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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 29728/2026

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biola Furnari, che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano harevocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa alladetenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 94 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, con decorrenza dalla data della sospensione disposta dalMagistrato di sorveglianza.Ammesso il 22 maggio 2025 all’affidamento terapeutico presso strutturacomunitaria, il condannato si era reso responsabile di gravi comportamenti eripetute violazioni, che inducevano in data 16 gennaio 2026 il Magistrato disorveglianza a sospendere in via provvisoria la misura, rimettendo la decisione alTribunale di sorveglianza.2.

Avverso l’ordinanza il difensore dell’interessato ha proposto ricorso percassazione, articolando due motivi, con cui ha eccepito violazione di legge e viziodi motivazione.Evidenziato che i contenuti dell’ordinanza impugnata si esauriscono nellariproposizione delle argomentazioni a fondamento del provvedimento disospensione del Magistrato di sorveglianza, seguita da conclusioni apodittiche edisancorate da una valutazione in concreto dei comportamenti e della condizionedell’affidato, ha lamentato che il Tribunale di sorveglianza abbia disposto larevoca della misura alternativa sulla scorta delle violazioni segnalate dallastruttura ospitante in forma dubitativa, senza verificare la sopravvenutainidoneità del programma terapeutico a fronte di una piena adesione manifestatadal condannato negli otto mesi precedenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento2.

Ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen. l’affidamento in prova èrevocato qualora il beneficiario della misura tenga un comportamento, contrarioalla legge o alle prescrizioni dettate, incompatibile con la prosecuzione dellaprova.La revoca della misura alternativa non è pertanto rapportata alla pura esemplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplinadella misura stessa, ma alla circostanza che il giudice, nel suo insindacabileapprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano inconcreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova: il giudizio sullarevoca, pur in presenza di un comportamento contrario alle prescrizioni, èrimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo digiustificare l'uso del potere conferitogli con motivazione adeguata (Sez. 1,Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 – 01; Sez. 1, n. 104 del21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 - 01).La disciplina richiamata trova applicazione anche in caso di revocadell’affidamento terapeutico, atteso che l’art. 94, comma 6, T.U. stup. fa rinvio,per quanto in esso non diversamente disposto, alla disciplina contenuta nellalegge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.L’ordinanza impugnata, conforme ai dettami normativi e giurisprudenziali,resiste alle censure articolate nei due motivi di ricorso, da esaminarsicongiuntamente in quanto intimamente connessi.Il Tribunale di sorveglianza ha valutato la più recente trasgressione,concretizzatasi nell’inflizione di una testata al volto di altro ospite della comunitàterapeutica, nel quadro di una pluralità di violazioni alle regole comunitariecommesse dall’affidato, specificamente individuate, senza incertezze, nellarelazione allegata al ricorso (un’aggressione verbale a un operatore,l’allontanamento non autorizzato dalla struttura con manifestazione della volontàdi fare rientro in carcere, minacce e sputi ad altro ospite), concludendo per lasopravvenuta inidoneità del trattamento terapeutico predisposto.Trattasi di argomentazioni congrue, che si sottraggono ai vizi di violazione dilegge e manifesta illogicità denunciati dal ricorrente, il quale non contestaspecificamente la ricorrenza dei contegni trasgressivi segnalati all’autoritàgiudiziaria, che ricollega all’insorgere di tensioni con altro ospite della struttura,ma censura il giudizio di sopravvenuta incompatibilità con il percorso intrapreso,invocando sul punto una nuova valutazione delle emergenze processuali in sensopiù favorevole al condannato, non consentita nel giudizio di legittimità.Gli atteggiamenti assunti da [OSCURATO:PERSONA], tradottisi in ripetuteviolazioni indicative della mancata adesione al trattamento riabilitativo, hannolegittimamente comportato la revoca del beneficio penitenziario in ragionedell’impossibilità della prosecuzione della misura extramuraria, conseguitaaltresì, come evidenziato dal giudice di merito, alla revoca della disponibilitàall’accoglienza da parte della struttura ospitante e all’impraticabilità di soluzionialternative.4.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
biola Furnari, che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano harevocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa alladetenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 94 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, con decorrenza dalla data della sospensione disposta dalMagistrato di sorveglianza.Ammesso il 22 maggio 2025 all’affidamento terapeutico presso strutturacomunitaria, il condannato si era reso responsabile di gravi comportamenti eripetute violazioni, che inducevano in data 16 gennaio 2026 il Magistrato disorveglianza a sospendere in via provvisoria la misura, rimettendo la decisione alTribunale di sorveglianza.2. Avverso l’ordinanza il difensore dell’interessato ha proposto ricorso percassazione, articolando due motivi, con cui ha eccepito violazione di legge e viziodi motivazione.Evidenziato che i contenuti dell’ordinanza impugnata si esauriscono nellariproposizione delle argomentazioni a fondamento del provvedimento disospensione del Magistrato di sorveglianza, seguita da conclusioni apodittiche edisancorate da una valutazione in concreto dei comportamenti e della condizionedell’affidato, ha lamentato che il Tribunale di sorveglianza abbia disposto larevoca della misura alternativa sulla scorta delle violazioni segnalate dallastruttura ospitante in forma dubitativa, senza verificare la sopravvenutainidoneità del programma terapeutico a fronte di una piena adesione manifestatadal condannato negli otto mesi precedenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento2. Ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen. l’affidamento in prova èrevocato qualora il beneficiario della misura tenga un comportamento, contrarioalla legge o alle prescrizioni dettate, incompatibile con la prosecuzione dellaprova.La revoca della misura alternativa non è pertanto rapportata alla pura esemplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplinadella misura stessa, ma alla circostanza che il giudice, nel suo insindacabileapprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano inconcreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova: il giudizio sullarevoca, pur in presenza di un comportamento contrario alle prescrizioni, èrimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo digiustificare l'uso del potere conferitogli con motivazione adeguata (Sez. 1,Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 – 01; Sez. 1, n. 104 del21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 - 01).La disciplina richiamata trova applicazione anche in caso di revocadell’affidamento terapeutico, atteso che l’art. 94, comma 6, T.U. stup. fa rinvio,per quanto in esso non diversamente disposto, alla disciplina contenuta nellalegge 26 luglio 1975, n. 354 e succ. mod.L’ordinanza impugnata, conforme ai dettami normativi e giurisprudenziali,resiste alle censure articolate nei due motivi di ricorso, da esaminarsicongiuntamente in quanto intimamente connessi.Il Tribunale di sorveglianza ha valutato la più recente trasgressione,concretizzatasi nell’inflizione di una testata al volto di altro ospite della comunitàterapeutica, nel quadro di una pluralità di violazioni alle regole comunitariecommesse dall’affidato, specificamente individuate, senza incertezze, nellarelazione allegata al ricorso (un’aggressione verbale a un operatore,l’allontanamento non autorizzato dalla struttura con manifestazione della volontàdi fare rientro in carcere, minacce e sputi ad altro ospite), concludendo per lasopravvenuta inidoneità del trattamento terapeutico predisposto.Trattasi di argomentazioni congrue, che si sottraggono ai vizi di violazione dilegge e manifesta illogicità denunciati dal ricorrente, il quale non contestaspecificamente la ricorrenza dei contegni trasgressivi segnalati all’autoritàgiudiziaria, che ricollega all’insorgere di tensioni con altro ospite della struttura,ma censura il giudizio di sopravvenuta incompatibilità con il percorso intrapreso,invocando sul punto una nuova valutazione delle emergenze processuali in sensopiù favorevole al condannato, non consentita nel giudizio di legittimità.Gli atteggiamenti assunti da [OSCURATO:PERSONA], tradottisi in ripetuteviolazioni indicative della mancata adesione al trattamento riabilitativo, hannolegittimamente comportato la revoca del beneficio penitenziario in ragionedell’impossibilità della prosecuzione della misura extramuraria, conseguitaaltresì, come evidenziato dal giudice di merito, alla revoca della disponibilitàall’accoglienza da parte della struttura ospitante e all’impraticabilità di soluzionialternative.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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