CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 03008/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5097/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliataex legein Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata – avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , n. 3656/2014,depositata il 4 luglio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti dell a [OSCURATO:SOCIETA]., che non ha svolto attività difensiva,avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del l’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che aveva accolto il ricorso spiegato dallacontribuente avverso l’avviso con il quale, per l’anno di imposta 2005, erano stateaccertate maggiori Ire s ed I rap. 2. L’Ufficio riteneva che la società avesse illegittimamente dedotto nel 2005 quote di ammortamento relative ad un immobile di cui non era più proprietaria per averlo già ceduto nell’anno 2004. In particolare, l’Ufficio rilevava che l’immobile in questione, attinto da procedura espropriativa, era stato oggetto di cessione volontaria, approvata dalla Giunta della Provincia di Milano con delibera dell’08 giugno 2004, in virtù di scrittura privata redatta il 30 agosto 2004 e registrata il successivo 2 settembre 2004 in ragione della quale si era determinato l’effetto traslativo, mentre il successivo atto pubblico del 23 dicembre 2008 era da considerarsi solo come strumento di ratifica della cessione. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnataper carenza di motivazione e per essersi pronunciata su questione estranea al thema decidendum, non essendosi la C.t.r. confrontata con le ragioni esposte in appello che dovevano indurre a ritenere che l’effetto traslativo si fosse prodotto in virtù della scrittura privata dal 30 agosto 2004, registrata il successivo 02 settembre 2004, e non dell’atto pubblico intervenuto nel 2008. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 2. Deve rilevarsi di ufficio che sulla questione controversa, relativa all’individuazione della data in cui si è realizzato l’effetto traslativo, si è formato giudicato este rno in virtù di ordinanza di questa Corte 22/05/2019, n. 13741. 2.1. Va premesso che nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (peraltro a conoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche (Cass. 30/12/2020, n. 29923). Inoltre, l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche nell'ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; pertanto, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. 21/11/2023, n. 32294, Cass. 26/06/2018, n. 16847) 2.2. La stessa Agenzia ri porta che con separato avviso di accertamento,l’Ufficio, sul presupposto che la cessione fosse avvenuta nel 2004, aveva recuperato a tassazione, con riferimento a detto anno di imposta,la plusvalenza realizzata che, invece, la contribuente aveva iscritto nel bilancio 2008, ritenendo rilevante l’atto pubblico. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 Riferisce, ancora, la ricorrente che , in detto diverso giudizio , era intervenuta sentenza della C.t.p. che aveva acco l to il ricorso della società riconducendo l’effetto traslativo all’atto pubblico del 2008; che la sentenza,in parte qua, era stata riformata dalla C.t.r. con sentenza n. 41 del 2012 che, invece, aveva confermatola legittimità della ripresa a tassazione della plusvalenza da cessione per l'annualità 2004 ; che anche detta ultima sentenza era stataimpugnata in Cassazione. 2.3. Risulta che quest’ultimocontenzioso è stato definito da questa Corte con ordinanzan. 13741 del 2019 che ha accolto, per quanto qui di rilievo, il ricorso della contribuente. La Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che in data 23 dicembre 2008 era stato redatto l’atto pubblico di trasferimento, ha così statuito «ha errato la CTR a ritenere che l'effetto traslativo si fosse verificato in data precedente la stipulazione dell'atto pubblico e quindi alla data della scrittura privata, applicando, nella sostanza, un criterio di cassa anzichéil prescritto criterio di competenza. Nella promessa di vendita, la consegna del bene immobile e l'anticipato pagamento del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice della natura definitiva della compravendita, atteso che - quale che ne sia la giustificazione causale -è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale». 2.4. Risulta, pertanto, accertato, con efficacia di giudicato , che l’effetto traslativo si è verificato solo con l’atto pubblico del 2008. Deve rilevarsi, infatti, che il giudizio definito da questa Corte, tra le stesse parti,se pure aveva ad oggetto un diverso imponibile riguardava la medesima vicenda negoziale articolatasi attraverso una prima scrittura privata del 2004 ed un successivo atto pubblico del 2008 e la questione controversa atteneva alla riconduzione dell’effettotraslativo alla prima o alla seconda. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 Tale questione, che si ripropone negli identici termini nell’odierno giudizio, è s tata risolta con statuizione coperta dal giudicato, riconducendo l’effetto traslativo solo al successivo atto pubblico. 2.5. Va ribadito sul punto che, secondo questa Corte, in tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti relativi a diversi tributi, nei quali la medesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva (Cass. n. 32294 del 2023, cit. Cass. 05/10/2022, n. 28973). Nello stesso senso, sempre in tema di giudicato esterno nel contenzioso tributario, si è precisato che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata ingiudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del p rimo (cfr. Cass. Sez. U. 16/06/2006, n. 13916,Cass. 03/01/2019, n. 37, Cass. 01/07/2015, n. 13498, Cass.30/10/2013, n. 24433) 3. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 4. Non deve pronunciarsi sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata. 5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere [OSCURATO:PERSONA] difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 non vi è questione relativa all’a