CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 17455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27537/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1071/2021 depositata il 22/03/2021. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27537/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 4732/2022Numero di raccolta generale 17455/202205/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli, che – dichiarando cessata la materia del contendere, a seguito di accordo inter partes successivo a rinvio dalla Corte di cassazione – aveva regolato il complessivo regime delle spese con [OSCURATO:PERSONA], compensandole per metà e ponendo il residuo a carico dello stesso Pacifico; Considerato: che il ricorrente ha depositato memoria, evidenziando, fra l’altro, un errore della proposta; che con riferimento a tale rilievo, è sufficiente richiamare il principio secondo cui in tema di giudizio di cassazione, la proposta formulata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c. ha rilievo ai soli fini del rito applicabile senza determinare alcun vincolo per la decisione del collegio che può sempre assumerne una di segno contrario nonché decidere il merito del ricorso, anche nel caso in cui la proposta sia stata erroneamente trascritta dal relatore (Sez. 6-2, n. 2720 del 5 febbraio 2020; Sez. 6-3, n. 27305 del 7 ottobre 2021); che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che il [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito; che il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 commi 3 e 5 c.p.c., giacché la sentenza avrebbe compensato per metà le spese di lite, valutando malamente il principio della soccombenza virtuale e senza considerare lo spirito collaborativo dello stesso Pacifico; che il predetto motivo è inammissibile; che il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito riguardanti le spese è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27537/2021 poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto Numero sezionale 4732/2022Numero di raccolta generale 17455/2022 discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per Data pubblicazione 30/05/2022 giusti motivi (Sez. 6-3, n. 26912 del 26 novembre 2020; Sez. 3, n. 20888 del 22 agosto 2018); che, d’altronde, la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Sez. 1, n. 10113 del 24 aprile 2018); che, nella specie, la Corte territoriale ha esaustivamente chiarito che “dagli accertamenti compiuti emerga come le pretese originarie dell’attore fossero fondate, come ritenuto dal consulente tecnico d’ufficio, sebbene per una superficie inferiore a quanto richiesto”, compiendo dunque una valutazione globale in ordine all’esito della lite ed alla soccombenza virtuale; che la suddetta valutazione è dunque conforme all’art. 92 comma 2° c.p.c. ed essendo intrinsecamente logica, si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte, posto che nessun vittorioso è stato condannato; che la memoria non offre elementi per modificare la decisione di cui sopra; che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; che alla suddetta declaratoria non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell’intimato, in mancanza di attività difensiva da parte di quest’ultimo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27537/2021 contributo unificato, se dovuto; Numero sezionale 4732/2022Numero di raccolta generale 17455/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 5 maggio 2022, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C