CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 febbraio 2026
Cassazione n. 33953/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
14/02/2026 del GIP del [OSCURATO:PERSONA] CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento del 03/10/2025 (depositato il 07/10/2025), ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, depositata telematicamente il 01/07/2025nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], perché, con riferimento ai redditi prodottiall'estero, l'istante aveva unicamente allegato la missiva avanzata dal difensore difiducia all'Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto a Roma, la quale tuttavia nonera corredata né da una certificazione dell'autorità interpellata né da unadichiarazione sostitutiva di autocertificazione, così come previsto dall’art. 79, commi1 e 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. In data 14/02/2026, il medesimo Tribunaleha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 115/2002.2. Avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso in opposizione ha proposto ricorsoil difensore dell’istante, evidenziando, in premessa, come in data 24/10/2025, primadi essere venuto a conoscenza del provvedimento di inammissibilità dell'istanza diammissione, notificato il successivo 27/10/2025, avesse depositato, ad integrazionedella domanda prodotta con l'istanza di ammissione, ulteriore documentazionerelativa alla dichiarazione della moglie residente in Egitto, tradotta e corredata dadocumento d'identità, nonché nota esplicativa sulla pendenza consolare con allegatie copia del documento rilasciato dal sistema PST giustizia in formato PDF.Il ricorso consta di tre motivi con cui si deducono:2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 79,comma 3, e 94 d.P.R. 115/2002 e all’art. 24 Cost. L'ordinanza sarebbe illegittimanella parte in cui qualifica come “mera facoltà” del giudice la richiesta di integrazionedocumentale, ignorando in concreto il diritto di difesa del ricorrente. Nel caso dispecie, la difesa aveva documentato di aver inoltrato al Consolato egiziano larichiesta di certificazione reddituale in data 20/06/2025, undici giorni prima deldeposito dell’istanza originaria avvenuto il 01/07/2025 e di aver ricevuto successivacomunicazione di pendenza il 19/09/2025. L'istanza di ammissione al patrocinio aspese dello Stato non era quindi inammissibile ma incompleta, per causa nonaddebitabile all'istante. L'ordinanza impugnata avrebbe inoltre violato il principio dileale collaborazione tra giudici e parti sancito anche dall'articolo 24 Cost., cheimpone al giudice di valutare la possibilità di sanare eventuali lacune documentali;2.2. Erronea esclusione dell’efficacia dell’integrazione documentale del24/10/2025. L’ordinanza impugnata sarebbe illegittima laddove ritiene irrilevantel’anzidetta integrazione documentale, sostenendo che il provvedimento del Gipproduce effetti dal deposito. In realtà, il provvedimento impugnato è stato notificatosoltanto il 27/10/2025, per cui il ricorrente ne ha avuto notizia solo in tale data.L’integrazione del 24/10/2025, intervenuta in pendenza e prima dell’efficacia legaledel provvedimento, avrebbe dovuto essere considerata ai fini della valutazionesull’ammissibilità;2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 96 d.P.R. 115/2002 e art. 24Cost., per omessa attivazione del soccorso istruttorio, rigetto tardivo e violazionedel principio di affidamento. La difesa sostiene che l'ordinanza sia illegittima nellaparte in cui qualifica come “mera facoltà” la richiesta di integrazione documentale,trascurando la concreta situazione in cui è venuto a trovarsi l'istante per unimpedimento oggettivo temporaneo a lui non imputabile. Il Tribunale, inoltre,avrebbe erroneamente escluso rilevanza all'integrazione del 24/10/2025,sostenendo che il provvedimento produce effetti dal deposito. Essendosi la notificadel provvedimento perfezionata solo il 27/10/2025, l'integrazione avrebbe sanatola lacuna prima dell'efficacia legale del rigetto e avrebbe dovuto essere valutata aifini della ammissibilità, in applicazione del principio devolutivo e del merito pieno exart. 99 d.P.R. 115/2002. Altro profilo di illegittimità sarebbe poi costituito dall'avereil Gip emesso il decreto solo il 07/10/2025, 98 giorni dopo il deposito dell'istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato (avvenuto il 01/07/2025), in paleseviolazione del termine di dieci giorni previsto dall'art. 96 d.P.R. 115/2002. Taleritardo ha indotto la difesa a fare legittimo affidamento sulla regolarità delladomanda. Se l'inammissibilità fosse stata rilevata tempestivamente, invero, ladifesa avrebbe potuto ripresentare l'istanza corredata da autocertificazione.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questaSuprema Corte ha chiesto che il ricorso sia rigettato.4. Il 12/05/2026 è pervenuta memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Strangio, contenente tre motivi nuovi (art. 585 cod. proc. pen.), con cui siribadiscono le censure sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio e sulladeclaratoria di inammissibilità dell’istanza, in presenza di documentata pendenzadella certificazione consolare e di successiva integrazione (primo motivo); sulritardo di 98 giorni nel decidere sull’istanza di ammissione e lesione del principio diaffidamento e dell’effettività del diritto di difesa (secondo motivo); sulla violazionedell’art. 99 d.P.R. 115/2002, per errata configurazione del giudizio di opposizionecome controllo meramente formale e mancata valutazione della documentazioneintegrativa (terzo motivo).Vi sono poi dei motivi, definiti “aggiunti”, con cui si deduce violazione di leggee vizio di motivazione in relazione alle norme sulle notificazioni e all’art. 24 Cost.,lamentando l’asserita irrilevanza delle irregolarità di notifica del decreto diinammissibilità e la mancata valutazione del loro impatto sui termini e sulleintegrazioni (quarto motivo); violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’art. 94 d.P.R. 115/2002 per mancata o insufficiente valutazione delladocumentazione economica prodotta (dichiarazione della moglie e dichiarazionesostitutiva dell’indagato) e mancata considerazione del principio di effettività dellaverifica reddituale (quinto motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I motivi proposti con il ricorso e quelli successivamente formulati nellamemoria del 12/05/2026 possono essere esaminati congiuntamente, in ragionedella loro stretta connessione, involgendo tutti, sotto profili in parte sovrapponibili,la questione della ritualità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese delloStato, della rilevanza della documentazione successivamente prodotta edell'ampiezza dei poteri esercitabili dal giudice in sede di opposizione ai sensidell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, ilcittadino di Stato non appartenente all'Unione europea deve corredare l'istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato, per i redditi prodotti all'estero, conuna certificazione dell'autorità consolare competente attestante la veridicità diquanto indicato nell'istanza. Qualora poi l'interessato dimostri l'impossibilità diprodurre la certificazione consolare, l'art. 94, comma 2, del medesimo d.P.R.consente di sostituirla con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Insostanza, la disciplina appronta un sistema nel quale la certificazione consolarecostituisce la regola per la documentazione dei redditi prodotti all'estero dalcittadino extracomunitario, mentre la dichiarazione sostitutiva rappresenta lostrumento alternativo previsto dalla legge per l'ipotesi in cui la certificazione nonpossa essere prodotta.Nel caso in esame, al momento della presentazione dell'istanza, il ricorrenteaveva allegato esclusivamente la richiesta rivolta all'Ambasciata della RepubblicaAraba d'Egitto per ottenere la certificazione relativa ai redditi prodotti all'estero.Tale documentazione non integrava né la certificazione prevista dall'art. 79, comma2, né la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 94, comma 2, del d.P.R. n. 115del 2002. La circostanza che la richiesta all'autorità consolare fosse stata inoltrataanteriormente alla presentazione dell'istanza e che, successivamente, fosse statacomunicata la pendenza della relativa procedura non rendeva, pertanto, ritualel'istanza originaria. In presenza dell'impossibilità di acquisire tempestivamente lacertificazione consolare, infatti, l'interessato avrebbe dovuto avvalersi dellospecifico strumento sostitutivo previsto dall'art. 94, comma 2, a pena diinammissibilità dell'istanza. In tal senso si è espressa questa Corte, precisando chequalora il cittadino extracomunitario dimostri l'impossibilità di produrre lacertificazione consolare richiesta dall'art. 79, comma 2, è tenuto a sostituirla, a penadi inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Sez. 4, 8304del 26/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287548: “ In tema di patrocinio a spesedello Stato, il presupposto dell'"impossibilità" di produrre la certificazione consolaredi cui all'art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, richiesto ai finidell'ammissione al beneficio dell'imputato straniero non appartenente all'UnioneEuropea in base all'autocertificazione prevista dall'art. 94, comma 2, d.P.R. citato,deve intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l'allegazione a corredodell'istanza, perché la domanda di rilascio, presentata prima della richiesta diammissione al patrocinio, non abbia avuto risposta dell'autorità consolare ovvero iltempo necessario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l'urgenza diassicurarsi tempestivamente la difesa di fiducia”; analogamente, Sez. 4, n. 4166del 19/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282607).È manifestamente infondata la censura con la quale si lamenta il mancato esercizio,da parte del giudice, del potere di richiedere documentazione integrativa. L’art. 79,comma 3, d.P.R. 115/2002 prevede che l’interessato sia tenuto, a pena diinammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertarela veridicità di quanto indicato nella domanda, ove tale produzione sia richiesta dalgiudice procedente. Tale potere è, dunque, funzionale alla verifica della veridicitàdelle dichiarazioni rese e non può essere utilizzato per conferire effetto sanante allasuccessiva produzione di elementi che la legge prescrive debbano essere contenuti,a pena di inammissibilità, nell’istanza originaria. In tal senso, la giurisprudenza dilegittimità ha costantemente escluso che il giudice possa supplire alla mancanza diun requisito contenutistico dell’istanza ricavando il dato omesso dalladocumentazione prodotta a corredo della domanda (Sez. 4, n. 42475 del27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285379; Sez. 4, n. 7973dell’11/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280548). Né l'art. 24 Cost. può essereinterpretato nel senso di imporre al giudice un generalizzato obbligo di supplenzarispetto alle carenze dell'istanza, posto che la disciplina del patrocinio a spese delloStato realizza il bilanciamento tra il diritto inviolabile di difesa e l'esigenza diun'effettiva verifica della condizione di non abbienza, esigenza che la Cortecostituzionale ha recentemente ribadito proprio con riferimento alla certificazioneconsolare richiesta ai cittadini extracomunitari (Corte Cost., sentenza n. 119 del23/06/2025). Il principio non è contraddetto dalla giurisprudenza di questa Corteche ammette la produzione di documentazione successiva alla presentazionedell'istanza. È vero che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese delloStato non è caratterizzato da termini preclusivi per la produzione delladocumentazione necessaria alla verifica dei relativi presupposti e che, indeterminate condizioni, la documentazione può essere prodotta anche nel giudiziodi opposizione (principio affermato, tra le altre, da Sez. 4, n. 20663 del 17/05/2022,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283215 e da Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, Berisa, Rv.272180). Esso, tuttavia, non implica che qualsiasi originaria carenza dell'istanzapossa essere sanata senza limiti mediante produzioni successive, dovendosidistinguere la documentazione diretta a consentire la verifica dei presuppostisostanziali del beneficio dalla mancanza di un requisito formale che la leggeprescrive a pena di inammissibilità. In termini pertinenti, questa Corte ha affermatoche, in tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile l'istanza privadell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento, poiché nonconsente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di redditoche giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente, néla stessa può essere successivamente integrata, ostandovi il disposto dell'art. 79del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che richiede, a pena di inammissibilità, unadichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previsteper l'ammissione, permanendo, in ogni caso, la possibilità di presentare una nuovaistanza adeguatamente formulata e documentata (Sez. 4, n. 29458 del 30/09/2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279962).Il precedente richiamato dalla difesa è, pertanto, inconferente rispetto allafattispecie in esame e, peraltro, conferma il principio secondo cui la produzionesuccessiva non vale a sanare la mancanza di un requisito imposto a pena diinammissibilità.Priva di pregio è anche la censura concernente l'ampiezza del giudizio di opposizioneprevisto dall'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. Questa Corte ha recentemente chiaritoche il giudizio di opposizione ex art. 99 non è a critica vincolata e consente,pertanto, la piena devoluzione al giudice dell'opposizione delle questioni relativeall'accertamento dei presupposti per la fruizione del beneficio, sicché quest'ultimo,quali che siano le ragioni indicate nel provvedimento reiettivo, è tenuto ad applicarela regola di giudizio corrispondente a quella di cui all'art. 96 d.P.R. citato, conobbligo di procedere alla valutazione composita degli indici in esso indicati, ivicompresi quelli indiziari, secondo le acquisizioni processuali e senza possibilità didare ingresso a presunzioni assolute o a criteri di gerarchia tra le medesime fonti diprova (Sez. 4, n. 22854 del 28/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], 286412). Il principio noncomporta, tuttavia, che il giudice dell'opposizione debba ritenere ammissibileun'istanza originariamente priva di un requisito imposto dalla legge a pena diinammissibilità. In sostanza, la piena devoluzione che caratterizza il giudizio ex art.99 consente al giudice dell'opposizione di procedere autonomamente alla verificadella sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio, anche a prescinderedalle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ma non elimina lecondizioni di ammissibilità dell'istanza previste dagli artt. 79 e 94 del d.P.R.115/2002.Nel caso di specie, il Tribunale correttamente ha concluso per l'impossibilitàdi riconoscere efficacia sanante alla documentazione prodotta successivamenterispetto a un'istanza che, al momento della sua presentazione, non conteneva lacertificazione consolare né la dichiarazione sostitutiva richiesta dalla legge.Infondata è anche la censura relativa alla documentazione depositata il24/10/2025. La circostanza che tale produzione sia intervenuta anteriormente allanotificazione del provvedimento di inammissibilità non determina alcunaconseguenza favorevole al ricorrente. Invero, il provvedimento del 03/10/2025aveva già definito il procedimento relativo all'istanza presentata il 01/07/2025; lasuccessiva notificazione attiene alla conoscibilità dell'atto e alla decorrenza deitermini per la relativa impugnazione, ma non posticipa il momento in cui ilprovvedimento è stato adottato né mantiene indefinitamente aperto ilprocedimento. Inoltre, la produzione del 24 ottobre non poteva comunquetrasformare retroattivamente in rituale l'istanza originaria, ove la documentazioneprodotta non consisteva nella certificazione consolare prevista dall'art. 79, comma2, d.P.R. 115/2002 ovvero nella dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 94,comma 2, medesimo decreto.Essa, come si è più sopra fatto cenno, avrebbe potuto, eventualmente, costituire ilcontenuto di una nuova istanza ritualmente formulata.Quanto al denunciato ritardo del Giudice nel provvedere sull'istanza, varicordato che l'art. 96, comma 1, d.P.R. 115/2002 stabilisce che il magistratoprovvede sull'istanza entro dieci giorni dalla sua presentazione o ricezione.L'inosservanza di tale termine, tuttavia, non determina la nullità del provvedimentoadottato tardivamente né comporta, per ciò solo, la sanatoria dell'originariainammissibilità dell'istanza. La difesa, del resto, non indica quale concreta attivitàprocessuale sarebbe stata preclusa o compromessa dal ritardo, limitandosi aprospettare un generico affidamento sulla regolarità della domanda. Il mero decorsodel termine previsto dall'art. 96 non può, quindi, determinare l'acquisizione di undiritto al beneficio in assenza dei requisiti prescritti dalla legge.2.1. Le medesime considerazioni valgono con riguardo ai motivi nuovidepositati il 12/05/2026 e ai motivi qualificati come aggiunti. Quanto al primomotivo nuovo, la censura relativa alla mancata attivazione del soccorso istruttorioripropone questione già esaminata e deve essere disattesa per le ragioni giàesposte. Parimenti si dica per il secondo motivo nuovo, concernente il ritardo nelprovvedere e il principio di affidamento. Il terzo motivo nuovo, con il quale sidenuncia la violazione dell'art. 99 sul presupposto che il giudizio di opposizionesarebbe stato erroneamente configurato come un controllo meramente formale, noncoglie nel segno, poiché il Tribunale ha correttamente proceduto alla verifica dellaquestione devolutagli, ma ha ritenuto che la documentazione successiva nonpotesse sanare la carenza originaria dell'istanza.La censura di cui al quarto motivo aggiunto, relativo alle notificazioni, è priva didecisività, poiché l'eventuale irregolarità della notificazione non incide sulla ritualitàdell'istanza originaria né determina la rimessione in termini per l'integrazione di unrequisito prescritto a pena di inammissibilità. Il quinto motivo aggiunto, infine, conil quale si assume che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato ladichiarazione della moglie e la dichiarazione sostitutiva dell'indagato, non considerache il tema decisivo non attiene alla mera esistenza di documentazione concernentela situazione economica del ricorrente, ma alla sua idoneità a soddisfare, nelmomento e nelle forme previste dalla legge, gli specifici oneri documentali stabilitidagli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, d.P.R. 115/2002.In conclusione, tutti i motivi nuovi o aggiunti sono inammissibili perchémanifestamente infondati.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]