazione in ordine alla scelta di mantenere la misura dell'obbligo di firma, basato sulla constatazione che l'impegno in un contratto a tempo indeterminato per un orario di quaranta ore settimanali, di cui non è predeterminata la ripartizione, non offre alcuna garanzia in ordine alla futura astensione del ricorrente dal prendere parte alle partite dell'U.S. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che avrebbe potuto essere assicurata con la previsione dell'obbligo di firma, che, dunque non avrebbe avuto ragione di essere revocato in via definitiva come prospettato dalla difesa. Le doglianze difensive, prospettando l'omessa motivazione in ordine all'attività lavorativa del ricorrente o alla distanza quali dati ostativi al rispetto dell'obbligo di firma non hanno evidentemente tenuto conto che il provvedimento del Gip aveva già considerato tali dati, ritenendoli tuttavia insufficienti, risultando, pertanto, del tutto generiche. Infatti, le istanze precedentemente accolte - uniche 3alle quali la difesa fa riferimento trascurando invece di menzionare quelle respinte - si riferivano a semplice sospensione e non a revoca della misura. 3. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P. P.Q.M