CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato, limitatamente alla durata della pena, la sentenza dal Tribunale di Napoli, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni, aggravato dai futili motivi, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. I motivi del reato, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero da rinvenire in un diverbio che l'imputato avrebbe avuto, due giorni prima del fatto oggetto di processo, con un amico della persona offesa. L'imputato avrebbe voluto punire l'Arcoleo per essersi intromesso nella vicenda (avrebbe invitato il Castaldo a porre fine alla discussione e ad allontanarsi). 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato nonché la "falsa applicazione delle norme di valutazione della testimonianza della persona offesa". Il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe fondato il proprio giudizio esclusivamente sulla testimonianza della persona offesa, senza, peraltro, considerare che le dichiarazioni dell'Arcoleo costituivano anche la principale fonte dì prova a carico dell'originaria coimputata (tale [OSCURATO:PERSONA]), che sarebbe stata assolta in primo grado. 2.2 Con un secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 577 e 61 cod. pen. Il ricorrente lamenta il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, che la Corte di appello avrebbe erroneamente basato sull'intento dell'imputato di vendicarsi e sull'età avanzata della persona offesa, senza tener conto che il Castaldo aveva "risparmiato" la moglie della vittima, pure presente all'aggressione. 2.3 Con un terzo motivo, deduce la "violazione e falsa motivazione sull'art. 133 c. p.". Il ricorrente articola il motivo in due censure. La prima è legata all'entità della pena e l'altra al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.4 Con un quarto motivo, deduce la violazione del diritto di difesa, con riferimento alla mancata comunicazione delle conclusioni scritte della parte civile Rappresenta che il giudizio d'appello si è svolto con le modalità previste per il "rito emergenziale" e che le conclusioni scritte della parte civile non sono state comunicate alla difesa dell'imputato. Secondo il ricorrente, l'obbligo di tale comunicazione, sebbene non espressamente previsto dalla normativa "emergenziale", dovrebbe comunque discendere da un'interpretazione sistematica dì tali norme con quelle del codice di rito, dalle quali emergerebbe con evidenza il diritto dell'imputato di conoscere le conclusioni della parte civile e quello di avere "sempre l'ultima parola". 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione, contestando la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, è palesemente inammissibile. Occorre sul punto richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In particolare, quanto al vizio di logicità della motivazione, per essere sindacabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Quanto al travisamento della prova, esso consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).Ebbene, nel caso in esame, alcun vizio logico emerge dal testo della motivazione né il ricorrente ha dimostrato alcun travisamento della prova. Con particolare riferimento alla valutazione fatta in altro processo delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, va aggiunto che gli atti dai quali si dovrebbero desumere le circostanze alle quali ha fatto riferimento il ricorrente non sono stati allegati né la parte ha chiesto, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, di allegarli al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte. Al riguardo, va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione, con le dovute precisazioni, va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso dì ricorso per cassazione, copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice», è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, «sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso>> (cfr. Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). E, dunque, «anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).Orbene, nel caso in esame, la parte non ha allegato al ricorso gli atti in questione né li ha specificamente indicati quali atti dei quali riteneva necessaria l'allegazione. 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi. La Corte di appello ha correttamente applicato la circostanza in questione, ponendo in rilievo anche la sproporzione tra l'aggressione violentissima e il motivo, che era da ricercare nel fatto che la persona offesa, due giorni prima, aveva osato intromettersi, per proteggere l'amico, nella vicenda che costituisce l'antefatto del reato. 1.3 Palesemente inammissibile è il terzo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il motivo, infatti, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate. La graduazione della pena, invero, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata). Quanto all'altra censura, occorre ricordare che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata). 1.4 Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata comunicazione delle conclusioni della parte civile. Al riguardo, va evidenziato che la "normativa emergenziale" (art. 23 decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149 e art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) non prevede che le conclusioni della parte civile debbano essere comunicate alla difesa. Va rilevato, peraltro, che, pur volendo seguire la tesi della difesa e sostenere che tale obbligo dovrebbe discendere dall'interpretazione sistematica della normativa emergenzíale e delle norme del codice di rito, rimarrebbe fermo che si tratterebbe, comunque, dì una violazione non espressamente sanzionata a pena di nullità e che per poter effettivamente rilevare richiederebbe la dimostrazione di una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa, che nel caso in esame non è stata allegata. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 1000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i