CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 45410/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori e procuratori speciali, ha proposto ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 26540 del 2024 pronunciata dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazionei all'udienza del 4 aprile 2024 in quanto tale provvedimento sarebbe inficiato da errori di fatto. In particolare si deduce la nullità della sentenza impugnata per errore di fatto conseguente alla errata percezione della situazione fattuale che connota la sottesa vicenda processuale come documentata negli atti di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile. L'odierno ricorrente ha impugnato ex art. 625 bis cod.proc.pen. la sentenza n. 26540 del 2024 pronunciata dalla Sezione Terza penale di questa Corte che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti ex art. 625-bis cod. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza datata 16 novembre 2023 con cui la Quarta sezione penale aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 28 ottobre 2022. Con detta sentenza la Terza Sezione penale aveva ritenuto che l'impugnazione de qua era stata proposta in assenza dei presupposti previsti ex lege e che ".. i ricorrenti hanno inteso riproporre in questa sede, in primo luogo, la già denunciata assenza di mandato a concordare sulla rinuncia ai motivi di appello ed il conseguente esercizio di un potere in realtà non conferito con la procura speciale, lamentando tuttavia l'esistenza di un presunto equivoco che, preteso come errore di fatto dagli imputati, deve più correttamente qualificarsi come ipotetico vizio di valutazione della procura speciale dei difensori, come tale precluso al sindacato di legittimità ex art. 625-bis cod. proc. pen.". 2. Ciò premesso, esaminando la censura in cui si articola l'odierno ricorso, la stessa ripropone le medesime doglianze oggetto del precedente ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen. ovvero l'errore percettivo consistente nell'avere ritenuto pacifica l'esistenza di procura speciale 21conferita dagli imputati ai difensori, che abilitava questi ultimi a formulare istanze di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello la quale, all'opposto, sarebbe inesistente nel caso di specie, non potendosi ritenere rilevante, a tal fine, la circostanza che la procura contenesse comunque un generico mandato a rinunciare a qualsiasi impugnazione di cui all'art. 589 cod. proc. pen., trattandosi di contenuto diverso e non inquadrabile nel contesto della definizione concordata del giudizio prevista dall'art. 599-bis cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso risulta meramente reiterativo di quello già proposto e deciso nei termini anzidetti dalla Terza Sezione penale, senza quindi dedurre elementi atti a concretare l'errore percettivo che inficierebbe la sentenza n. 26540 del 2024. Va invero ribadito che é ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che abbia dichiarato inammissibile un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che lo stesso sia proposto entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla decisione impugnata e non dalla originaria sentenza che abbia definito il processo, ed abbia ad oggetto l'errore di fatto in cui sia incorsa la sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario (Sez.6,n.56966 de111/09/2017, Rv.272201). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammend