CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08109/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 796/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente/controricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AMARIO;-controricorrente/ricorrente incidentale-nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 7052/2022depositata il 27/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale attiene all’impugnazione da parteNumero registro generale 796/2023Numero sezionale 8878/2025Numero di raccolta generale 8109/2026Data pubblicazione 01/04/2026della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito più brevemente anche soloIRPINIAMBIENTE o ricorrente) di un avviso di accertamento TOSAP perl’anno 2013 con il quale il Comune di Avellino per il tramite dellaconcessionaria [OSCURATO:PERSONA] – Società a supporto della pubblicaamministrazione Srl- (di seguito più brevemente [OSCURATO:PERSONA]) avevarichiesto pagamento di euro 76.806,33 per tassa, sanzioni, interessi edaccessori con riferimento alla occupazione di suolo pubblico con cassonettie campane per la raccolta differenziata dei rifiuti..2. [OSCURATO:PERSONA] di Avellino accoglieva soloparzialmente il ricorso, determinando la superficie imponibile ai fini TOSAPper l’anno 2013 nella misura del 70% di quella accertata sia per le stradedi I ctg sia per le strade di II ctg da calcolarsi con l’applicazione dellatariffa per occupazione permanente di cui alla Delibera n.143/2002 del C.-C. di Avellino; dichiarava, inoltre, non dovute tutte le sanzioni accertatesia quella per omessa dichiarazione sia quella per mancato pagamento,rigettando per il resto il ricorso e compensando le spese di giudizio”.3. Avverso siffatta pronuncia proponeva appello la contribuente,mentre la concessionaria concludeva per il suo rigetto.4. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania rigettaval’appello, confermando la sentenza impugnata da IRPINIAMBIENTE.5. Avverso siffatta pronuncia è ricorsa in cassazione IRPINIAMBIENTEche si è affidata a 5 motivi.6. Resiste in cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato controricorsocon ricorso incidentale con cui ha proposto un unico motivo diimpugnazione.7. IRPINIAMBIENTE ha depositato controricorso incidentale.8. Entrambe le parti in prossimità dell’adunanza camerale hannodepositato memorie.9. L’intimato Comune di Avellino non ha depositato difese.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 796/2023Numero sezionale 8878/2025Numero di raccolta generale 8109/2026Data pubblicazione 01/04/20261. Con il primo motivo, la ricorrente si duole dell’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio e/o insufficiente motivazione circa un fattodecisivo per il giudizio nel caso in cui dovesse ritenersi applicabile ladisposizione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo il giudicedi appello preso in adeguata considerazione le articolate deduzioni espostenel giudizio di merito circa la carenza di legittimazione passiva.2. Con il secondo motivo, censura la sentenza di 2° grado perviolazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 507del 1993, artt. 38 e 39, nonchè art. 49, lett. a), assumendo inapplicabilitànel caso di specie della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche percarenza dei relativi presupposti in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1,n. 3.3. Con il terzo motivo, si duole dell’omesso ed errato esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all'art. 360 cpc comma 1 n.5 per carenza presupposti perl’imposizione, in riferimento alla proprietà delle attrezzature.4. Con il quarto motivo, lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazioneall'art. 360 cpc comma 1 n.5 per omessa pronuncia sulla lamentataillegittimità ed erroneità della motivazione relativamente all’onere dellaprova ed al criterio di determinazione forfettario della tassa.5. Con il quinto motivo, si duole, infine, dell’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all'art. 360 cpc comma 1 n.5 per omessa pronuncia sullalamentata illegittimità ed erroneità della motivazione relativamente allaoccupazione permanente.5.1 Il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, da trattarsicongiuntamente perché formulati sotto il profilo di cui all’art.360 1°comma n.5 c.p.c., sono inammissibili.5.2 Come noto, ai sensi dell'articolo 360 4° comma c.p.c., quando laNumero registro generale 796/2023Numero sezionale 8878/2025Numero di raccolta generale 8109/2026Data pubblicazione 01/04/2026pronuncia d'appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni,inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, ilricorso per Cassazione non può essere proposto per omesso esame di unfatto decisivo e controverso per il giudizio (salvo che per le cause in cui èobbligatoria la partecipazione del pubblico ministero).5.3 La preclusione da “doppia conforme” era già prevista nell'articolo348 ter 5° comma quinto c.p.c.. Nell'applicare la norma la giurisprudenzadi legittimità (vedi Cass.7724/22) ha ritenuto che non osti allaconfigurazione della doppia conforme il fatto che il giudice d'appello nelcondividere e confermare la decisione impugnata abbia aggiuntoargomenti per rafforzare o precisare la statuizione già assunta: infatti ladecisione di secondo grado non deve corrispondere in toto a quella diprimo grado, essendo sufficiente che le due statuizioni siano fondate sulmedesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodi causa.5.4 Oltre a ciò, la Corte ha costantemente affermato che il ricorrente incassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse. (Cass. 22/12/2016, n. 26774;in senso conforme: Cass. sez. un. 21/09/2018, n. 22430).5.5 Nella specie, le censure sono inammissibili poichè la pronuncia diappello ha confermato la decisione di primo grado per le medesime ragionidi fatto (c.d. "doppia conforme") e, del resto, la ricorrente contribuentenon ha nemmeno sostenuto il contrario, formulando i predetti motivi sottol’esplicito profilo di cui all’art.360 1° comma n.5 c.p.c. senza dedurre inricorso alcunchè in merito ad un eventuale differenza delle ragioni di fattoche abbiano portato il giudice di appello a rigettare il gravame rispetto aquelle su cui si è fondata la decisione di prime cure. In altri termini, laricorrente non si è fatta carico di dimostrare in ricorso che le dueNumero registro generale 796/2023Numero sezionale 8878/2025Numero di raccolta generale 8109/2026Data pubblicazione 01/04/2026pronunce fossero fondate su un differente iter logico argomentativorispetto ai fatti principali oggetto di causa, fermo restando che non ostialla configurazione della c.d. doppia conforme l’aggiunta di argomenti daparte del giudice di appello per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta (vedi Cass.31330/25, Cass.14846/2024).6. Come esposto in esordio, la ricorrente con il secondo motivo censurala sentenza di 2° grado per violazione e/o falsa applicazione del combinatodisposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, nonchè art. 49, lett. a),assumendo inapplicabilità nel caso di specie della tassa di occupazionespazi ed aree pubbliche per carenza dei relativi presupposti in relazioneall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.6.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.6.2 E’ inammissibile in quanto il ricorrente mira a una rivalutazione delragionamento decisorio del giudice del merito. La ricorrente purdeducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira, inrealtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito inriferimento alla ritenuta effettiva sottrazione all’uso pubblico, da parte diIRPINIAMBIENTE, del suolo demaniale comunale occupato dai cassonetti edalla campane per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani gestito dallastessa, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare aquesta Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensìl’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito(Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315).Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso cheNumero registro generale 796/2023Numero sezionale 8878/2025Numero di raccolta generale 8109/2026Data pubblicazione 01/04/2026l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017 n. 9097).6.3 Il motivo è anche infondato perché, come recentemente ribadito daquesta Corte (vedi Cass.800/2025) è sufficiente, ai fini della sussistenzadel presupposto impositivo TOSAP, l’utilizzazione del bene pubblico (nellacaso di specie l’area demaniale occupata dai cassonetti e dalla campane)da parte di un soggetto diverso (IRPINIAMBIENTE) dall’ente pubblicotitolare (il Comune di Avellino), a prescindere che ciò avvenga in regime diconcessione o di appalto o sulla scorta di un altro rapporto giuridico,restando indifferente la strumentalità di tale utilizzazione alla realizzazionedi un pubblico interesse, in assenza di una specifica ipotesi di esenzione.(vedi Cass.2164/2024). Ne consegue che anche sotto tale profilo il giudicedi appello ha fatto buon governo dei principi che regolano il presuppostoimpositivo della TOSAP nel non considerare rilevante a tal fine che ilservizio di raccolta dei rifiuti gestito dalla ricorrente realizzasse alcontempo un pubblico interesse.7. Il ricorso principale va, quindi, rigettato.8. Con l’unico motivo oggetto del ricorso incidentale, la ASSOSERVIZIassume che il giudice di appello sia incorso in error in procedendo, sotto ilprofilo di cui all’art.360 comma 1 n.4 c.p.c., per aver omesso dipronunciarsi in ordine all’applicazione delle sanzioni.8.1 Il motivo è inammissibile.8.2 Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronunciaNumero registro generale 796/2023Numero sezionale 8878/2025Numero di raccolta generale 8109/2026Data pubblicazione 01/04/2026postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di unadomanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze sianopuntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini enon genericamente o per riassunto del relativo contenuto, conl'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienzanei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica,innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, delladecisività delle questioni prospettatevi (ex plurimis Cass. 14/10/2021, n.20872, Cass. 04/07/2014, n. 15367).8.3 Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a dedurre in modo deltutto generico che la Corte di Giustizia di 2° grado avesse omesso dipronunciarsi sulla legittimità delle sanzioni, senza neppure indicarequando e come [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto appello incidentale ai sensidell’art.54 del D.Lgs. 546/92 alla sentenza di primo grado che, in puntosanzioni, la vedeva del tutto soccombente, considerato che la stessa haomesso di riportare nel ricorso incidentale l’atto di costituzione in appellocon relative conclusioni, limitandosi a dichiarare di essersi costituita inappello controdeducendo sui motivi di gravame proposti dalla societàcontribuente siccome inammissibili e infondati. In ogni caso dall’atto dicostituzione in appello si evince che fosse stata chiesta la sola confermadella decisione.9. In conclusione, sia il ricorso principale sia quello incidentale vannorigettati.10. In ragione della reciproca soccombenza, sussistono giustificati motiviper l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; nullaper quelle del Comune di Avellino, rimasto intimato.11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulterioreNumero registro generale 796/2023Numero sezionale 8878/2025Numero di raccolta generale 8109/2026Data pubblicazione 01/04/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando interamentetra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezioneTributaria del 16/12/2025.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]