CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 34744/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante p.t.avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsivengano dichiarati inammissibili;letta per l’imputata [OSCURATO:PERSONA] la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;lette per gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] BoregioMatheus le memorie dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata;letta per la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Piazza, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso;letta per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoinsistendo per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa il 15/03/2024 così disponeva:dichiarava [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei reati ascrittile ai capi k) - artt. 81, 110cp e 8 d.lgs 74/2000 - e l) - art. 2 d.lgs 74/2000 - dell’imputazione e la condannavaalla pena di anni due e mesi sei di reclusione; dichiarava [OSCURATO:PERSONA], VargasBoregio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all’art. 378cod.pen. loro ascritto e li condannava alla pena di anni uno di reclusione ciascuno,con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;dichiarava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. responsabilidell’illecito amministrativo di cui ai capi i) e j) dipendente dalla commissione delreato di cui all’art. 640-bis cod.pen. e li condannava alla sanzione di euro50.000,00 ciascuna; dichiarava non doversi procedere nei confronti di ParisiElizabeth in ordine ai reati a lei ascritti ai capi e), f), nonchè k) limitatamente allecondotte relative alla fattura del 29/04/2013, in quanto estinti per sopravvenutaprescrizione; dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FabioMaria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all’art. 640-biscod.pen. loro ascritti, in quanto estinti per sopravvenuta prescrizione.Con sentenza del 27/11/2025, la Corte di appello di Palermo, in parzialeriforma della sentenza emessa in data 15/03/2024 dal Tribunale di Palermo,dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 8 d.lgs 74/2000 contestatoalla imputata [OSCURATO:PERSONA] al capo K) dell’imputazione limitatamente alle fatture emessenell’anno 2014 e rideterminava la pena in anni due e mesi tre di reclusione,confermando nel resto la sentenza impugnata.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ParisiElizabeth, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonchè laLanaro s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo dei difensori di fiducia,chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.[OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di ricorso.Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 8d.lgs 74/2000.Argomenta che con motivo di appello si era contestata la sussistenza del dolospecifico di evasione in ordine ai reati contestati e che sul punto la Corte di appelloaveva omesso di motivare, limitandosi ad affrontare la questione del dologenerico; rimarca che i due soggetti partecipanti all’operazione contestata([OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]) avevano pagato e versato l’IVAe le condotte non potevano essere finalizzate allo scopo di evadere le imposte suiredditi non essendo emerso un complessivo vantaggio fiscale.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 2 d.lgs74/2000.Argomenta che il delitto in esame si consuma con la presentazione delladichiarazione fiscale nell’elaborazione della quale si sono dedotti gli importi dellefatture relative ad operazioni inesistenti, mentre, nella specie, difetta la prova ditale presentazione in quanto le dichiarazioni fiscali non erano state acquisite alfascicolo processuale.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 9 d.lgs74/2000.Argomenta che i reati contestati avevano ad oggetto le medesime fatture e,quindi, doveva trovare applicazione il disposto dell’art. 9 d.lgs 74/2000, con laconseguenza che era erronea la condanna della ricorrente anche per il reato di cuiall’art. 8 d.lgs 74/2000, essendo contestato alla predetta sia di il reato di cui all’art.2 d.lgs 74/2000 che di aver concorso, quale amministratore di fatto, nel delitto diemissione di fatture relative ad operazioni inesistenti.Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 483 e640-bis cod.pen.Argomenta che la sentenza impugnata aveva omesso di motivare in ordinealla richiesta di assoluzione della ricorrente dai reati di cui ai capi e) ed f)dell’imputazione.[OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 640-biscod.pen. e correlato vizio di motivazione.Espone che il Tribunale, pur dichiarando estinto per prescrizione il reatopresupposto di cui all’art. 640-bis cod.pen. ascritto al legale rappresentante dellaLanaro srl, aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art.378 cod.pen, ritenendo sussistente il reato presupposto.Argomenta che i Giudici di merito non avevano effettuato una verifica rigorosae puntuale della sussistenza del fatto di reato in tutti i suoi elementi oggettivi esoggettivi; in particolare la Corte di appello aveva sovrapposto in maniera indebitala posizione del legale rappresentante a quella del procuratore speciale e nonaveva accertato quale contributo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito alla realizzazionedel reato, dando rilievo a circostanza di fatto inidonee a provare che il legalerappresentante di diritto avrebbe realizzato una compartecipazione, materiale emorale, al reato presupposto; era, invece, chiaro che difettavano gli artifici eraggiri integranti la condotta di reato, non essendo emersa alcun’opera fraudolentain grado di vanificare o rendere meno agevole l’attività di controllo della richiestadi finanziamento da parte degli organi preposti e, dunque, l’induzione in erroredella Regione Sicilia in quanto era stata una professionista ad attestare laregolarità dei lavori; difettava, inoltre, l’ingiusto profitto con altrui danno, attesoche le agevolazioni erano state concesse sulla base di atti e documenti verificatidal certificatore, le spese erano state tutte ritenute congrue ed ammissibili erimodulate solo in minima parte; infine, la Corte di appello non si era misurata conle prove a discarico e fondato l’affermazione di responsabilità sulla mera posizioneformale di legale rappresentante della società.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 378cod.pen. e correlato vizio di motivazione.Argomenta che le s.i.t. oggetto del capo di imputazione erano state resequando le indagini erano, di fatto, già concluse ed il reato appariva prescritto, eche non si ravvisava alcuna lesività nel comportamento del ricorrente, difettandola prova della mendacità delle dichiarazioni e della intrinseca idoneità dellacondotta di favoreggiamento ad intralciare la giustizia.[OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 640-biscod.pen. e correlato vizio di motivazione.Espone che il Tribunale, pur dichiarando estinto per prescrizione il reatopresupposto di cui all’art. 640-bis cod.pen. ascritto al legale rappresentante dellaLanaro srl, aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art.378 cod.pen, ritenendo sussistente il reato presupposto.Argomenta che i Giudici di merito non avevano effettuato una verifica rigorosae puntuale della sussistenza del fatto di reato in tutti i suoi elementi oggettivi esoggettivi; in particolare la Corte di appello aveva sovrapposto in maniera indebitala posizione del legale rappresentante a quella del procuratore speciale e nonaveva accertato quale contributo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito alla realizzazionedel reato, dando rilievo a circostanza di fatto inidonee a provare che il legalerappresentante di diritto avrebbe realizzato una compartecipazione, materiale emorale, al reato presupposto; era, invece, chiaro che difettavano gli artifici eraggiri integranti la condotta di reato, non essendo emersa alcun’opera fraudolentain grado di vanificare o rendere meno agevole l’attività di controllo della richiestadi finanziamento da parte degli organi preposti e, dunque, l’induzione in erroredella Regione Sicilia in quanto era stata una professionista ad attestare laregolarità dei lavori; difettava, inoltre, l’ingiusto profitto con altrui danno, attesoche le agevolazioni erano state concesse sulla base di atti e documenti verificatidal certificatore, le spese erano state tutte ritenute congrue ed ammissibili erimodulate solo in minima parte; infine, la Corte di appello non si era misurata conle prove a discarico e fondato l’affermazione di responsabilità sulla mera posizioneformale di legale rappresentante della società.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 378cod.pen. e correlato vizio di motivazione.Argomenta che le s.i.t. oggetto del capo di imputazione erano state resequando le indagini erano, di fatto, già concluse ed il reato appariva prescritto, eche non si ravvisava alcuna lesività nel comportamento del ricorrente, difettandola prova della mendacità delle dichiarazioni e della intrinseca idoneità dellacondotta di favoreggiamento ad intralciare la giustizia.Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 640-biscod.pen. e correlato vizio di motivazione.Espone che il Tribunale, pur dichiarando estinto per prescrizione il reatopresupposto di cui all’art. 640-bis cod.pen. ascritto al legale rappresentante dellaLanaro srl, aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art.378 cod.pen, ritenendo sussistente il reato presupposto.Argomenta che i Giudici di merito non avevano effettuato una verifica rigorosae puntuale della sussistenza del fatto di reato in tutti i suoi elementi oggettivi esoggettivi; in particolare la Corte di appello aveva sovrapposto in maniera indebitala posizione del legale rappresentante a quella del procuratore speciale e nonaveva accertato quale contributo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito alla realizzazionedel reato, dando rilievo a circostanza di fatto inidonee a provare che il legalerappresentante di diritto avrebbe realizzato una compartecipazione, materiale emorale, al reato presupposto; era, invece, chiaro che difettavano gli artifici eraggiri integranti la condotta di reato, non essendo emersa alcun’opera fraudolentain grado di vanificare o rendere meno agevole l’attività di controllo della richiestadi finanziamento da parte degli organi preposti e, dunque, l’induzione in erroredella Regione Sicilia in quanto era stata una professionista ad attestare laregolarità dei lavori; difettava, inoltre, l’ingiusto profitto con altrui danno, attesoche le agevolazioni erano state concesse sulla base di atti e documenti verificatidal certificatore, le spese erano state tutte ritenute congrue ed ammissibili erimodulate solo in minima parte; infine, la Corte di appello non si era misurata conle prove a discarico e fondato l’affermazione di responsabilità sulla mera posizioneformale di legale rappresentante della società.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 378cod.pen. e correlato vizio di motivazione.Argomenta che le s.i.t. oggetto del capo di imputazione erano state resequando le indagini erano, di fatto, già concluse ed il reato appariva prescritto, eche non si ravvisava alcuna lesività nel comportamento del ricorrente, difettandola prova della mendacità delle dichiarazioni e della intrinseca idoneità dellacondotta di favoreggiamento ad intralciare la giustizia.La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. propone un unico motivo diricorso.Deduce violazione degli art. 24 d.lgs 231/2001 e 640- bis cod.pen.Argomenta che il delitto di cui all’art. 640-bis cod.pen. e l’illecitoamministrativo contestato alla ricorrente, che nel predetto reato ha il propriopresupposto, erano stati ritenuti sussistenti dalla Corte di appello sulla base deltravisamento probatorio della testimonianza dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] e dellarelazione a sua firma; la Corte di appello aveva erroneamente negato l’idoneitàdell’accertamento, eseguito e documentato dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], a fornire la provadell’effettiva esecuzione delle attività progettuali finanziate; in particolare, laIudicello aveva dichiarato che aveva accertato l’effettivo svolgimento nonchè lacongruità delle ore di lavoro richieste in pagamento delle prestazioni di consulenzamenzionate nelle fatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] in favore della [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente insussistenza del reato di cui all’art.640-bis cod.pen.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone cinque motivi di ricorso.Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 8 d.lgs74/2000 e 640-bis cod.pen.Argomenta che la sentenza impugnata aveva confermato un accertamentomeramente apparente e assertivo della sussistenza del reato presupposto,sovrapponendo la posizione del legale rappresentante a quella del procuratorespeciale ( fratello del legale rappresentante), senza dare conto delle ragioni percui le deleghe conferite non avrebbero dovuto rilevare ai fini dell’accertamentodella responsabilità personale e senza accertare il contributo che [OSCURATO:PERSONA] fornito alla realizzazione dell’illecito; le circostanze fattuali valorizzate daiGiudici di appello avrebbero dovuto essere considerate in senso diametralmenteopposto, in quanto dimostrative della buonafede di [OSCURATO:PERSONA] e dell’affidamentoche egli faceva sull’operato del fratello; inoltre, era emerso in maniera evidente edocumentale, che l’attività ispettiva della Regione era regolarmente avvenutanell’ambito del progetto, come emergente dalle dichiarazioni rese dall’ing. MariaIudicello e dalle relazioni redatte dalla stessa, e che il tecnico della Regione,all’esito di sopralluoghi, aveva espresso un giudizio assolutamente positivo; nonpoteva condividersi, quindi, l’asserzione della Corte territoriale, secondo cui iltecnico della Regione sarebbe stato tratto in inganno da mendaci dichiarazioniscritte; neppure era stata considerata la relazione a firma del dott. StefanoMartinazzo, depositata all’udienza del 7.9.2003, che comprovava l’effettività deilavori svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’ambito del progetto FAE; infine, andavaconsiderato che le spese ritenute non congrue , in quanto eccedenti rispetto aicontributi concessi, erano state ritenute non ammissibili ed escluse dal progetto eche i rallentamenti verificatesi nel corso del progetto avevano trovatogiustificazione nella natura sperimentale dello stesso; in definitiva, difettavano gliartifici ed i raggiri, l’induzione in errore della Regione Sicilia e l’ingiusto profittocon altrui danno e l’affermazione di responsabilità del legale rappresentante dellasocietà era stata basata, in violazione di legge, solo sulla sua posizione formale.Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 5 e 19 d.lgs231/2001 e vizio di motivazione.Argomenta che l’affermazione di responsabilità amministrativa dipendente dareato era stata affermata in difetto di qualsivoglia evidenza processuale disussistenza del reato presupposto e degli elementi fondanti la stessa (criteri diimputazione dell’interesse o vantaggio, nesso di causalità rispetto al fatto di reato,colpa di organizzazione, conseguimento del profitto illecito).Con riferimento criteri di imputazione dell’interesse o vantaggio la Corteterritoriale aveva espresso una motivazione sommaria e tautologica, basando lasussistenza dell’interesse sulla condotta della figura apicale senza esaminare ilconcreto interesse ed il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’entea seguito dell’illecito; in particolare era erronea l’identificazione del vantaggio perl’ente e del profitto del reato con l’intero importo del contributo pubblico erogato,in difformità con i principi affermati dalle [OSCURATO:PERSONA], vertendosiin ipotesi di reato in contratto ed avendo la società realizzato un progetto,sostenendo costi e fornendo utilità alla P.A.; identificare il profitto con l’interasomma erogata rendeva la confisca sproporzionata ed afflittiva.Con il terzo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 6 e 7 d.lgs231/2001 e vizio di motivazione.Argomenta he la Corte territoriale aveva fondato l’affermazione della colpa diorganizzazione dell’ente sulla circostanza della mancata adozione di un modello diorganizzazione, gestione e controllo (MOGC) all’epoca dei fatti; la motivazione eraapparente perché difettava una verifica concreta delle specifiche cauteleorganizzative e gestionali che sarebbero state necessarie per prevenire il reato.Con il quarto motivo deduce erronea applicazione degli artt. 11,12,13,14 e 17d.lgs 231/2001 e vizio di motivazione.Lamenta che la dosimetria della sanzione pecuniaria era sproporzionata eingiustificata, in quanto al Corte non aveva tenuto conto adeguatamente dei criteridi cui all’art. 11 d.lgs 231/2001 (gravità del fatto- da ridimensionare alla luce delminimo scostamento di spesa-, grado di responsabilità dell’ente- influenzato dalladelega di poteri- e attività svolta per elidere o attenuare le conseguenze del fatto);in particolare, era stata sottovalutata al circostanza attenuante di cui all’art. 12,comma 2, lett. b) d.lgs 231/2001, legata all’adozione postuma del MOGC,avvenuta prima dell’apertura del dibattimento, risultando insufficiente la riduzionesolo di un terzo e non nella misura massima della metà; erroneo era anche ildiniego delle circostanze attenuanti di cui all’art. 12, comma 1 lett. a) e b), cheavrebbero consentito la riduzione della sanzione fino alla misura massima di 2/3.Lamenta, inoltre, che le misure interdittive erano state applicate in manieraautomatica e con un richiamo generico alla gravità del fatto.Con il quinto motivo deduce erronea applicazione dell’art. 19 d.lgs 231/2001e vizio di motivazione.Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva disposto la confiscadell’intero importo del finanziamento pubblico, in quanto, vertendosi in ipotesi direato in contratto, doveva farsi riferimento al cd profitto netto; la Corte di appello,pur richiamando tale principio, aveva affermato, con motivazione manifestamenteillogica, che l’utilità per la PA sarebbe stata “impalpabile” e di “modestissimaentità”. La confisca dell’intero importo del finanziamento pubblico erasproporzionata ed afflittiva.3. Il PG ha depositato requisitoria scritta; i difensori dei ricorrenti hannodepositato memorie difensive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.La Corte di appello ha evinto la prova del dolo di evasione dalle stessemodalità della condotta, e, cioè dal complessivo sistema fraudolento organizzatodalla [OSCURATO:PERSONA] ed attuato senza soluzione di continuità per più anni (cfr pag 36 dellasentenza impugnata).Le argomentazioni esposte dalla Corte territoriale a fondamentodell’accertamento dell’elemento psicologico hanno tenuto conto di tutti gli elementifattuali rilevanti, e la motivazione si connota come adeguata e priva di vizi logicie, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.La ricorrente non si confronta criticamente con le argomentazioni espostedalla Corte di appello in punto di sussistenza del dolo di evasione con riferimentoai contestati reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs 74/2000 e si limita a richiederesostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanzeprocessuali.Va ricordato che il motivo deve ritenersi generico – e quindi inammissibile.non solo quando risulto intrinsecamente indeterminata, ma altresì quando – comenella specie - difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste afondamento del provvedimento impugnato (Sez.4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv.286468 – 01; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425; Sez.2, n.19951 del15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568).Inoltre, si pongono al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità lecensure le quali – come nella specie- si risolvono in una mera rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base didiversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 1, 16.11.2006,n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv.235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508), in quanto esse sonodirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito dellevalutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995,Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794.1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.La Corte territoriale, nel ribadire la sussistenza del contestato reato di cuiall’art. 2 d.lgs 74/2000, ha dato atto che le dichiarazioni fiscali di cuiall’imputazione erano state presentate con trasmissione all’Agenzia delle Entratecon modalità telematiche (cfr pag 36 e 37 della sentenza impugnata), comeemergente dalle verifiche compiute dalla polizia tributaria della Guardia di Finanza,in atti.La doglianza mossa dalla ricorrente è priva di confronto con tale specificaargomentazione contenuta nella sentenza impugnata, così incorrendo nel profilodi inammissibilità per genericità secondo le considerazioni già esposte nelparagrafo che precede e che qui si richiamano integralmente.1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il regime derogatorio al concorso di persone nel reato previsto dall'art. 9 deld.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte deldestinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche ilconcorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fattodell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte deldestinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime,determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dellostesso soggetto per lo stesso fatto. E’, infatti, cristallina la ratio di tale disciplinaderogatoria: essendo l'emittente punito autonomamente, ammettere che eglipossa essere chiamato a rispondere anche di concorso nel delitto di dichiarazionefraudolenta dell'utilizzatore, significherebbe, infatti, punirlo due volte per ilmedesimo fatto.Diversa è la situazione, così come verificatasi nel caso di specie, in cui ilmedesimo soggetto abbia operato in relazione alla stessa fattura, sia comeemittente che come utilizzatore di quel documento: in questi casi, secondo ilcostante orientamento giurisprudenziale, il medesimo soggetto che abbia operatosia come emittente che come utilizzatore della fattura relativa ad operazioniinesistenti risponderà di entrambi i reati (Sez.3, n. 2859 del 30/11/2022, dep.24/01/2023, Rv. 284067 – 01; Sez.3, n. 5434 del 25/10/2016, dep.06/02/2017,Rv. 269279 – 01; Sez.3, n. 19247 del 08/03/2012, Rv.252545 – 01); e si èprecisato che, in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso dipersone nel reato prevista dall'art. 9 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applicaladdove amministratore delle società, rispettivamente emittente ed utilizzatricedelle stesse fatture per operazioni inesistenti, sia la medesima persona fisica(Sez.3, n. 47862 del 06/10/2011, Rv.251963 – 01).La Corte territoriale (cfr pagg 40 e 41 della sentenza impugnata) ha fattobuon governo del suesposto principio di diritto, rilevando che la ricorrente,operando sotto la duplice veste di amministratore di fatto del soggetto giuridicoche emetteva le fatture false (SG Software di [OSCURATO:PERSONA]) e di amministratricedi diritto della società che le utilizzava ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]), avevacumulato in sé le qualità di emittente ed utilizzatrice delle fatture per operazioniinesistenti, cosi’ risultando integrati entrambi i contestati reati di cui agli artt. 2 e8 d.lgs 74/2000.1.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.Il motivo propone censura che non sembra tenere conto che la sentenza hadichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con la conseguenzache il proscioglimento nel merito può derivare solo dall'evidenza dell'innocenzadell'imputato, così come richiesto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., evidenzache i Giudici di merito hanno escluso e che il ricorso dell'imputata neppure si sforzadi dimostrare, dal momento che non contiene deduzioni sulla mancata applicazionedell'art. 129 comma 2 cod.proc.pen.Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondoil quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato apronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc.pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto,la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penaleemergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che lavalutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di"constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento"e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o diapprofondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244274-5).In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, non sono rilevabili insede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata dal momento cheil rinvio, da un lato, determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarareimmediatamente la prescrizione, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligodell'immediata declaratoria di proscioglimento; si tratta, quindi, di doglianze cheprescindono dalla prospettiva imposta dall'art. 129 comma 2 cod.proc.pen. (Sez.U, n. 35490 del 28/05/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 244275; Sez.U, n.28954 del27/04/2017,Rv.269810; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015,Riotto, Rv. 262277; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Luongo, Rv. 256625).2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che si trattano congiuntamente perché basati su motivi del tutto sovrapponibili,vanno dichiarati inammissibili.2.1. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile.I ricorrenti, dichiarati responsabili del reato di cui all’art. 378 cod.proc.pen. inpresenza di rilevata estinzione per prescrizione del reato presupposto di cui all’art.640-bis cod.proc.pen, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordineall'accertamento incidentale del reato-presupposto, accertamento necessario perl’integrazione del reato di favoreggiamento personale.La Corte di appello, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, hacondiviso e richiamato le argomentazioni e le valutazioni del primo giudice inordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 640-bis cod.pen.: il Tribunale inaderenza alle prove orali ed alla documentazione acquisita e con motivazionecongrua e priva di vizi logici, ha ritenuto il reato di cui al capo c) integrato nei suoielementi oggettivi e soggettivi (cfr pagg 42 e ss della sentenza di primo grado).Le censure proposte, pur ponendo la questione di diritto della sussistenza delreato di favoreggiamento in caso di proscioglimento dal reato presupposto perprescrizione del reato o insussistenza del reato stesso, sollecitano, in realtà, unalettura alternativa del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.E’ vero che per l’integrazione del reato di favoreggiamento personale, benchési tratti di reato di pericolo, è comunque necessario che un reato sia statocommesso a prescindere da chi sia stato e se lo stesso sia o meno punibile.E’ stato, infatti, affermato non è configurabile il reato di favoreggiamentopersonale quando risulta accertata l'obiettiva insussistenza del reato presupposto.([OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 6751 del 19/11/2013, dep. 2014, Perreca, Rv. 258996 – 01, infattispecie in cui gli imputati del reato presupposto erano stati assolti "perché ilfatto non sussiste") e che la condotta del delitto di favoreggiamento personale, cheè reato di pericolo, deve consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo,anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindiuna negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazionie le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere, essendoirrilevante, una volta accertata la sussistenza obiettiva del fatto materialeintegrante il reato presupposto, l'applicazione di una causa di non punibilità ovveroil dubbio sulla concreta individuazione del suo autore (cfr Sez. 6 n. 13143 del01/03/2022, Rv. 283109 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevantel'intervenuta archiviazione in relazione al reato presupposto).Nella specie, però, i Giudici di merito hanno correttamente accertatol’obiettiva sussistenza del reato di cui all’art. 640-bis cod.pen., nel mentre ledoglianze poste dai ricorrenti con il primo motivo di ricorso si risolvono in censuredi fatto, tese ad una rivisitazione del materiale probatorio piuttosto che a dedurreuno specifico vizio censurabile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., e pertanto sipongono al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità.2.2. Il secondo motivo dei ricorsi è manifestamente infondato.Va ricordato che ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamentopersonale non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguitodal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità dellacondotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 24535 del10/04/2015, Rv. 264125 – 01).Si è precisato che, il reato di favoreggiamento personale è integrato daqualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione delcontesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già incorso o si potrebbero iniziare, non essendo necessaria la dimostrazionedell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito ([OSCURATO:PERSONA].6, n. 9415 del16/02/2016, Rv. 267276 – 01, in applicazione del principio, la Corte ha ritenutoimmune da censure la decisione di condanna della vittima di un'aggressionearmata che, sia nell'immediatezza del fatto, sia in un secondo momento, si erarifiutata di fornire informazioni alle Forze dell'ordine sul luogo, sull'autore e sulleragioni del ferimento).Nella specie, i Giudici di merito, con accertamento in fatto sorretto da congruae non manifestamente illogica motivazione, hanno ritenuto che i ricorrenti,avevano volutamente reso dichiarazioni false dinanzi ai militari della Guardia diconsentire a [OSCURATO:PERSONA], loro datore di lavoro, di eludere le indagini a suo caricoed intralciando così, concretamente, il corso della giustizia.Da tanto consegue la manifesta infondatezza delle censure proposte dairicorrenti con il secondo motivo di ricorso, motivo che peraltro, presenta anche unulteriore profilo di inammissibilità, perché privo di confronto con le specificheargomentazioni esposte nella sentenza impugnata.3. Il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. va dichiaratoinammissibile.3.1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente, attraverso una formaledenuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, nonconsentita in questa sede, delle risultanze processuali.Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in unamera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse insede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006,n. 37006, Piras, Rv. 235508).Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per ilgiudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256,Rv. 234148).Va ricordato che il controllo di legittimità della motivazione che sorregge ladecisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi cheesclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nellaforma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contraddittorietà,così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.;la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversadalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti,l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile"ictu oculi" (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv.226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 - 01).La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, suldiscorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, inquest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regoledella logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degliappartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenzetra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicatidal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa odimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamentosvolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o darendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081;Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014,dep.16/02/2015, Rv.262722).Va, inoltre, osservato che il vizio di travisamento della prova è configurabilequando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esistenel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini dellapronuncia (così, per tutte, Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv.257499), ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo adisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione perla essenziale forza dimostrativa del dato distorto o pretermesso (cfr., tra le tante,Sez. 6, 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774, e Sez. 1, n. 24667 del15/06/2007, Rv. 237207).Ed è stato ripetutamente affermato che in tema di ricorso per cassazione,sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità,quei motivi che, deducendo il vizio di travisamento della prova testimoniale,riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dalcomplessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamentodall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono adallegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali,postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez.1, n.23308del 18/11/2014, dep.29/05/2015, Rv.263601 Sez.4, n.37982 del26/06/2008,Rv.241023).Nella specie, si deduce formalmente il vizio di travisamento prova. Laricorrente lamenta che i Giudici di merito avrebbero travisato le dichiarazionitestimoniali rese dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] e della relazione a sua firma,comprovanti, diversamente da quanto ritenuto, l’effettività e il pagamento delleprestazioni di consulenza fatturate dalla ditta GC di [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile perchè la ricorrente propone e sollecita, in sostanza,una valutazione alternativa del compendio probatorio - inammissibile in sede dìlegittimità - riportando in ricorso stralci di dichiarazioni testimoniali della testeIudicello ed allegando in blocco le trascrizioni delle udienze del 15/10/2021 e15/7/2002, ritenendo non condivisibile la valutazione del dato probatorio da partedei Giudici di merito, valutazione di natura fattuale, che risulta sorretta daadeguata e non manifestamente illogica motivazione (cfr pag 47 e ss dellasentenza impugnata).A fronte di adeguata e corretta motivazione, le doglianze poste con il motivodi ricorso si risolvono, quindi, in censure di fatto, tese a contestatel’interpretazione di elementi probatori e sollecitare una rivisitazione del materialeprobatorio piuttosto che a dedurre uno specifico vizio censurabile ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., e, pertanto, alla luce dei suesposti principi di diritto, sipongono al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità.4. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. va dichiarato inammissibile.4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata condannata in primo grado alla sanzionepecuniaria di euro 50.000 per l’illecito amministrativo di cui all’art. 24 d.lgs. n.231/2001 (capo I) in relazione all’art. 640-bis c.p., sanzione confermata in gradodi appello.La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado e la sussistenzadel reato presupposto di cui all’art. 640-bis cod.pen., ha esaminato e confutato lecensure mosse con l’atto di appello, con argomentazioni congrue e nonmanifestamente illogiche.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con l’atto di appello aveva contestato l’accertamentoincidentale del reato-presupposto con riferimento alla sua riferibilità al soggettoapicale in ordine al principio della responsabilità penale del (mero) amministratoredi diritto della società, deducendo che il predetto aveva conferito procura specialeal fratello nonchè lamentato la totale pretermissione delle risultanze istruttorie(testimonianze e relazioni tecniche) che attestavano la regolarità del progetto,l’idoneità dei locali, l’effettività delle lavorazioni e la congruità delle spese, conscostamenti minimi tra erogato e ammesso a rendicontazione.La Corte di appello ha disatteso le doglianze difensive, attribuendo rilievodecisivo, ai fini della ritenuta partecipazione a titolo di concorso di [OSCURATO:PERSONA] reato di cui all’art. 640-bis cod.pen., alle ammissioni del coimputatoMontagnino circa la falsità della documentazione utilizzata per l’erogazione deicontributi pubblici (cfr pag. 38 sentenza primo grado e pag 59 della sentenzaimpugnata), agli esiti dell’indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Palermo (dallaquale era emerso che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva predisposto e presentatodocumentazione falsa sotto forma di giustificativi di spese mai sostenute al fine diottenere dall’Assessorato regionale alle attività produttive l’erogazione dellaseconda quota di finanziamento – effettiva avvenuta in data 1/1/2014 – e del saldofinale – non corrisposto – del progetto F.A.E.) , alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] presentato alla [OSCURATO:PERSONA] atti notori attestanti il falso sullo stato diavanzamento dei lavori, nonchè alle modalità della condotta ( consistenza dellefalsità – formazione ed utilizzazione di una pluralità di falsi documentali per piùanni - e alla loro natura strutturale – disegno fraudolento strutturato edorganizzato).Dalla valutazione complessiva di tali elementi probatori, è stata evinta laprova della consapevole e volontaria condotta partecipativa, del [OSCURATO:PERSONA], il quale,agendo nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva predispostoe comunque utilizzato una serie di attestazioni e di documenti di cui era stataaccertata la falsità - tra le quali, in particolare, le false attestazioni a sua firma -finalizzate all’erogazione della seconda quota del finanziamento e del saldo 8cfrpag 54, 55, 56, 57, 58 della sentenza impugnata).Con riferimento al secondo profilo delle doglianze, i Giudici di appello hannorimarcato come la condotta fraudolenta era stata finalizzata proprio a creare unaparvenza di regolarità formale della documentazione formata ed utilizzata al finedi ottenere l’erogazione della quota del contributo pubblico; le complessiverisultanze istruttorie comprovano, invece, come la quota in questione era stataindebitamente incassata attraverso la falsa rappresentazione dello stato diavanzamento dei lavori e di spese in realtà inesistenti o “gonfiate” (cf pp53,54,56,57,58,59,60,61 della sentenza impugnata).Trattasi di valutazioni in fatto, sorrette da motivazione adeguata e priva divizi logici che si sottraggono al sindacato di legittimità, nel mentre il motivo diricorso sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede dilegittimità.4.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Va osservato, in premessa, che in tema di responsabilità degli enti in presenzadi una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi del d.lgs. n. 231del 2001, art. 8, co. 1, lett. b), il giudice deve procedere all'accertamentoautonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cuiinteresse e per il cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non puòprescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto direato (Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 273399; Sez. 6, n.21192 del 25/01/2013, Bada, Rv. 255369).La Corte di appello ha fatto buon governo del suesposto principio di diritto,confermando la sussistenza del fatto di reato – come già esposto al paragrafo cheprecede - e procedendo all’autonomo accertamento della responsabilità dell’illecitoamministrativo contestato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Quanto ai profili dell’accertamento dell’illecito amministrativo contestati con ilmotivo di ricorso in esame, va ricordato che, secondo l'insegnamento delle SezioniUnite, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, i criteri di imputazioneoggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del2001 all'«interesse» o al «vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, inquanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato,apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo unmetro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha unaconnotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla basedegli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito, da valutareentrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l'evento (così Sez.U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261114-01 e 261115-01).Ebbene, nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato che il delitto di cuiall’art. 640-bis cod.pen. era stato programmato e realizzato da soggetto apicalenell’interesse della società dallo stesso amministrata ed allo scopo di conseguireun'utilità per l'ente, costituito dall’evidente vantaggio economico, di rilevanteentità, pari al finanziamento ricevuto dall’Assessorato regionale alle attivitàproduttive, così ritenendo sussistenti entrambi i criteri di imputazione oggettiva(cfr pag 64 della sentenza impugnata e 48 della sentenza di primo grado).Trattasi di apprezzamento in fatto, sorretto da argomentazioni adeguate enon manifestamente illogiche, che si sottrae al sindacato di legittimità.La ricorrente, a fronte di un siffatto adeguato percorso argomentativo,propone inammissibili rilievi in fatto, orientati a sollecitare una rivalutazione dellerisultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.Manifestamente infondata è anche la doglianza avente ad oggettol’individuazione del profitto del reato presupposto.Va ricordato che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in tema diresponsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto dellaconfisca di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggioeconomico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma,nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico,non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita daldanneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che ilcontratto gli impone( Sez.U, n. 26654 del 27/03/2008,Rv. 239924 – 01).Va anche osservato che è stato affermato che, in tema di sequestro preventivofinalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato di cui all'art.640-bis cod. pen., in caso di finanziamento pubblico erogato ad un privato cheabbia falsamente attestato di essere titolare dei requisiti prescritti, il profittoconfiscabile deve essere individuato con riferimento all'intero importo erogato,senza che possa tenersi conto di alcun profilo di ingiustificato arricchimento perl'ente erogante, configurando la violazione dei limiti normativi dell'azione dellapubblica amministrazione una ipotesi di "arricchimento imposto", non opponibiledal beneficiario. (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 01).Nella specie, Corte di appello ha correttamente confermato l’importo delprofitto del reato presupposto, individuato dal primo giudice in misura pari ad euro309.260,45 quale somma effettivamente erogata in favore della società, valutandoanche la sussistenza dell’ipotesi del reato in contratto ed affermando che, in ognicaso, il beneficio tratto dalla Regione Sicilia dal comportamento della società erastato di rilevanza minima, tanto da risultare impalpabile l’utilità che sarebbederivata alla Regione Sicilia dall’attività posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr pagg71 e 72 della sentenza impugnata).Trattasi di apprezzamento in fatto sorretto da argomentazioni corrette econgrue, che si sottrae al sindacato di legittimità; rispetto a tali argomentazioni,peraltro, la ricorrente neppure si confronta criticamente, presentando il motivoanche un profilo ulteriore di inammissibilità perché generico.4.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Va ricordato che, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato deglienti, la struttura dell'illecito addebitato all'ente risulta incentrata sul reatopresupposto, rispetto al quale la relazione funzionale corrente tra reo ed ente equella teleologica tra reato ed ente hanno unicamente la funzione di irrobustire ilrapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuitoalla persona morale un reato commesso da un soggetto incardinatonell'organizzazione ma per fini estranei agli scopi di questo (così, in motivazione,Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo). Ciò consente di affermare che l'enterisponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui, ma non pone al riparo dapossibili profili di responsabilità meramente oggettiva, sicché questa Corteaffermato "la necessità che sussista la c.d. colpa di organizzazione dell'ente, il nonavere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare lacommissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficitorganizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito penalerealizzato nel suo ambito operativo. Grava sull'accusa l'onere di dimostrarel'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale in capo alla persona fisica inseritanella compagine organizzativa della societas e che abbia agito nell'interesse diquesta; tale accertata responsabilità si estende “per rimbalzo” dall'individuoall'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghinoteleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementiindicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma laresponsabilità del medesimo" (cfr. Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia, Rv.247666). La “colpa di organizzazione" dell'ente ha la stessa funzione che la colpaassume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo delfatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) dellaregola cautelare.Questa Corte (Sez. 4, n. 32899/2021) ha precisato, inoltre, che propriol'enfasi posta sul ruolo della colpa di organizzazione e l'assimilazione della stessaalla colpa, intesa quale violazione di regole cautelari, convince che la mancataadozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e digestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n.231/2001 e all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 non può assurgere ad elementocostitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente ma integra una circostanza atta exlege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va peròspecificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione dellaassenza di tale colpa.Pertanto, l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazionenon sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. Tali sono, oltre allacompresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile delreato presupposto e l'ente (cd. immedesimazione organica "rafforzata"), la colpadi organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra idue (Sez.4 n.18413 del 15/02/2022, Rv.283247 – 01); e si è anche precisato chel'ente risponde per fatto proprio e che - per scongiurare addebiti di responsabilitàoggettiva - deve essere verificata una "colpa di organizzazione" dell'ente,dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei aevitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. È il riscontro di un taledeficit organizzativo a consentire l'imputazione all'ente dell'illecito penalerealizzato nel suo ambito operativo (Sez.4, n. 21704 del 28/03/2023, Rv.284641– 01).Nella specie, la Corte territoriale, facendo buon governo dei suesposti principidi diritto ha evidenziato i seguenti elementi comprovanti, complessivamentevalutati, la responsabilità da reato dell’ente: il reato presupposto accertato eraaddebitabile a figura apicale della società, che aveva violato la normativa penalecon condotta fraudolenta, organizzata e reiterata nel tempo allo scopo diconseguire un'utilità per l’ente; risultava la mancata predisposizione ed attuazionedegli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatorerispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231/2001; emergeva un deficitorganizzativo complessivo comportante la mancata predisposizione diaccorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quellorealizzato (omessa predisposizione di un organismo di controllo contabile e diverifica delle attività correlate al progetta F.A.E.), dimostrativo della condottacolpevole della società in termini di rimproverabilità e dotato di incidenza causalerispetto alla verificazione del reato presupposto.Trattasi di apprezzamento in fatto, sorretto da argomentazioni corrette econgrue, che si sottrae al sindacato di legittimità.4.4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso.Va ricordato che, in tema di responsabilità degli enti, per quantificare lasanzione da irrogare alla persona giuridica, il giudice penale è tenuto ad applicarei medesimi criteri utilizzati per le pene disposte nei confronti delle persone fisichee ad esplicitare il percorso logico condotto per giungere alla sanzione finale, conmotivazione che diventa tanto più stringente quanto più egli intenda discostarsidal minimo edittale (Sez.3, n. 39952 del 16/04/2019, Rv.278531 – 03).Nella specie, la Corte di appello ha confermato l’entità della sanzione irrogatadal primo giudice nella misura di 150 quote (rispetto alla misura massima di 250quote fissata dall’art 25, comma 1 d.lgs 231/2001), richiamando, conargomentazioni adeguate, la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell’ente el’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenirela commissione di ulteriori illeciti; con riferimento all’importo delle quote,determinato in euro 500,00 per quota, la Corte di appello ha congruamentevalutato il maggior profitto illecito ottenuto dalla società; in considerazione di tuttigli elementi evidenziati, inoltre, è stata motivatamente operata la diminuzionedella sanzione per la riconosciuta circostanza attenuante di cui all’art. 12, comma2, lett. b) d.lgs 231/2001 (giustificata dalla adozione postuma del modello diorganizzazione, gestione e controllo) nella misura di 1/3; le sanzioni interdittivepoi, sono state correttamente applicate, difettando le condizioni ostative di cuiall’art. 17 d.lgs 231/2001 (non concorrono, all’evidenza, tutte le condotteriparatorie previste dalla norma affinchè operi l’inapplicabilità delle sanzioniinterdittive) e nella misura minima previste dalla legge; è stata, infine, esclusa,con motivazione adeguata, l’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art.12, comma 1, d.lgs 231/2001 richiamandosi, quale elemento ostativo, la rilevanteentità del profitto ingiusto conseguito dalla società.Il percorso argomentativo relativo alla quantificazione ex art. 11 del d.lgs. n.231 del 2001 della sanzione applicata, dunque, risulta corretto, adeguato e nonmanifestamente illogico e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.La doglianza ripropone la questione dell’entità del profitto confiscabile, giàaffrontata e ritenuta manifestamente infondata al paragrafo 4.2, paragrafo che vaqui integralmente richiamato sul punto.6. Consegue, pertanto, come anticipato la declaratoria di inammissibilità deiricorsi.7. Essendo i ricorsi inammissibili, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzionepecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]